Legge 30 giugno 2016, n. 119, in G.U. n. 153 del 2.7.2016
Art. 1 1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, è stato pubblicato nel fascicolo n. 9/2016, 675).![]()
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Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 153 del 2.7.2016)
(Omissis).
Capo III
Altre disposizioni finanziarie
Art. 11
Attività per imposte anticipate
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2,
commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al
ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione e' irrevocabile,
comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata
con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene
il pagamento.
2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato
art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla
fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10,
10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della
determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte
versate si intendono l'IRES versata in proprio o in qualita' di
consolidanti, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al
consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3
e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1
partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento e'
effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione
dell'art. 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di
partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico
delle imposte sul redditi, il versamento e' effettuato dalla
consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa'
incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in qualita' di
beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della determinazione
dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei
bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle
societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del
2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui
al comma 7 e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di
altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese
dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si
applicano all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui
al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la
predetta differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo
(Omissis).
Capo IV
Copertura finanziaria
(Omissis).
Art. 14
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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