Provv. dir. Agenzia entrate 9 febbraio 2018, n. 34431
1. Soggetti obbligati alla trasmissione
1.1 Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, i
soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 30 gennaio 2018 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via
facoltativa, le comunicazioni previste dal citato decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 30 gennaio 2018, con le modalità stabilite dal presente provvedimento,
secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per ciascun soggetto
erogante, gli enti sopra indicati comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali
effettuate nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Comunicano altresì l’importo dei rimborsi di erogazioni liberali, disposti nell’anno
precedente, con l’indicazione dell’anno a cui si riferisce l’erogazione liberale
rimborsata e dei dati identificativi del soggetto a cui è stato disposto il rimborso.
2. Modalità di trasmissione
2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste
dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30
gennaio 2018 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai
requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine
della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo
resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al
punto 2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o
incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così
come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio
telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
3. Tipologie di invio
3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È
possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I
dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in
aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa
sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e
acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una
comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito
positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva
determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare
quelli della comunicazione sostituita.
4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente
provvedimento è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno
precedente, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 30 gennaio 2018.
4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro
il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario
entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla
segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al
punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente
esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine
ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore
da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati
trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni
successivi al predetto termine.
4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è
effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente
punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell’Agenzia delle entrate.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio
separato dagli altri archivi dell’Anagrafe Tributaria e non sono accessibili
dall’Agenzia delle entrate fino al termine per l’esercizio dell’opposizione di cui al
successivo punto 9.
5.2 I dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione sono
tempestivamente e integralmente cancellati dall’archivio di cui al punto 5.1.
5.3 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che
hanno esercitato l’opposizione, sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata.
5.4 I dati di cui al punto precedente sono utilizzati per lo svolgimento delle
attività di controllo sulle dichiarazioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei contribuenti, e sono conservati entro i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre
del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno
integralmente e automaticamente cancellati.
5.5 In deroga a quanto previsto al punto 5.4, i dati riguardanti i soggetti che non
abbiano effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli
altri soggetti autorizzati, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di
predisposizione della stessa saranno tempestivamente e integralmente cancellati.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di
trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione
delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale
trasmissivo e dei dati.
6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è
garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di
tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo
previsto dalla normativa di riferimento.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la
ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata
mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il
codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte,
rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.
Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) data e ora di recezione del file;
b) identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i
dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.
7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la
comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione
del file:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e
del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte,
rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il
servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente
più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di
controllo di cui al punto 3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante
una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file;
d) il motivo dello scarto.
7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali
non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta.
In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l’elenco di
tali codici fiscali non acquisiti.
7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via
telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione
del file contenente le comunicazioni.
8. Correzione alle specifiche tecniche
8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà
data relativa comunicazione.
9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati
relativi alle erogazioni liberali
9.1 L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati
relativi alle erogazioni liberali viene manifestata con le seguenti modalità:
a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione
liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31
dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;
b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo
dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione; in tal caso vanno
fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa
all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un
documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo
[email protected] oppure inviando un fax al
numero 0650762650.
9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento
alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018.
10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
10.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto
della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 66
dell’8 febbraio 2018.
(Omessi gli allegati).