8 Febbraio, 2013

Ris. 8 febbraio 2013, n. 9/E, dell’Agenzia delle entrate

 

“Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito AAMS), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere, tra l’altro, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, al comma 4, dispone che “(…) Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse (…)”.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legge, prevede che “(…) Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi (…)”.

Il successivo comma 6 stabilisce l’entità delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui ai commi 4 e 5 “(…) Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario (…)”.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle predette sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “5113” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, del DL n. 158/2012”;

– “5114” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del DL n. 158/2012”

In sede di compilazione del modello F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, la sigla della Provincia di versamento;

– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);

– nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);

– nel campo “mese”, il mese nel quale è commessa la violazione, nel formato “MM”;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno nel quale è commessa la violazione, nel

formato “AAAA””.

 

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