Decreto min. 30 gennaio 2018, in G.U. n. 30 del 6.2.2018
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti
le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi
agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’art. 10,
commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le
associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, una
comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in
denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da
persone fisiche.
2. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei confronti delle
Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli
appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti
dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le
disposizioni previste dall’art. 83 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle
erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati
identificativi dei soggetti eroganti.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle
erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con
l’indicazione del soggetto a favore del quale e’ stata effettuata la
restituzione e dell’anno nel quale e’ stata ricevuta l’erogazione
rimborsata.
5. Considerata la sperimentalita’ dell’adempimento, non sono
applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella
comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di
detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
6. Al termine del periodo di sperimentazione, verificati i
risultati ottenuti, con successivo decreto saranno individuati i
termini e le modalita’ di trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Art. 2
Modalita’ di trasmissione telematica
1. Le modalita’ tecniche per la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita
l’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali.