2 Gennaio, 2013

D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, in G.U. n. 301 del 28.12.2012

 

Capo I

 

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

(Omissis).

Art. 2

 

Disposizioni in materia di personale

 

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea,  a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l’articolo  3,  comma  6,  del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L’indennità di  missione,  di  cui  all’articolo  3,  comma  1, alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  è  corrisposta  nella misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto e alloggio gratuiti.

3. L’indennità di missione di cui al comma 2  è  calcolata  sulle diarie di seguito specificate per il  personale  che  partecipa  alle missioni a fianco indicate:

a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il  personale  che  partecipa  alle  missioni ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  EUJAST  LEX-Iraq,  UNIFIL,  compreso   il personale facente parte della struttura attivata  presso  le  Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi  Uniti,

in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di  sicurezza  presso  le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per  il  personale  impiegato  presso  l’Head  Quarter  di  Northwood nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c) sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  per  il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d)  sulla  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel  Niger  e  per  le  iniziative  di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale e per il Mali.

 

 

(Omissis).

 

 

Capo III

 

Disposizioni finali

 

 

Art. 9

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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