Provv. dir. Agenzia entrate 4 aprile 2018, n. 73203
1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si
considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di
pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui,
rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22
gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
– addebito diretto;
– bonifico bancario o postale;
– bollettino postale;
– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la
deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.