Provv. dir. Agenzia entrate 2 agosto 2013, n. 94908
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, così come individuate al successivo punto 3.1, lettere a) e b).
1.2 Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, come individuati al successivo punto 3.1, lettera c). 1.3 A decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente provvedimento, utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento.
1.4 La comunicazione di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi è effettuata, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento. La predetta comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
1.5 I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, fermi restando i periodi di riferimento previsti dall’articolo 2 ed i termini di cui all’art. 3 del D.M. 30 marzo 2010.
1.6 In relazione al punto 1.5, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 sono abrogati.
1.7 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
a) nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
b) se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.
2. Esclusioni soggettive
2.1 Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo punto 3.1, lettere a) e b) i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2.2 Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, lettere a) e b), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Oggetto della comunicazione
3.1 Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;
c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.
3.2 L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità di cui al punto 3.1, lettera a).
3.3 Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in deroga al punto precedente, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
4. Esclusioni oggettive
4.1 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
a) le importazioni;
b) le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) le operazioni intracomunitarie;
d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
5. Modalità di predisposizione della comunicazione
5.1 La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
5.2 In deroga al punto 5.1, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
a) acquisti da operatori economici sammarinesi di cui al punto 1.4;
b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c).
6. Elementi da indicare nella comunicazione analitica
6.1 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lett. a), sono:
a) anno di riferimento;
b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;
f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
6.2 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lett. b) e c), sono:
a) anno di riferimento;
b) codice fiscale del cessionario o committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
d) i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.
6.3 Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall’art. 6 del medesimo decreto.
7. Elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati
7.1 Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:
– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
– il numero delle operazioni aggregate;
– l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
– l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
– l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
– l’importo totale delle note di variazione;
– l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
– l’imposta totale relativa alle note di variazione.
7.2 Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.
8. Termini di invio della comunicazione telematica
8.1 Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013.
8.2 Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
9. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
9.1 La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 8.
9.2 La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 8.
10. Modalità di trasmissione dei dati
10.1 La comunicazione avviene in conformità del modello, allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti.
10.2 Il modello di cui al punto precedente è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
10.3 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
10.4 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato d.P.R. n. 322/98.
10.5 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
10.6 L’Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.
10.7 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
11. Ricevute
11.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.
11.2 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
11.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.
11.4 La ricevuta di cui al punto 11.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 10.5;
mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 10.3.
11.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
12. Trattamento dei dati
12.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
12.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.
12.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
13. Sicurezza dei dati
13.1 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
14. Disposizioni transitorie e finali
14.1 Il provvedimento del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità precedenti al 2012.