3 Maggio, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 3 maggio 2018, n. 90727

1. Modifica alla modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018
1.1 Nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore:
a) al paragrafo 4.2, punto 5, dopo le parole “si sono avvalsi”, è aggiunto il
seguente periodo: “del regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89,
articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 o”.
b) la tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo
d’imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione
ATECO 2007) è integrata con i codici attività, distinti per studio di settore
afferente, riportati nell’allegato 1 al presente provvedimento, seguiti
dall’inciso “da compilare per la sola acquisizione dei dati”.
1.2 Il frontespizio dei modelli relativi agli studi di settore richiamati in
allegato 1 al presente provvedimento, le copertine e il paragrafo “1.
GENERALITÀ” delle relative istruzioni sono integrati con i codici attività
riportati nel medesimo allegato 1, seguiti dall’inciso “da compilare per la sola
acquisizione dei dati”.
1.3 Il quadro F – Elementi contabili dei modelli degli studi di settore
riportati nell’allegato 2, dopo il rigo F40, è integrato con la sezione “Ulteriori
informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai
righi da F41 a F44 secondo lo schema riportato in allegato 3.
1.4 Le istruzioni del quadro F – Elementi contabili sono modificate come
segue:
a) nella prima attenzione, dopo le parole “determinazione del risultato di
esercizio” è inserito il seguente inciso: “L’articolo 1, commi da 17 a 23,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha
introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di
cassa”, modificando l’articolo 66 del TUIR.
Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano
il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro,
i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del TUIR.
Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze
iniziali (righi F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino
(righi F07, F10, F13).”;
b) nelle istruzioni al rigo F40, dopo “2016” è eliminato il “.” e inserito il
seguente inciso “, ha applicato il regime ordinario;
Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata
ATTENZIONE: La presente sezione deve essere compilata solo dagli
esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata di cui
all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
– nel rigo F41, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel
periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza
separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’articolo
18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (tale informazione deve
coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018);
I righi da F42 a F44 devono essere compilati, ai fini dell’applicazione dei
correttivi “cassa”, solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.
– nel rigo F42, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate verso soggetti IVA (tale importo deve
coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA
2018);
– nel rigo F43, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale
importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE35, campo 1, del
modello IVA 2018);
– nel rigo F44, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al
comma 1-bis dell’articolo 17-ter e per le quali l’imposta deve essere
versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni
contenute nel citato articolo 17-ter (tale importo deve coincidere con
quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018).”.
1.5 Il quadro Z – Dati complementari dei modelli degli studi di settore
riportati nell’allegato 4, dopo l’ultimo rigo, è integrato con la sezione
“Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata”
composta dai righi da Z901 a Z904 secondo lo schema riportato in allegato 5.
1.6 Le istruzioni del quadro Z – Dati complementari dei modelli degli studi
di settore riportati in allegato 4 sono integrate, dopo l’ultimo rigo, con il
seguente inciso: “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità
semplificata
Le informazioni dei righi da Z901 a Z904 sono richieste al fine di valutare gli
effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del
passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, di
cui all’articolo 66 del TUIR.
In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di
contabilità semplificata indicano:
– nel rigo Z901, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano
verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni,
consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel
2017, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla
determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non
costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo Z902, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle
opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del
reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal
regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito
del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di
imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo
rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui
corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni
di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma
dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla
determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che costituiscono
ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo Z903, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano
verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va
indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo,
la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e
che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;
– nel rigo Z904, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle
opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del
reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal
regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito
del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di
deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo,
ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è
avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a
un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che,
quindi, può essere dedotto nel 2017.”.
1.7 Nei modelli degli studi di settore riportati nell’allegato 6, prima del
quadro T – Congiuntura economica, è inserito il quadro Z – Dati
complementari composto dai righi da Z901 a Z904 secondo lo schema
riportato in allegato 7.
1.8 Le istruzioni dei modelli degli studi di settore riportati in allegato 6 sono
modificate come di seguito indicato:
a) il punto elenco contenuto al paragrafo “1. GENERALITÀ” è integrato,
prima dell’inciso “• quadro T – Congiuntura economica.” con l’inciso “•
quadro Z – Dati complementari;”;
b) prima del titolo di sezione “QUADRO T – CONGIUNTURA
ECONOMICA” è inserito il seguente inciso: “QUADRO Z – DATI
COMPLEMENTARI
Nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per la costruzione e/o
l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In particolare indicare:
Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata
Le informazioni dei righi da Z901 a Z904 sono richieste al fine di valutare
gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità
fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato
alla “cassa”, di cui all’articolo 66 del TUIR.
In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di
contabilità semplificata indicano:
– nel rigo Z901, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso
alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in
applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che,
quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta
2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal
regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i
ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo
è stato incassato nel 2017 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi
ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che, a norma
dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla
determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non
costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo Z902, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno
delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione
delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017,
ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal
regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i
ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già
stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi
ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma
dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla
determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che
costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo Z903, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso
alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in
applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che,
quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta
2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal
regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo
per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il
pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex
articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto
nel 2017;
– nel rigo Z904, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno
delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione
delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi,
concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017,
ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal
regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo
per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017
con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo
deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi,
può essere dedotto nel 2017.”;
c) il numero che precede il titolo della sezione “. QUADRO T –
CONGIUNTURA ECONOMICA” è modificato, proseguendo la
numerazione del titolo della sezione che lo precede.
1.9 Nel modello dello studio di settore WM23U, prima del rigo Z02, è
inserito il titolo “Articolazione della struttura di vendita sul territorio (indicare
solo se è stato compilato il rigo D04)”.
1.10 Nel modello dello studio di settore WG68U dopo il rigo D66 è inserito il
rigo “D67 Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne
all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato
maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)” che prevede un
campo seguito dall’inciso “barrare la casella”; nel medesimo modello è
eliminato il rigo Z11.
1.11 Alle istruzioni del modello dello studio di settore WG68U sono apportate
le seguenti modifiche:
a) con riferimento al rigo D66, dopo le parole “veicoli utilizzati” è inserito
il seguente inciso “; – nel rigo D67, barrando la relativa casella, l’utilizzo
prevalente, rispetto al totale utilizzato nel periodo d’imposta, di carburante
acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi
d’acquisto”;
b) l’inciso “– nel rigo Z11, l’utilizzo di carburante acquisito da cisterne
interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto, mediante
barratura della relativa casella.” è eliminato.

2. Modifica alla modulistica dei parametri approvata con provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018
2.1 Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri relativo agli esercenti attività d’impresa è
integrato con la sezione “VII Ulteriori informazioni – imprese in regime di
contabilità semplificata” composta dai righi da P53 a P56 secondo lo schema
riportato in allegato 8.
2.2 nelle istruzioni al rigo P52 del modello di cui al punto precedente, dopo
le parole “365 giorni.”, è inserito il seguente inciso:
“SEZIONE VII ULTERIORI INFORMAZIONI IMPRESE IN REGIME DI
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Le informazioni dei righi da P53 a P56 sono richieste al fine di valutare gli
effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del
passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, di
cui all’articolo 66 del TUIR. In particolare, per tali finalità, gli esercenti
attività di impresa in regime di contabilità semplificata indicano:
– nel rigo P53, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano
verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni,
consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel
2017, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla
determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non
costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo P54, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle
opportune voci del presente modello, che non hanno concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano
verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni,
consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i
ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già
incassati nel 2016, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, non
hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e
che costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
– nel rigo P55, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano
verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va
indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo,
la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e
che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;
– nel rigo P56, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle
opportune voci del presente modello, che non hanno concorso alla
determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle
regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla
formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano
verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va
indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo,
la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che
non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2,
del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.”.
2.3 le istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri relativo agli esercenti arti e professioni sono
modificate come segue: nelle istruzioni al rigo Q10, terzo punto dell’elenco,
dopo le parole “Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione” è inserita la
parola “fiscalmente” e dopo la parola “spettante” sono eliminate le parole
“nella misura del 50 per cento,”.

(Omessi gli allegati).

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