8 Gennaio, 2013

 

Decreto min. 24 dicembre 2012, in G.U. n. 3 del 4.1.2013

Art. 1

Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva

e contenuto induttivo

 

1. Con il presente decreto è individuato  il  contenuto  induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva  sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell’art.  38,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può  essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle persone fisiche.

2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  elemento  indicativo  di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per  l’acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante  del  presente decreto.

3. Il contenuto induttivo degli elementi  indicativi  di  capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo  conto della spesa media, per gruppi e  categorie  di  consumi,  del  nucleo

familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto  induttivo corrisponde alla spesa media  risultante  dall’indagine  annuale  sui consumi delle famiglie compresa nel Programma  statistico  nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n. 322,   effettuata   su   campioni   significativi   di   contribuenti appartenenti ad undici  tipologie  di  nuclei  familiari  distribuite nelle cinque aree territoriali in  cui  è  suddiviso  il  territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità  contributiva indicati nella tabella A è, altresì,  determinato  considerando  le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella  tabella  A,  si

considera  l’ammontare  più  elevato  tra   quello   disponibile   o risultante dalle  informazioni  presenti  in  Anagrafe  tributaria  e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o  da analisi e studi socio economici, anche di settore.

6. Ai fini della determinazione sintetica del  reddito  complessivo delle persone fisiche, resta ferma  la  facoltà  dell’Agenzia  delle entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità  contributiva  diversi  da  quelli  riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi  alla  spesa

sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per  il  relativo mantenimento;  quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Art. 2

Spese per beni e servizi

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni  e  servizi  si  considerano  sostenute  dalla persona  fisica  cui  risultano  riferibili  sulla  base   dei   dati

disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.  Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le  spese  relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari  fiscalmente a carico.

2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono  relativi  esclusivamente  ed effettivamente all’attività di impresa o  all’esercizio  di  arti  e

professioni,  sempre  che  tale   circostanza   risulti   da   idonea documentazione.

 

Art. 3

Utilizzo dei dati relativi  agli  elementi  indicativi  di  capacità contributiva ai fini della  determinazione  sintetica  del  reddito complessivo accertabile

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4  del  presente  decreto, l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile del contribuente sulla base:

a) dell’ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle indicate  nella  tabella  A  che,  dai  dati  disponibili   o   dalle informazioni   presenti   nel   Sistema   informativo   dell’Anagrafe

tributaria, risultano sostenute dal contribuente;

b)   della   quota   parte,   attribuibile    al    contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata:

nella percentuale corrispondente al  rapporto  tra  il  reddito complessivo attribuibile al contribuente ed  il  totale  dei  redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;

in assenza di redditi dichiarati dal  nucleo  familiare,  nella percentuale corrispondente al rapporto tra  le  spese  sostenute  dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero  nucleo  familiare, risultanti dai dati disponibili o  dalle  informazioni  presenti  nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;

c) dell’ammontare  delle  ulteriori  spese  riferite  ai  beni  e servizi,  presenti  nella  tabella  A,   nella   misura   determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

d)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del contribuente  imputabile   al   periodo   d’imposta,   nella   misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Art. 4

Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione  sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

 

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto  comma  dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  al  verificarsi  delle  quali  è  ammessa  la   determinazione sintetica del reddito complessivo, il  contribuente  ha  facoltà  di dimostrare:

a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:

a1)  con  redditi  diversi  da  quelli  posseduti  nel  periodo d’imposta;

a2) con redditi esenti o  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi  dalla  formazione della base imponibile;

a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Art. 5

Efficacia

 

1. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei  maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

2. Il presente decreto sarà pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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