6 Novembre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 5 novembre 2018, n. 291241

1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3,
commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico internet di cui al Capo IV
del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti
individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al
comma 2-ter del medesimo articolo;
c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate
accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline
previo inserimento delle proprie credenziali, tramite SPID, oppure tramite
Smartcard che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi;
d) per “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata nella quale ciascun
utente abilitato al servizio Entratel o al servizio Fisconline può consultare
le proprie informazioni fiscali;
e) per “intermediario”, uno dei soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
f) per “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un
intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto
fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica
delega;
g) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui all’articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso cui avviene la
trasmissione delle fatture elettroniche;
h) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato strutturato,
trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio contenente le
informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura
semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto,
nonché le ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da
parte del Sistema di Interscambio, individuate dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;
i) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al punto
3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2018;
j) per “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici”, il servizio costituito dall’insieme delle funzionalità
rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che
consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con
le stesse modalità previste per l’area riservata, di:
. ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e
ricevute attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono
disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di ricezione da parte del SdI;
. consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione
di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni
transfrontaliere);
. consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale
dell’IVA;
. consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall’operatore
IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli
analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni
commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
. consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i
prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture
emesse e ricevute;
. esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127;
. consultare le notifiche e le ricevute del processo di
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture
transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA,
delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
. indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”;
. generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del
relativo indirizzo telematico;
k) per “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, il servizio costituito
dall’insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale
“Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA
previa autenticazione con le stesse modalità previste per l’area riservata,
di:
. consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale
dell’IVA;
. consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall’operatore
IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli
analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni
commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
. consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i
prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture
emesse e ricevute;
. esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127;
. consultare le notifiche e le ricevute del processo di
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture
transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA,
delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
. generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del
relativo indirizzo telematico;
l) per “Registrazione dell’indirizzo telematico”, il servizio costituito
dall’insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale
“Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA
previa autenticazione con le stesse modalità previste per l’area riservata,
di:
. indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”;
. generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del
relativo indirizzo telematico;
m) per “Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche”, il
servizio costituito dall’insieme delle funzionalità rese disponibili
attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto
titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità
previste per l’area riservata, di:
. predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite SdI;
. gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche
(adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche,
richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del
servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche
conservate);
. visualizzare lo stato dell’adesione al servizio di conservazione delle
fatture elettroniche;
. consultare le notifiche e le ricevute del processo di
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni
dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle
comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
. generare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del
relativo indirizzo telematico;
n) per “Accreditamento e censimento dispositivi”, il servizio costituito
dall’insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale
“Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA
previa autenticazione con le stesse modalità previste per l’area riservata,
di effettuare i processi di “accreditamento” e “censimento” disciplinati dai
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno
2016, del 28 ottobre 2016 e del 30 marzo 2017.
o) per “servizi di Fatturazione elettronica”, l’insieme dei servizi di cui alle
precedenti lettere da j) a n).

2. Approvazione del modulo per il conferimento/revoca delle deleghe
2.1. È approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo
dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per
la compilazione, allegati al presente provvedimento.
2.2. Il modulo di cui al punto 2.1 è composto da:
– l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679;
– una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale
rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione
richiesta (conferimento/revoca), dei servizi il cui utilizzo si intende
delegare, della scadenza della delega per i servizi di Fatturazione
elettronica;
– una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente
conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli
uffici dell’Agenzia delle entrate;
– una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia
stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi
previsti;
– la descrizione dei servizi delegabili.
2.3. È approvato altresì il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe
all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato, allegato al presente provvedimento.
2.4. Il modulo di cui al punto 2.3 è composto da:
– l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679;
– una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale
rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione
richiesta (conferimento/revoca);
– una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente
conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli
uffici dell’Agenzia delle entrate;
– una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia
stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi
previsti;
– la descrizione del servizio delegabile.
2.5. Eventuali aggiornamenti ai moduli e alle istruzioni sono pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.
2.6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al
sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il
modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

3. Servizi e numero di intermediari delegabili, durata della delega
3.1.Con la presentazione del modulo di cui al punto 2.1 sono delegabili i
seguenti servizi:
a) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli
intermediari;
b) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile
esclusivamente a favore degli intermediari;
c) Registrazione dell’indirizzo telematico, servizio delegabile
esclusivamente a favore degli intermediari;
d) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
e) Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a
favore di soggetti diversi dagli intermediari.
3.2. Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti.
3.3. La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla
data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata
a 2 anni, salvo revoca.
3.4. Con la presentazione del modulo di cui al punto 2.3 è delegabile il Cassetto
fiscale delegato. Il servizio è delegabile esclusivamente a favore degli
intermediari, fino a un massimo di 2. La durata della delega è
automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca.

4. Modalità di presentazione
4.1. Il modulo di cui al punto 2.1 può essere presentato, dal delegante o dal
soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la
specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia delle entrate.
4.2. Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di Fatturazione
elettronica attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria
area riservata.
4.3. Il modulo di cui al punto 2.1 può essere consegnato all’intermediario
delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia delle entrate i dati essenziali
ai fini dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. Tali
dati sono trasmessi:
– entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste
di conferimento delega;
– entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le
richieste di revoca di deleghe già conferite.
4.4. Per l’attivazione delle deleghe conferite con le modalità di cui al punto 4.3,
l’intermediario delegato utilizza un servizio di invio “massivo” o, in
alternativa, una funzionalità web di invio “puntuale” resa disponibile nella
propria area riservata.
4.5. Per la revoca di deleghe già conferite effettuata con le modalità di cui al
punto 4.3, l’intermediario delegato utilizza una funzionalità web di invio
“puntuale” resa disponibile nella propria area riservata.
Invio massivo
4.5.1. L’intermediario delegato invia all’Agenzia delle entrate una
comunicazione telematica contenente i dati essenziali per
l’attivazione delle deleghe. La comunicazione telematica è
predisposta secondo le specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1.
4.5.2. L’attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto
4.5.1 è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro,
contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto
delegante nell’anno solare antecedente a quello di
conferimento/revoca della delega, indicati al punto 6.1.
4.5.3. Per ciascuna comunicazione di cui al punto 4.5.1 è rilasciata una
ricevuta, contenente l’esito delle richieste e l’indicazione degli
eventuali motivi di scarto.
Invio puntuale
4.5.4. L’intermediario delegato, tramite una funzionalità web resa
disponibile nella propria area riservata a decorrere dal 30 novembre
2018, invia i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna
delega/revoca che gli è stata conferita.
4.5.5. L’attivazione delle deleghe/revoche comunicate con le modalità di cui
al punto 4.5.4 è subordinata alla positiva verifica degli elementi di
riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante
nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della
delega, indicati al punto 6.1.
4.5.6. Per ciascuna richiesta di attivazione delega effettuata con le modalità
di cui al punto 4.5.4 è rilasciata una ricevuta, contenente l’esito della
richiesta e l’indicazione degli eventuali motivi di scarto.
4.5.7. Per ciascuna richiesta di revoca effettuata con le modalità di cui al
punto 4.5.4 è rilasciata un’attestazione di accettazione/rifiuto.
4.6. Per le deleghe la cui attivazione è richiesta con le modalità di cui al punto
4.3 è trasmessa apposita comunicazione per informare il soggetto delegante
dell’attivazione della delega ai servizi di fatturazione elettronica da parte di
un intermediario. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di
posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il
Ministero dello Sviluppo economico.
4.7. Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una
dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di
conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è
effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.
4.8. I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del
modulo presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e ai quali è
riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di
quanto previsto dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono:
. predisporre un file, per ciascun soggetto delegato, contenente:
– le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, unitamente alle
copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi;
– un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato in allegato al
presente provvedimento unitamente alle istruzioni per la sua
compilazione, contenente gli elementi essenziali delle deleghe
conferite;
– la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si
attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei
moduli di cui al punto 2.1, la rispondenza di quanto riportato nel file
di cui sopra con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a
conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro
sottoscrizione, nella consapevolezza delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci o dall’utilizzo di atti falsi nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità;
. firmare digitalmente il file di cui al punto precedente e inviarlo tramite
PEC all’indirizzo [email protected].
Il file non può contenere i dati relativi a richieste di revoca di deleghe già
conferite.
4.9. La lavorazione delle deleghe trasmesse con le modalità di cui al punto 4.8 è
effettuata presso una struttura dedicata dell’Agenzia delle entrate.
4.10. In caso di utilizzo del servizio di cui al punto 4.8, l’indirizzo PEC attraverso
cui è stato inviato il file potrà essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate per
comunicare l’esito della richiesta, ovvero per eventuali comunicazioni
inerenti la sua lavorazione.
4.11. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe al Cassetto
fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 29 luglio 2013.
4.12. Indipendentemente dalle modalità di conferimento, ciascun soggetto
delegante può consultare l’elenco delle deleghe che ha conferito attraverso
apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

5. Efficacia delle deleghe conferite e delle revoche
5.1. Le deleghe presentate con le modalità di cui ai punti 4.1 e 4.8 sono attivate
entro 5 giorni lavorativi dalla data, rispettivamente, di presentazione in
ufficio o invio tramite PEC della richiesta.
5.2. Le revoche presentate con le modalità di cui al punto 4.1 sono efficaci a
decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla presentazione del modulo
presso l’ufficio.
5.3. Le deleghe conferite e le revoche effettuate con le modalità di cui al punto
4.2 sono immediatamente efficaci.
5.4. Le deleghe conferite presentando il modulo con le modalità di cui al punto
4.3, sono efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione
telematica di cui al punto 4.5.1 da parte dell’Agenzia delle entrate o dalla
richiesta di cui al punto 4.5.4.
5.5. Le revoche effettuate con le modalità di cui al punto 4.5.4 sono
immediatamente efficaci.

6. Dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
6.1. La comunicazione telematica di cui al punto 4.5.1 è presentata attraverso il
servizio Entratel. Nella comunicazione, contenente l’elenco dei contribuenti
per i quali si richiede l’attivazione della delega, sono indicati, per ciascun
delegante, i seguenti dati:
. i servizi oggetto delega;
. la data di scadenza della delega;
. la data di conferimento e il numero della delega secondo quanto
previsto al punto 7.2;
. la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore
della delega;
. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi
dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario
dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi
indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10
anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle
deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento
delle deleghe;
. i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo
conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione
IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare
antecedente a quello di conferimento della delega:
– l’importo corrispondente al volume d’affari;
– gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a
credito.
6.2. In caso di utilizzo della funzionalità web di cui al punto 4.5.4,
l’intermediario delegato comunica i medesimi dati di cui al punto 6.1 per
l’attivazione di ciascuna delega/revoca conferita.
6.3. Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione
IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della
delega, l’invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di
cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.

7. Conservazione dei moduli di delega
7.1. Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega
di cui al punto 2.1 con le modalità di cui al punto 4.8, conservano i moduli
acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e
individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I
moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati nel
rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
7.2. I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
. numero progressivo e data della delega/revoca;
. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.
7.3. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le
sedi degli intermediari. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l’altro, alla revoca di cui
all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio
1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali
sanzioni penali.
(Omessi gli allegati).

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