8 Gennaio, 2014
Decreto min. 23 dicembre 2013, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 304 del 30.12.2013
Art. 1
Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore VK26U (che sostituisce lo studio di settore UK26U) - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attivita' 79.90.20; Attivita' delle guide alpine, codice attivita' 93.19.92; b) Studio di settore VK27U (che sostituisce lo studio di settore UK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attivita' 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attivita' 62.03.00; Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice attivita' 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attivita' 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita' 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attivita' 63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web, codice attivita' 74.10.21; c) Studio di settore VK28U (che sostituisce lo studio di settore UK28U) - Attivita' nel campo della recitazione, codice attivita' 90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02; d) Studio di settore WK02U (che sostituisce lo studio di settore VK02U) - Attivita' degli studi di ingegneria, codice attivita' 71.12.10; e) Studio di settore WK06U (che sostituisce lo studio di settore VK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13; f) Studio di settore WK17U (che sostituisce lo studio di settore VK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.90.91. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore VK26U; 2, per lo studio di settore VK27U; 3, per lo studio di settore VK28U; 4, per lo studio di settore WK02U; 5, per lo studio di settore WK06U; 6, per lo studio di settore WK17U. 3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1 e 3, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7. 4. Gli elementi necessari per il calcolo del "compenso o ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 6, sono riportati in allegato n. 8. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore VK26U e VK28U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 1. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Art. 3 Variabili delle attivita' professionali o delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012 e successive modificazioni. Art. 4 Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Art. 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. 2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
(Omessi gli allegati).