2 Aprile, 2018

Decreto min. 23 marzo 2018, in suppl. ord. n. 14 alla G.U. n. 76 del 31.3.2018

Art. 1

Approvazione delle modifiche agli studi di settore

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2017, sono approvate, in base all’art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, le modifiche agli studi di settore in vigore per tale
periodo di imposta, indicate nei successivi articoli.
2. I contribuenti che, per il periodo d’imposta di cui al
precedente comma, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento,
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quello risultante
dall’applicazione degli studi di settore integrati con le modifiche
approvate con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale
annualita’, ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146.

Art. 2

Interventi correttivi agli studi di settore per la gestione delle
imprese minori in contabilita’ semplificata

1. Sono introdotti interventi correttivi agli studi di settore
sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.
Tali correttivi si applicano nei confronti delle imprese minori in
contabilita’ semplificata che determinano il reddito secondo quanto
previsto dall’art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3

Modifiche delle territorialita’

1. Le modifiche allo studio di settore YM05U, relative
all’aggiornamento della «Territorialita’ dei Factory Outlet Center»,
sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all’allegato 2.
2. Le modifiche allo studio di settore YG44U, relative
all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle
variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla
base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 3.
3. Le modifiche allo studio di settore WG72A relative
all’aggiornamento della «Territorialita’ del livello delle tariffe
applicate per l’erogazione del servizio taxi», sono individuate sulla
base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 4.
4. Le modifiche allo studio di settore YK04U, relative
all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle
variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla
base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5.
5. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a
seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni
comuni nel corso dell’anno 2017, e’ individuato sulla base della nota
tecnica e metodologica di cui all’allegato 6.
6. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello provinciale
a seguito dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali
regionali della Sardegna, nel corso dell’anno 2017, e’ individuato
sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.

Art. 4

Modifiche alla Nota tecnica e metodologica
dello studio di settore WG68U

1. La soglia minima e quella massima dell’indicatore di coerenza
economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il
periodo di imposta» dello studio di settore WG68U, indicate nel Sub
Allegato 12.E al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 dicembre 2014, sono rispettivamente poste pari a 1,13 e 1,25. Per
l’individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e’
tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio e
alla benzina, con riferimento al 2017, risultante dal sito internet
del Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante
acquisito da cisterne interne all’impresa o tramite consorzi o gruppi
d’acquisto, l’indicatore di coerenza economica «Costo per litro di
benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» non
fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla
soglia minima.

Art. 5

Programma informatico di ausilio all’applicazione
degli studi di settore

1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate,
di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tiene conto delle
modifiche agli studi di settore di cui al presente decreto.

(Omessi gli allegati).

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