8 Gennaio, 2014
Decreto min. 23 dicembre 2013, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 304 del 30.12.2013
Art. 1
Individuazione di indicatori territoriali
1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione
ai quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di
settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attivita'
economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori
viene riportata nei seguenti allegati:
1, per la Territorialita' del livello dei canoni di locazione
degli immobili;
2, per la Territorialita' del livello delle quotazioni
immobiliari;
3, per la Territorialita' del livello dei canoni di affitto dei
locali commerciali;
4, per la Territorialita' del livello del reddito medio
imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
5, per la Territorialita' del livello delle retribuzioni.
2. Le territorialita' di cui al comma precedente, con cui
effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 2
Applicazione degli studi di settore
1. Per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2013 il maggior ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell'IRAP, diversamente dal maggior volume d'affari
ai fini dell'IVA, e' individuato sottraendo da quest'ultimo gli
eventuali maggiori costi utilizzati ai fini della stima dei maggiori
ricavi da normalita' economica derivanti, rispettivamente, dagli
indicatori "Durata delle scorte" e "Incidenza del Costo del venduto e
del costo della produzione dei servizi sui ricavi", dove previsti, in
quanto riconosciuti costi deducibili.
2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto di
quanto previsto al comma precedente.
(Omessi gli allegati).