Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, in G.U. n. 95 del 23.4.2016
Art. 1
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015
1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 le
associazioni di cui al libro I del codice civile che:
a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la
finalita' di svolgere e/o promuovere attivita' culturali;
b) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della
presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal
fine, le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione,
entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante
apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, al
seguente indirizzo: www.beniculturali.it.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2 deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente,
relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra
quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonche' una
relazione sintetica descrittiva dell'attivita' di promozione di
attivita' culturali svolta nell'ultimo quinquennio.
4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l'elenco degli enti
di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede
e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del
Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo'
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 10
maggio 2016.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di
iscrizione il Ministero, entro il 31 maggio 2016, trasmette gli
elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a
quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la
determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in
base alle scelte effettuate dai contribuenti.
5. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la
veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 del
presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei
requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del
Direttore generale bilancio del Ministero.
Art. 2
Destinazione del due per mille
1. Nell'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione
della dichiarazione dei redditi, puo' effettuare la scelta di
destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle
persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del
presente decreto ammessi al riparto.
2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per
mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016
nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016.
3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale
dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille
della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro
presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle
scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un
codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non
inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono
ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute
da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta
di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non
riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
Art. 3
Riparto del due per mille
1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente
decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non
sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai
sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a
ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto per i quali sia stata effettuata una valida destinazione
della quota del due per mille. Ai fini della determinazione del due
per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.
3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la
corresponsione del due per mille sono iscritte in bilancio, per
l'anno 2016, sul capitolo 2260 - piano gestionale 1 - dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma
985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora le somme
risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano
complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli
importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente
ridotti.
Art. 4
Rendicontazione
1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da
parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e
successive modificazioni. A tal fine l'amministrazione competente e'
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Art. 5
Modalita' e termini per il recupero di somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo
le modalita' previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
previa contestazione, provvede al recupero del contributo.
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