Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, in G.U. n. 128 del 5.6.2018
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 29, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine
utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno
accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita’ effettiva di
persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del
Registro delle imprese, di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita’ di cui al
comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.
Si avvalgono, ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative
concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti
dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.».
2. Dopo il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative
di cui al comma 3, nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti dal
Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e del Corpo
della Guardia di finanza e’ consentito l’accesso ai documenti, ai
dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di
adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 18 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita’ di cui
all’articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai
sensi dell’articolo 31 con le modalita’ di cui all’articolo 32 del
medesimo decreto legislativo.
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di
cui al comma 3-bis siano nella disponibilita’ dei soggetti di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
diversi da quelli previsti dall’articolo 4 della legge 18 giugno
2015, n. 95, l’Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di
finanza; a tal fine l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle
modalita’ di esecuzione, nonche’ dei livelli dei servizi.
3-quater. L’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di
cui al comma 3-bis e’ altresi’ consentito nello svolgimento dei
controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle
procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in
attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».
3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e’ stipulata tra l’Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e
dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.