28 Giugno, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 27 giugno 2018, n. 129515

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti
soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della
dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, ovvero la presentazione della
stessa con il solo quadro VA compilato.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2,
per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di
consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di
giustificare la presunta anomalia rilevata.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno
d’imposta;
c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata
presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il
periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di posta elettronica
certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno
dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata
“Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al
periodo di imposta 2017 possono regolarizzare la posizione presentando la
dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, con il
versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo
di imposta 2017 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare
gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando
della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione
delle violazioni stesse.

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