Decreto min. 30 gennaio 2018, in G.U. n. 30 del 6.2.2018
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese relative alle
rette per la frequenza degli asili nido
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al
2017, gli asili nido di cui all’art. 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, pubblici e privati, trasmettono in via telematica all’Agenzia
delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una
comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute
nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio
iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla
frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi
infantili di cui all’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. Qualora le rette di cui al comma 1 siano versate a soggetti
diversi dagli asili nido, la comunicazione all’Agenzia delle entrate
va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle
rette.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 e gli altri soggetti che
erogano rimborsi riguardanti le rette di cui al comma 1, entro il 28
febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all’Agenzia
delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una
comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette di cui al
comma 1 erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel
quale e’ stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere
comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti
d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 2
Modalita’ di trasmissione telematica
1. Le modalita’ tecniche per la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita
l’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali.