9 Aprile, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 9 aprile 2018, n. 76047

1 DEFINIZIONI
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale
31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma
2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
c) per “area autenticata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile
previo inserimento delle proprie credenziali personali, per la gestione della
dichiarazione 730 precompilata;
d) per “dichiarazione 730 precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al
contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell’Albo
dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato
la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il
visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;
g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA
2.1 A partire dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730
precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente,
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché i
contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del
Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

3 DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA E ALTRI DATI OGGETTO DELL’ACCESSO
3.1 Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati
accedono ai seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi precompilata;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili
presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti
nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).
3.2 A partire dall’anno di imposta 2017 l’Agenzia delle entrate inserisce nella
dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili,
trasmessi da soggetti terzi:
– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
– contributi previdenziali e assistenziali;
– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare;
– spese sanitarie e relativi rimborsi;
– spese veterinarie;
– spese universitarie e relativi rimborsi;
– contributi versati alle forme di previdenza complementare;
– spese funebri;
– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi
finalizzati al risparmio energetico;
– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione
sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
– spese per la frequenza degli asili nido.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione
precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili
dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione
anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle
entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla
base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle
comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è
individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle
dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce
risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso,
l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia
del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si
riferisce risulta fiscalmente a carico.
Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta
dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere
considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto
diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei
familiari a carico.

4 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE
4.1 Accesso diretto da parte del contribuente
4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le
funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, utilizzando uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:
– credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a
quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale);
– credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal
sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica
Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
– credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le
seguenti operazioni:
– visualizzazione e stampa;
– accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti
nella dichiarazione, e invio;
– versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al
punto 6.7;
– indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale
accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
– consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione
presentata;
– consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
4.1.3 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria
dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che
provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area autenticata.
4.1.4 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone
legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2
utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché appositamente abilitati.
4.1.5 Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione di
cui al punto precedente deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la
propria condizione di tutore.
4.1.6 Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.4 deve recarsi personalmente
presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autocertificare la
propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del
figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione
dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via
telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.1.7 Le abilitazioni di cui ai punti 4.1.5 e 4.1.6 hanno validità fino al 31 dicembre
dell’anno in cui sono rilasciate.

4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato
4.2.1 Requisiti per l’accesso
4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato
accede ai documenti di cui al punto 3.1, con riferimento ai contribuenti per i quali i
sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la
Certificazione Unica, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.
4.2.1.2 Il sostituto d’imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dalla
Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce
la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed
esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini
all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
4.2.2 Modalità di accesso
4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 i sostituti d’imposta possono avvalersi
dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In tal caso, i sostituti d’imposta
conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una
richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti,
nonché le copie delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega
di cui al punto 5, i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che
intendono avvalersi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come
operatori incaricati, ai sensi del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni
730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno
dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre
effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.
4.2.3 Richiesta tramite file
4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline
per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file
contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto
3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.
4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia
delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente
provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia
delle entrate.
4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
– codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista
abilitato);
– codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;
– l’elenco dei documenti di cui al punto 3.1 richiesti contenente, per ciascun
contribuente, i seguenti elementi:
o codice fiscale del contribuente;
o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata;
o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche
relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta
la dichiarazione precompilata;
o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza,
se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha
presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di
dichiarazione;
o numero e data della delega di cui al punto 5;
o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
In considerazione dell’introduzione in via sperimentale dei servizi di cui al punto
4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso tramite file anche i seguenti
dati:
o codice hash del file in formato pdf contenente le copie della delega e del
documento del contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.2.3.4 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute
dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate un file, identificato
dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle
entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse,
con la relativa diagnostica.
4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al
punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti
segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità
di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.
4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di
un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che
si intende annullare.
4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti di cui al
punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le
richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti di cui al punto 3.1
sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente è reso
disponibile:
– l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730
precompilata;
– l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e con
o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata;
o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche
relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta
la dichiarazione precompilata;
o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza,
se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha
presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di
dichiarazione;
o numero e data della delega di cui al punto 5;
o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
In considerazione dell’introduzione in via sperimentale dei servizi di cui al punto
4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso via web anche i seguenti dati:
o codice hash del file in formato pdf contenente le copie della delega e del
documento del contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
4.2.4.2 In via sperimentale, i CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi
a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le
modalità tecniche di accesso sono disciplinate da un’apposita convenzione tra
l’Agenzia delle entrate e i CAF che aderiscono alla sperimentazione e comunque nel
rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:
– i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati dai CAF con il proprio
sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né
indirettamente per via informatica;
– l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF
realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;
– i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF anche
nell’ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dello stesso;
– in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione applicativa
forniti verso l’esterno;
– la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno
equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit
e cifrari basati su algoritmo AES;
– i CAF dovranno utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o
tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di accesso
ai dati da parte degli utilizzatori designati: In tali circostanze, a seguito di una
segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi dovranno procedere
all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni
alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione,
dandone contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
– i CAF provvederanno a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso
ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo i
requisiti di legge.
Al termine dell’attività di sperimentazione, e sulla base anche degli esiti dei controlli
a campione effettuati, l’Agenzia delle Entrate – sentito il Garante per la protezione
dei dati personali – si riserva di valutare l’introduzione di ulteriori misure di
sicurezza necessarie per i successivi anni d’imposta.
4.2.4.3 Nelle richieste di accesso devono essere indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il
codice hash del file in formato pdf contenente le copie della delega e del documento
del contribuente delegante, nonché la modalità di sottoscrizione della delega.
4.2.4.4 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale
secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

5 DELEGA PER L’ACCESSO
5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1,
unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo
ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la
delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile
per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
5.3 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
informazioni:
– codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
– anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
– data di conferimento della delega;
– indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730
precompilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).
5.4 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse
modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a quello di cui al punto
5.3.
5.5 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare
la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce
idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del
contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
5.6 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe
acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la
delega sia stata acquisita con le modalità di cui al punto 5.2, e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
5.7 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
– numero progressivo e data della delega;
– codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
– estremi del documento di identità del delegante.
5.8 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai
documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e
dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione,
copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle
dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i
professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica
certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma
1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità
civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
5.9 Con riferimento ai CAF che aderiscono alla sperimentazione di cui al punto 4.2.4.2,
ferme restando le previsioni di cui al punto 5.8, l’Agenzia delle entrate effettua i
controlli anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di
sicurezza alle deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso
alle dichiarazioni 730 precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono
disciplinate da un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e i CAF che
aderiscono alla sperimentazione, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza
necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento.
5.10 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti
nell’area autenticata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale,
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6 PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE
6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare
telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente
all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio.
6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico,
rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
– la data di presentazione della dichiarazione;
– il riepilogo dei principali dati contabili.
6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164
del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti
d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso
contenente i risultati stessi.
6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della
dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al
contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la
trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui al punto
4.1.3.
6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della
dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il
sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite
un’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il
conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne
comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.
6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:
– presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del
sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di cui al
punto 6.7;
– rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
6.7 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decretolegge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del
periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le
modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o
postale.
6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro
delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie
dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la
dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la
compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice
fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di
“dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta
mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge
dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le
informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante
confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso
disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio con
le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA
7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e
b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di
meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta
alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al
punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel
generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio
1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità,
ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del
patrimonio informativo della fiscalità. Ad ulteriore garanzia, il Sistema di Gestione
della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto del
contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile con
le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che
gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle
minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi
all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e
professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi
periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici, attivando specifici alert che
individuino comportamenti anomali o a rischio. L’Agenzia delle entrate, inoltre,
effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle
misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista
abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di
assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta – anche per il tramite
dei loro incaricati di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003 – al
rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di
cui all’articolo 11 del citato decreto, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a
terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la
richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 – immediatamente dopo la digitazione delle
credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal
professionista abilitato e prima dell’effettivo accesso ai documenti di cui al punto
3.1 – l’introduzione di una maschera di “Avviso” per la formalizzazione
dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web prevede inoltre la
digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio.
Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il
CAF e il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al
punto 3.1 scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come
predisposti dall’Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza
esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi
dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede
principale.
7.3 I CAF che aderiscono alla sperimentazione in cooperazione applicativa adottano le
misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento
e quelle previste nella convenzione di cui al punto 5.9, che assumono il valore di
prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati
personali con il provvedimento di parere favorevole al trattamento dei dati emesso
dal Garante per la protezione dei dati personali.

8 AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.

9 CONSULTAZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il Garante si è espresso
con il provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.
(Omessi gli allegati).

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