Provv. dir. Agenzia entrate 6 aprile 2018, n. 75067
1. Oggetto
1.1 La detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche, prevista nella misura del 19 per
cento, dall’articolo 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 1, comma 665, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 spetta per le spese
sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per
l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
1.2 La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari indicati
nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione
2.1 Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato
rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che attesti per sé
ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un
familiare a carico, la diagnosi di DSA.
2.2 La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli
strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla
certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata
da un medico.
2.3 Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o
scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura
del prodotto acquistato o utilizzato.
3. Definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici per i
quali spetta la detrazione
3.1 Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che
sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti
compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
– il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della
lezione;
– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la
produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e
della contestuale correzione degli errori;
– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe
concettuali, etc.
3.2 Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari
per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica,
l’accesso alla informazione e alla cultura.