Provv. dir. Agenzia entrate 13 novembre 2018, n. 301338
1. Ambito di applicazione
1.1. Alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
riferiti alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel
Registro CONI, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n.
298724/2018 (di seguito provvedimento) ed in particolare, in riferimento
all’ambito di applicazione, quelle di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5,
con le specifiche disposizioni previste dall’articolo 7 (Regolarizzazione
con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti), comma 2,
lettera a), e comma 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito
decreto).
1.2. L’articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del decreto prevede
specifiche modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento di cui all’articolo 2 (Definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento) del decreto, riferiti alle società e alle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.
1.3. Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono accedere alla
definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto
se nel periodo d’imposta oggetto di definizione risultano iscritte nel citato
Registro.
1.4. La definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del
decreto è limitata agli atti del procedimento di accertamento, notificati o
sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, relativi alle sole IRES, IRAP e IVA.
1.5. Le società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi
della definizione agevolata di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a),
qualora l’ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP, indicate
nell’atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di
imposta. La maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in
quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o
l’associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite può
comunque avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2 del
decreto.
2. Somme dovute e modalità di versamento
2.1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.7 del
provvedimento, con le specifiche disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 2, lettera a), e comma 3 del decreto.
2.2. Sono dovute IRES, IRAP e IVA indicate nell’atto oggetto di definizione
agevolata, versando un importo pari alla metà delle maggiori IRES e
IRAP, al totale della maggiore IVA indicata nell’atto, al 5% delle sanzioni
e al 5% degli interessi dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali
in particolare le spese di notifica. Qualora l’atto definibile non richieda il
pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini
del perfezionamento della stessa, la società o l’associazione sportiva
dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in
carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine
previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o
tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) dell’ufficio competente.
2.3. Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento:
– la società o l’associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati presenti
nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente
all’atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare come
indicato nel punto 2.2 e utilizzando i relativi codici tributo, il codice
atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento;
– l’importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale
delle sanzioni irrogate per intero, così come descritte nel
provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire. Le
sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla
determinazione del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre del 1997, n. 472 e indicate nel
prospetto A, sia quelle che non vi hanno concorso e indicate nel
prospetto B dell’avviso di accertamento. L’importo da versare pari al
5% degli interessi è calcolato sull’importo degli interessi relativi a
ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per
ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa, così come
indicati nel prospetto per la compilazione del modello F24 allegato
all’avviso di accertamento;
– la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o
della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio,
entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto
dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In
tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da
eventuali istanze di adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
citato decreto, e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di
cui all’articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e all’articolo 7, comma 1-ter, del
decreto legislativo n. 218 del 1997, presentate entro il 23 ottobre 2018.
La società o l’associazione sportiva dilettantistica che intende avvalersi
della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del presente
decreto, a tali istanze.
2.4. Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contradditorio
l’associazione o la società sportiva dilettantistica può richiedere assistenza
all’ufficio che ha notificato l’invito per la quantificazione degli importi di
cui al punto 2.2 da versare, con la seguente precisazione:
– per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo previsti per
l’accertamento con adesione reperibili sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito
ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il
versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23
novembre 2018.
2.5. Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione la società o
l’associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati presenti nel prospetto
per la compilazione del modello F24 ricevuto al momento della
sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, riducendo gli
importi dei tributi da versare come indicato nel punto 2.2 e utilizzando i
codici tributo relativi alle somme dovute di cui al medesimo punto 2.2, il
codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, con la seguente
precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di
adesione sono indicati unitamente agli interessi e per intero, mentre le
sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun
tributo nella misura agevolata di un terzo del minimo, può essere richiesta
assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con
adesione per la determinazione delle somme dovute con riguardo alle
maggiori imposte, alle sanzioni ed agli interessi dovuti. La definizione si
perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il
termine del 13 novembre 2018.
3. Ulteriori disposizioni
3.1. Per le ulteriori disposizioni si applicano i punti 3.1, 3.2 e 3.3 del
provvedimento.