11 Luglio, 2016

Legge 7 luglio 2016, n. 122, in G.U. n. 158 del 8.7.2016
Capo II
Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

(Omissis).


Art. 6 
 
Disposizioni  in  materia  di  tassazione  delle  vincite  da  gioco.
  Esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite  C-344/13  e  C-367/13.
  Caso EU Pilot 5571/13/TAXU 
 
  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  l  dell'articolo  67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. 
  1-bis. Le vincite corrisposte da case da  gioco  autorizzate  nello
Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in  uno  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono  a
formare il reddito per l'intero ammontare percepito  nel  periodo  di
imposta». 
  2. Il settimo comma dell'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in euro 3,96 milioni  per  l'anno  2017  e  2,32  milioni  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione   della   disposizione   recata
dall'articolo 22. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
(Omissis).

Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

 Art. 19 
 
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
                in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU 
 1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati
in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale  sussiste  un
adeguato scambio di informazioni»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera  b),
della  direttiva  83/182/CEE  del  Consiglio,  del  28  marzo   1983,
immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea  o  nello  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  con  il  quale
sussiste  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  in  cui   risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano,  e'
esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia»; 
    b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di
trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'esenzione trimestrale  e'  subordinata  alla  sussistenza
della reciprocita' di  trattamento  da  parte  del  Paese  terzo  non
appartenente all'Unione europea  o  non  aderente  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni». 
 Art. 20 
 
Esenzioni  a  favore  dei  veicoli  per   il   trasporto   di   merci
  temporaneamente importate dall'Albania in  esecuzione  dell'accordo
  di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea 
 
  1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Adattamento  dell'ordinamento  interno).  -  1.   In
esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  e
dell'articolo 13 del protocollo n. 5  all'Accordo,  con  decreti  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le  esenzioni,
rispettivamente, dalle tasse automobilistiche  e  dal  diritto  fisso
istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali,
autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti  internazionali  di
cose,  importati  temporaneamente  dalla  Repubblica  di  Albania   e
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»; 
    b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo  2-bis,  valutati  in  euro
3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
  2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della  legge  n.  10  del
2008, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
Art. 21 
 
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al  rosmarino  e
  alla salvia freschi  destinati  all'alimentazione.  Caso  EU  Pilot
  7292/15/TAXU 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato; 
    b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il
seguente: 
  «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti  o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo  stato  vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»; 
    c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 135.000 euro a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
2012, n. 234. 
Art. 22 
 
         Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati 
               per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU 
 
  1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, le parole: «, ex
21.07.02» sono soppresse. 
 Art. 23 
 
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione
  n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi  dell'articolo  17
  del regolamento (CE) n. 659/1999 
 
  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009,  n.
99;». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014. 
Art. 24 
 
Modifiche al regime  di  determinazione  della  base  imponibile  per
  alcune imprese marittime. Decisione C (2015)  2457  del  13  aprile
  2015.  Delega  al  Governo  per  il  riordino  delle   disposizioni
  legislative  in  materia  di  incentivi  in  favore  delle  imprese
  marittime 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «e,  comunque,  non  prima  del  quinto  periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  cui  e'  venuta  meno  l'opzione  di   cui
all'articolo l55»; 
    b) all'articolo 158: 
      1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  Tuttavia,  qualora  la
cessione   abbia   ad   oggetto   un'unita'   gia'   in    proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta  precedente  a  quello  nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi  dell'articolo  156  deve  essere
aggiunto un ammontare pari  al  minore  importo  tra  la  plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e  il
costo non  ammortizzato  della  stessa  rilevati  nell'ultimo  giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata,  e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente  diminuita  dei  redditi  relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente  capo
in  ciascun  periodo  d'imposta  di  efficacia  dell'opzione  fino  a
concorrenza  della  stessa  plusvalenza  latente.   Ai   fini   della
determinazione della plusvalenza realizzata  ai  sensi  dell'articolo
86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «la  differenza  di  cui  al  comma
precedente e' aggiunta» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'importo
determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto». 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le
cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano  con
riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a  tale
fine non rilevano i rinnovi  delle  opzioni  esercitate  nei  periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  4. Per i rinnovi delle opzioni  esercitate  nei  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nel caso di  cessione  di  navi  gia'  in  proprieta'
dell'utilizzatore in un  periodo  d'imposta  in  cui  lo  stesso  non
applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  all'imponibile  determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 156 del  medesimo  testo  unico
deve  essere   aggiunta   la   plusvalenza   determinata   ai   sensi
dell'articolo 158,  comma  1,  terzo  periodo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  alle  cessioni  di  navi   che
costituiscono un complesso  aziendale  ai  sensi  dell'articolo  158,
comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Per le opzioni esercitate nei  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. L'articolo 157, comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non  si  applica  nel  caso  in  cui  l'omesso
versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  23  giugno  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153  del  4  luglio  2005,  e'
inferiore al 10 per cento di quanto  dovuto  e,  in  ogni  caso,  non
superiore  all'importo  di  euro  10.000.  Sull'importo   dell'omesso
versamento si applica la sanzione del 50 per cento. 
  7. E' in ogni caso  possibile  regolarizzare  l'omesso  versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno  dal  termine
fissato dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 17  dicembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2009.  Sull'importo  del
versamento omesso si  applica  la  sanzione  del  20  per  cento.  Il
pagamento della sanzione deve essere  eseguito  contestualmente  alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche'  al  pagamento  degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con  maturazione  giorno
per giorno. 
  8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  6
e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  6  a  8  si  applicano  ai
versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge  possono  essere  regolarizzati  entro
novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi
del comma 8. 
  11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un
decreto  legislativo   recante   il   riordino   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali  e
contributivi in  favore  delle  imprese  marittime  finalizzato  alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi  gli
investimenti  nel  settore  marittimo   e   favorisca   la   crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. 
  12.  Fermo  restando  il   rispetto   dei   principi   fondamentali
dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti
di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al  comma
11  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a)   semplificazione    e    accelerazione    dei    procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici  fiscali  da
parte delle imprese e dei lavoratori di settore; 
    b) per quanto attiene  alle  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro/pax
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti  al  territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o  in  precedenza
di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto  verso  un  altro  Stato,
attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di  cui
agli articoli 4 e 6 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  alle  sole  imprese  che
imbarcano  sulle   stesse   esclusivamente   personale   italiano   o
comunitario; 
    c)  semplificazione  e  riordino  della  normativa  di   settore,
assicurandone la coerenza logica e sistematica. 
  13. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  11  e'  adottato  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili
finanziari,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione  del  relativo  schema,  decorsi  i  quali  il   decreto
legislativo puo' essere comunque  emanato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma  scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del  termine  di  cui  al
comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  14. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma  11,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 12 e con la procedura di cui al comma 13. 
  15. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  11  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  il  decreto
legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori  oneri  che
non trovino compensazione al proprio interno, il  decreto  stesso  e'
emanato solo successivamente o contestualmente alla data  di  entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 

Art. 25 
 
Attuazione  della  decisione  2009/917/GAI  del  Consiglio,  del   30
  novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale 
(Omissis).

Art. 26 
 
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2014/86/UE  e   della
  direttiva  (UE)  2015/121  concernenti  il  regime  fiscale  comune
  applicabile alle societa' madri e figlie di Stati  membri  diversi.
  Procedura di infrazione 2016/0106 
 
  1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
    a)  alle  remunerazioni  sui  titoli,  strumenti   finanziari   e
contratti indicati dall'articolo 109,  comma  9,  lettere  a)  e  b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non  deducibile  ai
sensi dello stesso articolo 109; 
    b) alle remunerazioni  delle  partecipazioni  al  capitale  o  al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 44, provenienti  dai  soggetti  che  hanno  i  requisiti
individuati nel comma 3-ter del presente articolo,  limitatamente  al
95 per cento della quota di esse non deducibile nella  determinazione
del reddito del soggetto erogante. 
  3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del  comma  3-bis  si
applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una  societa'
che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A,  della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore  al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: 
    a) risiede ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, senza essere considerata, ai sensi  di  una  convenzione  in
materia di doppia  imposizione  sui  redditi  con  uno  Stato  terzo,
residente al di fuori dell'Unione europea; 
    b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza  possibilita'  di
fruire  di  regimi  di  opzione  o   di   esonero   che   non   siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  a  una  delle  imposte
elencate nell'allegato  I,  parte  B,  della  citata  direttiva  o  a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate». 
  2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. La disposizione  del  comma  l  si  applica  altresi'  alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  in  misura  corrispondente  alla  quota  non  deducibile  nella
determinazione del reddito della  societa'  erogante,  sempreche'  la
remunerazione sia erogata a societa' con  i  requisiti  indicati  nel
comma 1»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,
e'  attuata  dall'ordinamento   nazionale   mediante   l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. 
Art. 27 
 
Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti
  nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919 
 
  1. Gli articoli 2 e 3 della  legge  16  marzo  2001,  n.  88,  sono
abrogati. 
Art. 28 
 
Attuazione della direttiva  (UE)  2015/2060  del  Consiglio,  del  10
  novembre 2015, che abroga la direttiva  2003/48/CE  in  materia  di
  tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di  pagamenti  di
  interessi 
 
  1. Il decreto legislativo 18 aprile  2005,  n.  84,  di  attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione  dei  redditi  da
risparmio sotto forma  di  pagamenti  di  interessi,  e'  abrogato  a
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi  fino  al
30 aprile 2016. 
  3. Le disposizioni  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84, continuano  ad  applicarsi  per  le  informazioni
relative all'anno 2015. 
  4. Le  comunicazioni  di  informazioni  relative  ai  pagamenti  di
interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il
30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84. 
  5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si  applicano
fino al 31 dicembre 2016. 
  6. Le disposizioni dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n.  84,  continuano  ad  applicarsi  con  riguardo  alla
ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti. 
Art. 29 
 
Modifiche al trattamento fiscale  delle  attivita'  di  raccolta  dei
                 tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU 
 
  1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
    b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse. 
  2.  Dopo  l'articolo  25-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai  raccoglitori
occasionali di tartufi). - 1. I soggetti  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo 23 applicano ai compensi  corrisposti  ai  raccoglitori
occasionali di tartufi non  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una  ritenuta
a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta  ritenuta  si
applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  per
il primo scaglione di reddito ed  e'  commisurata  all'ammontare  dei
corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo  di  deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito». 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente: 
  «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente  preparati  per
il consumo immediato»; 
    b) al  numero  21),  le  parole:  «,  esclusi  i  tartufi,»  sono
soppresse; 
    c)  al  numero  70),  le  parole:  «(esclusi  i  tartufi)»   sono
soppresse. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno  2018  e
in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234.

Capo IX
Altre disposizioni

(Omissis).

Art. 35 
 
           Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
                    in materia di aiuti di Stato 
 
  1. All'articolo 45 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1.  Le  amministrazioni  centrali  e  territoriali  che  intendono
concedere aiuti  di  Stato  soggetti  a  previa  notifica,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo  le  modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica.  Il  Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame  della  completezza  della
documentazione contenuta nella notifica, entro  i  termini  stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea. 
  1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali,  la  completezza  della  documentazione  contenuta
nella  notifica  e'  verificata   direttamente   dall'amministrazione
competente»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del  presente
articolo». 
  2. All'articolo 48 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla  data
di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma l, entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  notifica,  il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua,  ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione  dell'aiuto,  accerta
gli  importi  dovuti  e  determina  le  modalita'  e  i  termini  del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nomina,  con  proprio  decreto,  entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione  di  recupero,
un  commissario  straordinario,  da  individuare  all'interno   delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della  decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure  di
aiuto, e definisce le modalita'  di  attuazione  della  decisione  di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto  di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario,  su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla  corretta
esecuzione della  decisione  di  recupero  di  cui  al  comma  1.  Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso.  Il  commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  delle  amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del  Ministro
competente, il  provvedimento  del  commissario  straordinario  e  il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono  titoli  esecutivi  nei
confronti degli obbligati»; 
    c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui  al  comma  2»
sono   sostituite   dalle    seguenti:    «il    provvedimento    per
l'individuazione dei soggetti tenuti  alla  restituzione  dell'aiuto,
l'accertamento  degli  importi  dovuti  e  la  determinazione   delle
modalita' e dei termini del pagamento». 
  3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, le parole: «articolo 14 del regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio, del 22 marzo 1999»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo  16  del  regolamento  (UE)  2015/1589  del
Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima  legge
n. 234 del  2012,  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio,  del  22  marzo  1999»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano alle decisioni di recupero notificate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015.

(Omissis).