Provv. dir. Agenzia entrate 11 gennaio 2013
1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali
1.1. E’ approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2013”, unitamente alle informazioni per il contribuente (Allegato 1), da utilizzare ai fini dell’attestazione:
a) dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) delle relative ritenute di acconto operate;
c) delle detrazioni effettuate.
Lo schema di certificazione unica “CUD 2013” è altresì utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.
1.2. Sono altresì approvate:
a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2);
b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS
comprensivo delle gestioni ex INPDAP (Allegato 3).
1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli Allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.4. L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2013 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro.
Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
1.5. Lo schema di certificazione CUD 2013 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2012 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2012 e 2013 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS
2.1. La certificazione CUD 2013 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
2.2. La certificazione CUD 2013 rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
3. Certificazione integrativa
3.1. Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2012, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2013 e non presenti nel CUD 2012 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.
4. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
4.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
(Omesso l’allegato).