4 Luglio, 2016

Legge 30 giugno 2016, n. 119, in G.U. n. 153 del 2.7.2016

 

 Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,  recante  disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive e  concorsuali,  nonche'  a
favore degli investitori in banche in liquidazione, e' convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, è stato pubblicato nel fascicolo n. 9/2016, 675).  

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Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.”.

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 153 del 2.7.2016)

(Omissis).

 

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11 
Attività per imposte anticipate 
 
  1. Le imprese interessate dalle disposizioni  di  cui  all'art.  2,
commi da 55 a  57,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'  per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni  al
ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione e' irrevocabile,
comporta  l'obbligo  del  pagamento   di   un   canone   annuo   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera  esercitata
con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in  cui  avviene
il pagamento. 
  2. Il  canone  e'  determinato  annualmente  applicando  l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra  l'ammontare  delle  attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate. 
  3. L'ammontare delle attivita' per imposte  anticipate  di  cui  al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente: 
    a) la differenza, positiva  o  negativa,  tra  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55  a  57  del  citato
art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in  bilancio  alla
fine dell'esercizio e quelle iscritte  alla  fine  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2007; 
    b) le attivita' per imposte  anticipate  trasformate  in  credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da  55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010. 
  4. Ai fini della determinazione delle imposte  versate  di  cui  al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le  relative  addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013  e  ai  successivi.  Si  tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10,
10-bis  e  10-ter  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  5. Se le imposte versate di cui al comma 4  superano  le  attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto. 
  6. In caso di partecipazione delle imprese di cui  al  comma  1  al
consolidato nazionale  di  cui  agli  articoli  117  e  seguenti  del
predetto testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  ai  fini  della
determinazione della differenza  di  cui  al  comma  2,  per  imposte
versate si intendono l'IRES versata in proprio  o  in  qualita'  di
consolidanti,  le  addizionali  all'IRES,  l'IRAP  e   le   imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai  soggetti  partecipanti  al
consolidato  che  rientrano  tra  le  imprese  di  cui  al  comma  1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma  3
e' dato  dalla  somma  dell'ammontare  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma  1
partecipanti al consolidato. 
  7. Il versamento del canone e'  effettuato  per  ciascun  esercizio
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il  versamento  e'
effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza  applicazione
dell'art. 17,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435.  In  caso  di
partecipazione delle  imprese  di  cui  al  comma  1  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo  unico
delle  imposte  sul  redditi,  il  versamento  e'  effettuato   dalla
consolidante. 
  8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma  1  abbiano  incrementato  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a  57  dell'art.  2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010,  in  qualita'  di  societa'
incorporante o risultante da una o piu'  fusioni  o  in  qualita'  di
beneficiaria di una o piu' scissioni, ai  fini  della  determinazione
dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene  conto  anche  delle  attivita'  per  imposte  anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2007  nei
bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e  delle  attivita'
per  imposte  anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta   dalle
societa' incorporate, fuse o scisse;  ai  fini  della  determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene  conto  anche  delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse. 
  9. A partire dall'esercizio successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015, le  imprese  interessate  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato  decreto-legge  n.  225  del
2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini  di  cui
al comma 7 e che incorporino o risultino da una o piu'  fusioni  di
altre imprese, oppure siano beneficiarie  di  una  o  piu'  scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese
dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione. 
  10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'art. 2  del  citato  decreto-legge  n.  225  del  2010,  si
applicano  all'ammontare  delle  attivita'  per  imposte   anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di  cui
al comma 2. In caso di  partecipazione  al  consolidato  fiscale,  la
predetta differenza viene attribuita alle  societa'  partecipanti  in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di  cui  ai  citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse. 
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo 
  
(Omissis).

Capo IV

Copertura finanziaria

(Omissis).

Art. 14

Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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