8 Gennaio, 2014
Decreto min. 23 dicembre 2013, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 304 del 30.12.2013
Art. 1
Individuazione di indicatori territoriali 1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori viene riportata nei seguenti allegati: 1, per la Territorialita' del livello dei canoni di locazione degli immobili; 2, per la Territorialita' del livello delle quotazioni immobiliari; 3, per la Territorialita' del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali; 4, per la Territorialita' del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF; 5, per la Territorialita' del livello delle retribuzioni. 2. Le territorialita' di cui al comma precedente, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Art. 2 Applicazione degli studi di settore 1. Per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 il maggior ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, diversamente dal maggior volume d'affari ai fini dell'IVA, e' individuato sottraendo da quest'ultimo gli eventuali maggiori costi utilizzati ai fini della stima dei maggiori ricavi da normalita' economica derivanti, rispettivamente, dagli indicatori "Durata delle scorte" e "Incidenza del Costo del venduto e del costo della produzione dei servizi sui ricavi", dove previsti, in quanto riconosciuti costi deducibili. 2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto di quanto previsto al comma precedente.
(Omessi gli allegati).