23 Aprile, 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, in G.U. n. 95 del 23.4.2016

Art. 1

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione  delle
  somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015

  1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208  del  2015  le
associazioni di cui al libro I del codice civile che:
    a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto,  la
finalita' di svolgere e/o promuovere attivita' culturali;
    b)  risultino  esistenti  da  almeno  5  anni  al  momento  della
presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Le associazioni ammesse sono  iscritte  in  un  apposito  elenco
istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  A  tal
fine, le associazioni interessate presentano istanza  di  iscrizione,
entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica,  mediante
apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  di  seguito  Ministero,  al
seguente indirizzo: www.beniculturali.it.
  3. Alla domanda  presentata  ai  sensi  del  comma  2  deve  essere
allegata una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
relativa al possesso dei requisiti che qualificano  il  soggetto  fra
quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonche'  una
relazione  sintetica  descrittiva  dell'attivita'  di  promozione  di
attivita' culturali svolta nell'ultimo quinquennio.
  4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l'elenco degli enti
di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede
e codice  fiscale.  Tale  elenco  e'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero.  Il  legale  rappresentante  dell'ente  richiedente   puo'
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro  il  10
maggio 2016.
  Dopo aver  proceduto  alla  rettifica  degli  eventuali  errori  di
iscrizione il Ministero, entro  il  31  maggio  2016,  trasmette  gli
elenchi definitivi, relativi ai  soggetti  ammessi  al  riparto  e  a
quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  la
pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la
determinazione degli importi spettanti  a  ciascuna  associazione  in
base alle scelte effettuate dai contribuenti.
  5. Il Ministero procede ai controlli, anche a  campione,  circa  la
veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui  al  comma  3  del
presente articolo. I soggetti  che  non  risultino  in  possesso  dei
requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento  del
Direttore generale bilancio del Ministero.
                               Art. 2

                   Destinazione del due per mille

  1.  Nell'anno  finanziario  2016,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi,  puo'  effettuare  la  scelta  di
destinare il due per mille della propria imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui  all'art.  1  del
presente decreto ammessi al riparto.
  2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del  due  per
mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016
nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016.
  3. Il contribuente effettua la scelta indicando il  codice  fiscale
dell'associazione cui intende destinare la quota del  due  per  mille
della propria imposta e apponendo  la  firma  nell'apposito  riquadro
presente nella scheda di cui al comma 2. Gli  importi  relativi  alle
scelte prive di indicazione del codice  fiscale,  ovvero  recanti  un
codice fiscale che risulti errato o riferibile  ad  un  soggetto  non
inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente  decreto,  sono
ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte  ottenute
da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
  4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta
di destinazione del due per mille della propria imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche.  L'apposizione  nel  riquadro  di  segno  non
riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
                               Art. 3

                      Riparto del due per mille

  1. Ai soggetti aventi  diritto  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto spettano le quote del due per  mille  a  loro  specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di  redditi  non
sottoposti  all'obbligo  di  presentarne  dichiarazione   che   hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della  firma  e
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte  effettuate  ai
sensi del comma 1,  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i  dati
occorrenti a determinare gli  importi  delle  somme  che  spettano  a
ciascuno dei soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente
decreto per i quali sia  stata  effettuata  una  valida  destinazione
della quota del due per mille. Ai fini della determinazione  del  due
per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.
  3. Le somme previste, in base alla  legislazione  vigente,  per  la
corresponsione del due per  mille  sono  iscritte  in  bilancio,  per
l'anno 2016, sul capitolo 2260 - piano gestionale 1 - dello stato  di
previsione della spesa del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo.
  4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate  le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con  le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289.
  5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa  stabilito  dall'art.  1,  comma
985,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  Qualora  le  somme
risultanti   dalla   ripartizione   delle   scelte   operate    siano
complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli
importi  dovuti  a  ciascun  avente  diritto  sono  proporzionalmente
ridotti.
                               Art. 4

                           Rendicontazione

  1. Con riferimento agli obblighi relativi alla  rendicontazione  da
parte dei soggetti destinatari  delle  somme  di  cui  al  precedente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  aprile  2010,   e
successive modificazioni. A tal fine l'amministrazione competente  e'
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
                               Art. 5

            Modalita' e termini per il recupero di somme

  1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo
le modalita' previsti dall'art. 13 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.
  2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

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