(Provv. dir. Agenzia entrate 17 dicembre 2012, n. 140973)
1. Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata
deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
1.1 E’ approvato il modello (con le relative istruzioni) per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 4,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, annesso al presente provvedimento (allegato A).
1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l’impegno alla presentazione telematica, e dal quadro RI, per l’indicazione dei dati utili ai fini della determinazione del rimborso, relativi a ciascun periodo d’imposta.
2. Modalità e termini di presentazione dell’istanza
2.1 L’istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica direttamente
dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B al presente provvedimento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software denominato “RimborsoIrapSpesePersonale”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 gennaio 2013.
2.3 E’ fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, è conservata a cura di quest’ultimo.
2.4 La trasmissione telematica secondo le modalità di cui al punto 2.2 è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato nell’allegato C.
2.5 L’istanza di rimborso è presentata:
- • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.
2.6 Le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica, secondo il programma di cui al punto 2.4, e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui al punto 2.4, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione dell’ordine sopra citato.
2.7 Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il programma di cui al punto 2.4, l’Agenzia provvede a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di cui al punto 2.6, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
2.8 Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata con le modalità di cui al punto 2.7, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Tali pagamenti saranno integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.
3. Reperibilità del modello
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
3.2 Il modello può essere reso disponibile su altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 E’ autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello
approvato e della sequenza dei dati.
(Omessi gli allegati).