Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, in G.U. n. 162 del 29.6.2020
Art. 1
Differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti
positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita’,
nonche’ dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione
dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i
predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale
o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita’ dagli
stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche’ quelli che
applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che
partecipano a societa’, associazioni e imprese ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.