Circolare 7 luglio 2015, n. 26/E, dell’Agenzia delle entrate
SOMMARIO
1. Rettifica della dichiarazione presentata on line
2. 730 precompilato accettato senza l’indicazione di un reddito
3. Presentazione della dichiarazione senza l’indicazione del numero dei giorni di lavoro dipendente o di pensione
4. Conservazione della documentazione da parte del contribuente
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Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito
6. Difformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata
7. Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata
8. Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up
9. Mancata presentazione del quadro RW – Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità
10. Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato – Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità
11. Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d’imposta nella compilazione della Certificazione Unica
12. Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone
13. Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore
14. Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730
15. Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario
16. Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all’Imu
17. Compilazione on line del modello 730 – Rilevanza del bonus di 80 euro in presenza di oneri deducibili
18. Certificazioni Uniche rilasciate dall’Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito – Assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro
19. Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente
20. Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini
21. Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014
22. Proroga del termine di trasmissione della dichiarazione
23. Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate.
“PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su questioni interpretative formulate nel corso dell’evento “Forum 730” Il Sole24ore, riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo unico delle imposte sui redditi.
Si forniscono, inoltre, chiarimenti in ordine alla proroga recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso.
- Rettifica della dichiarazione presentata on line
Un contribuente modifica la dichiarazione, la integra e la accetta, ad esempio il 30 giugno 2015. Poi si accorge di aver dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Può rimediare entro il 7 luglio senza dover presentare una dichiarazione integrativa?
Fino al 29 giugno il contribuente aveva la possibilità di correggere la dichiarazione inviata tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, presentando una nuova dichiarazione on line sostitutiva di quella già inviata. Il termine era anticipato al 21 giugno 2015 per i contribuenti senza sostituto d’imposta e con saldo a debito. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Nel caso specifico, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, è necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo.
- 730 precompilato accettato senza l’indicazione di un reddito
Un contribuente accetta una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d’imposta non ha inviato la Certificazione Unica. In questo caso, quali sanzioni rischia il contribuente e quali il sostituto d’imposta?
Al riguardo, si segnala che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti.
Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, la circolare 11/E del 2015[1] ha chiarito che l’esclusione dal controllo formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali).
Pertanto, in questi casi, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.
Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele.
Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.
- Presentazione della dichiarazione senza l’indicazione del numero dei giorni di lavoro dipendente o di pensione
Un contribuente nel 2014 ha percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione. Il modello precompilato chiude erroneamente a debito perché non considera le detrazioni per lavoro dipendente e il bonus Irpef. Il contribuente accetta la dichiarazione. Come può rimediare all’errore? Se si accorge dell’errore solo dopo aver pagato le maggiori imposte, come può chiederne la restituzione?
L’assenza, nel 730 precompilato, dei giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente e pensione in presenza di più Certificazioni Uniche (derivante dalla difficoltà nel determinare in via automatica il numero dei giorni nel caso di più rapporti di lavoro con periodi in parte sovrapposti) è stata segnalata ai singoli contribuenti con un apposito avviso nell’applicazione web del 730 precompilato. Qualora il contribuente abbia comunque inviato il modello 730 senza indicare i giorni e non lo abbia corretto presentando un 730 sostitutivo entro il 29 giugno, riportando i giorni di detrazione e quindi vedendosi riconosciuti, se spettanti, bonus Irpef e detrazioni di lavoro dipendente o pensione, può rettificare la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari, quindi presentando entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato (in tal caso le maggiori imposte versate saranno rimborsate direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre) oppure presentando un modello Unico entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). Nel caso di presentazione del Modello Unico, il contribuente potrà scegliere se chiedere il rimborso all’Agenzia o utilizzare in compensazione l’eccedenza d’imposta oppure riportarla nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
- Conservazione della documentazione da parte del contribuente
Un contribuente modifica e integra la dichiarazione precompilata via internet senza l’intervento di un intermediario. Quanto tempo deve conservare i documenti giustificativi?
La circolare 11/E del 2015 ha chiarito che nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale:
• il controllo documentale viene effettuato anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
• viene applicato il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche se quest’ultimo è determinato da eccedenze d’imposta.
Si segnala, inoltre, che resta in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni.
Pertanto, è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito
Un contribuente con sostituto d’imposta tenuto all’effettuazione dei conguagli accetta la dichiarazione precompilata, con imposta a debito, senza optare per la rateazione. Può tornare sui propri passi e scegliere di rateizzare il pagamento? E, se sì, come?
Il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili, di uguale importo, delle somme dovute a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente deve indicare nel rigo F6 del modello 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito: il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Sulla base del numero di rate indicato dal contribuente e riportato nel modello 730-4 (comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta), il sostituto già a partire dal mese di luglio procede ad effettuare il conguaglio. Pertanto, il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza effettuare l’opzione per la rateazione poteva operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29 giugno.
- Difformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata
Un contribuente consegna a un intermediario un modello 730 cartaceo compilato in ogni sua parte, compresi i documenti giustificativi, per la trasmissione alle Entrate. L’intermediario, per errore materiale nella digitazione dei dati nel computer, omette di inserire un reddito nella dichiarazione. Chi risponderà dell’errore?
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle Certificazioni Uniche.
Il contribuente è tenuto ad effettuare il controllo sui dati che ha indicato in dichiarazione, mentre il Caf/professionista è tenuto al controllo della documentazione rilevante ai fini del visto di conformità e al calcolo corretto delle imposte sulla base dei dati dichiarati.
Successivamente il soggetto che presta l’assistenza consegna all’assistito la dichiarazione elaborata.
Pertanto, il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non è stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista. In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere attribuita al soggetto che ha prestato l’assistenza.
- Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata
La delega del contribuente al sostituto, a un Caf o a un intermediario, per scaricare dal sito delle Entrate il 730 precompilato, può essere pluriennale o fino a revoca o deve essere predisposta annualmente? È sufficiente un’email del contribuente? La delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Pertanto è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta PEC-ID).
- Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up
La detrazione per investimenti in start up di cui al rigo RP80 di Unico PF è incompatibile con la presentazione del modello 730, atteso che in quest’ultimo la detrazione non è presente?
L’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 consente, per gli anni dal 2013 al 2016, ai soggetti passivi Irpef che effettuano investimenti in imprese start-up innovative di portare in detrazione una parte della somma versata. Il meccanismo di fruizione di questa agevolazione risulta particolarmente articolato in quanto richiede di considerare numerosi elementi (si distingue, ad esempio, investimento diretto o tramite organismi di investimento collettivo, start up innovativa con detrazione al 19% o a vocazione sociale o in ambito energetico con detrazione al 25%), individuare l’ammontare della detrazione che può essere fruita nell’anno (investimento massimo detraibile pari a 500.000 euro), determinare l’eventuale importo residuo da riportare negli anni successivi (in caso mancata fruizione per incapienza) e monitorare nelle prossime dichiarazioni l’ammontare dei residui maturati nei diversi anni, verificando che la detrazione sia fruita entro il terzo anno e inibendone la fruizione in caso di decadenza (cessione dell’investimento prima di due anni). Pertanto, considerato che il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati, la detrazione per investimenti in start up è stata inclusa solo nel modello Unico e quindi può essere fruita esclusivamente presentando quest’ultimo modello.
9. Mancata presentazione del quadro RW – Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità
Se un contribuente presenta il modello 730 correttamente ma dimentica di presentare il quadro RW per un conto corrente estero che andrebbe indicato sia per il monitoraggio che per il versamento dell’Ivafe ci sono conseguenze sull’intermediario (Caf o professionista) che ha vistato il modello?
Il quadro RW deve essere presentato se il contribuente, nell’anno precedente, ha detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
Chi utilizza il modello 730, deve presentare il quadro RW insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello.
Si fa presente che il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW e, pertanto, le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730.
10. Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato – Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità
Un contribuente presenta il modello 730 tramite un Caf/professionista, riportando un credito del periodo precedente (da modello Unico). Successivamente, questo credito si rivela in parte errato perché l’Ufficio (in sede di controllo del modello Unico) scopre che parte degli acconti qui indicati (e relativi all’anno precedente) non erano stati versati. In questo caso cosa succede in sede di controllo formale del modello 730? Ci sono conseguenze sull’intermediario che ha vistato il modello 730 del periodo successivo? Si chiede di chiarire meglio quali controlli è tenuto ad effettuare l’intermediario quando nel modello 730 viene riportato un credito proveniente dalla dichiarazione precedente (non vistata dal medesimo intermediario).
Se il contribuente ha trasmesso, tramite un intermediario, una dichiarazione dei redditi nella quale sia stato riportato un credito derivante dal periodo precedente che, a seguito di un successivo controllo ai sensi dell’art. 36 bis del d. P.R. n. 600 del 1973, sia stato rilevato in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente, non si rilevano profili di responsabilità in capo all’intermediario che abbia apposto il visto di conformità. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Si precisa che, se al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata la dichiarazione relativa all’anno precedente è stata già liquidata, nel 730 precompilato vengono inseriti i dati che risultano a seguito della liquidazione automatizzata. Quindi, nel caso in esame, nel 730 precompilato viene riportata l’eccedenza derivante dall’anno precedente, già diminuita degli acconti non versati.
11. Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d’imposta nella compilazione della Certificazione Unica
Nel 730 di un contribuente che ha aderito a un fondo complementare di previdenza, i contributi extra trattenuti dal datore in busta paga sono indicati come “non esclusi” dall’imponibile anziché come “già esclusi”.
Essi, quindi, vengono dedotti due volte per un errore del sostituto d’imposta. Il controllo formale applicherà l’imposta e la sanzione al contribuente o al Caf/professionista che ha vistato il modello 730 errato?
In questo caso è esclusa la responsabilità del Caf o professionista che ha apposto il visto di conformità in quanto l’intermediario, nel verificare la documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d’imposta con la Certificazione Unica.
La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul sostituto d’imposta, per l’importo delle sanzioni. Al sostituto è applicabile, inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 per la trasmissione di una certificazione errata.
12. Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone
Un pensionato, che è socio di una società di persone in liquidazione e con redditi negativi, può presentare il modello 730?
Com’è noto i redditi prodotti dalle società di persone, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Tuir (c.d. “principio di trasparenza”). Pertanto, il reddito conseguito dall’organismo sociale nel periodo d’imposta è direttamente e proporzionalmente riferito ai soci o partecipanti, poiché si configura quale reddito di partecipazione, ed è tassato in capo agli stessi. Anche le perdite prodotte dalle società di persone vanno attribuite secondo il c.d. “principio di trasparenza” (art. 8, comma 2, del Tuir). Ciò premesso, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2015, “devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2015 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che … nel 2014 hanno percepito … redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione.” Pertanto, il socio (anche se pensionato) di una società di persone anche con redditi negativi e in liquidazione, non può presentare il Modello 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in società di persone nel modello Unico Persone Fisiche e, in particolare, nel quadro RH.
13. Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore
Dopo la presentazione di una dichiarazione precompilata e accettata senza modifiche, emerge da una nuova Certificazione Unica del sostituto d’imposta che quella precedente era errata, poiché indicava una ritenuta maggiore rispetto a quella realmente subita. Cosa rischia il contribuente e cosa può fare per rimediare?
Qualora l’errore sia stato rilevato dopo il 29 giugno 2015, il contribuente è tenuto a correggere la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari. In particolare, nel caso descritto, trattandosi di una rettifica che comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve presentare il modello Unico 2015 Persone fisiche:
- entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta, dei relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.
14. Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730
Qual è il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (comunicato stampa 12 febbraio 2015)?
Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015[2], paragrafo 2.9, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. Si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.
15. Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario
Il Caf/professionista che vista il modello 730 di un comodatario di immobili che ha sostenuto spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento deve verificare la registrazione del contratti di comodato? E la sussistenza del consenso del proprietario ai lavori?
Con il provvedimento del 2 novembre 2011 è stata individuata la documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell’Agenzia delle entrate in caso di richiesta delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. Tra i documenti da conservare rientra, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, una dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Pertanto il Caf/professionista è tenuto al controllo del contratto e della relativa registrazione.
- 16. Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all’Imu
L’Agenzia può confermare che nel reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico, non è da computare la rendita catastale riferita all’abitazione principale e sue pertinenze (come pure di eventuali altri immobili non locati e situati in comuni diversi da quello in cui si trova l’abitazione principale da questi posseduti), dato l’effetto sostitutivo Imu (circolare 5/E/2013[1])?
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispone che l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non affittati o locati soggetti ad Imu. L’effetto sostitutivo dell’Imu, meglio definito dalla circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013, con la conseguente esclusione dalla base imponibile Irpef, incide, quindi, anche sulla determinazione del reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico. Di conseguenza, il reddito complessivo di quest’ultimo deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad Imu (e siano situati in un comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale). Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, in quanto immobili per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014, va computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare. In quest’ultimo caso, tuttavia, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3bis, del Tuir). Infine, qualora l’immobile adibito ad abitazione principale sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), l’Imu continua ad essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu.
17. Compilazione on line del modello 730 – Rilevanza del bonus di 80 euro in presenza di oneri deducibili
Inserendo i dati nel 730 precompilato fornito dall’Agenzia delle entrate in qualità di contribuente ho diminuito la base imponibile del mio reddito da dipendente in quanto ho indicato degli oneri deducibili. Nell’anno 2014 ho percepito il bonus di 80 euro su un imponibile più alto rispetto a quello ora determinato in fase di 730. Nel prospetto di liquidazione il software dell’Agenzia delle entrate non provvede a ricalcolare il bonus di 80 euro sulla nuova base imponibile, è corretto? Se non fosse corretto come posso intervenire visto che mi sembra di aver capito che solo un professionista può rideterminare il calcolo (anche se la formula matematica è nota) mentre il contribuente no.
Anzitutto si rappresenta che, se il contribuente presenta il modello 730, chi presta l’assistenza fiscale (o il software dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione “diretta”) calcola l’ammontare del bonus spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione che rilascia al contribuente dopo aver effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante con il 730. Se, invece, dal calcolo effettuato il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti viene recuperato con il 730. Per quanto riguarda il caso in esame, si evidenzia che con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014[2] l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il reddito complessivo rilevante ai fini del riconoscimento del bonus Irpef è considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, come previsto dal comma 6-bis dell’art. 13 del Tuir. Nel caso descritto, il calcolo del software dell’Agenzia delle entrate è corretto poiché per determinare l’ammontare del bonus Irpef spettante non rilevano gli oneri deducibili sostenuti dal contribuente.
18. Certificazioni Uniche rilasciate dall’Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito – Assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro
In alcuni casi le Certificazioni Uniche rilasciate dall’Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito (ad esempio Cig) non riportano il numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir (punto 6) pur in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro (punti 8 e 9) oppure non vi è coerenza tra il numero dei giorni e il periodo di lavoro indicati. Si chiede come compilare il 730 anche ai fini del visto di conformità. In base alle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, in relazione ai punti 6 e 7 (numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione), il sostituto d’imposta deve comunque indicare il numero dei giorni, anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti. I punti 8 e 9 della Certificazione Unica (rispettivamente, data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro) sono richiesti per il controllo sui diversi rapporti intercorsi anche per individuare eventuali sovrapposizioni e, quindi, in linea generale, questi dati non rilevano ai fini dell’individuazione dei giorni utili per la determinazione delle detrazioni che devono sempre essere indicati nei corrispondenti campi 6 e 7. La circolare n. 7/E del 2015[3] ha chiarito che, tra i controlli che il soggetto che appone il visto di conformità deve effettuare, rientra la verifica che le detrazioni d’imposta non siano eccedenti i limiti previsti dalla legge e sussista la corrispondenza tra le risultanze dei dati della dichiarazione e la relativa documentazione esibita. Ne deriva che, in presenza di Certificazioni Uniche che presentano incongruenze tra il numero dei giorni di lavoro (campi 6 e 7) e il periodo di lavoro (campi 8 e 9), nel modello 730 occorre sempre riportare il numero dei giorni (campi 6 e 7) non tenendo conto di quanto emerge dai dati del periodo (campi 8 e 9). L’Inps, nelle ipotesi di erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito, non indica il dato relativo ai giorni se lo stesso non è stato comunicato dal datore di lavoro. Questa situazione può derivare da una ulteriore Certificazione Unica rilasciata dall’azienda con i giorni di detrazione valorizzati. In queste ipotesi, nel 730 occorre riportare il dato indicato in quest’ultima Certificazione Unica. Tuttavia, qualora si verifichi l’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di una sola Certificazione Unica rilasciata dall’Inps senza indicazione di giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata, nel modello 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato. Nell’ipotesi di Certificazione Unica relativa a indennità di mobilità, anche in presenza di altre certificazioni, tenuto conto che l’erogazione dell’indennità avviene in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del numero dei giorni nel punto 6 e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, nel 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato nella Certificazione Unica relativa all’indennità di mobilità. Resta fermo che il numero complessivo dei giorni non può superare 365.
19. Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente
Qualora nella dichiarazione precompilata non è ricompreso un reddito di lavoro autonomo ma il contribuente è in possesso di una certificazione che non rispetta i requisiti formali approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2015, il Caf è tenuto ad indicare il reddito e scomputare le relative ritenute se dai dati indicati nella certificazione si può desumere che la tipologia di reddito appare dichiarabile nel modello 730?
Nell’ipotesi di certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e non trasmesse all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, si ritiene che i dati desunti dalla certificazione, ancorché redatta informalmente, debbano essere riportati in dichiarazione, nel caso in cui dalla certificazione emerga che il reddito rientra tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730.
20. Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini
Si chiede di conoscere se il modello 730 rettificativo (o l’apposita comunicazione) possa essere trasmesso anche prima della scadenza del termine per la trasmissione del modello 730 e se, in questo caso, siano dovute o meno le sanzioni per visto infedele. Il decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro il 10 novembre. Si ritiene che la sanzione non si applichi nel caso in cui la trasmissione del modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 175 del 2014 sia effettuata entro il termine previsto ordinariamente per l’invio del modello 730. Per il 2015, tenuto conto della proroga prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve considerarsi il 23 luglio 2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di decreto.
21. Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014
Si chiede di conoscere come effettuare il versamento delle sanzioni a carico del Caf in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Il decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. Per il versamento della sanzione, il Caf/professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione.
22. Proroga del termine di trasmissione della dichiarazione
Si chiede di conoscere il termine per la presentazione del 730 direttamente all’Agenzia delle entrate tramite l’applicazione web dedicata in considerazione della proroga dell’attività di assistenza fiscale recata dal DPCM 26 giugno 2015.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni. Tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all’Agenzia delle entrate, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti.
23. Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate
In considerazione della proroga dell’attività di assistenza fiscale recata dal DPCM 26 giugno 2015, si chiede di conoscere il termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni trasmesse entro il 7 luglio e scartate.
In relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, ha prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni. Nelle ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, con circolare n. 195 del 24 settembre 1999[4], è stato chiarito che non si applica la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ciò premesso, si fa presente che al fine di agevolare l’attività degli intermediari ed evitare dubbi interpretativi, i chiarimenti sopra riportati trovano applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio”.