Decreto min. 5 aprile 2016, in G.U. n. 88 del 15.4.2016
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Art. 1
Riconoscimento delle somme non dedotte
dal reddito complessivo
1. Le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a
tassazione in anni precedenti, di cui all'art. 10, comma 1, lettera
d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), che non sono state dedotte, in tutto o in parte, nel periodo
d'imposta di restituzione sono deducibili negli anni successivi fino
a capienza dei relativi redditi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, riconoscono la non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme di cui al
citato art. 10, comma 1, lettera d-bis), non dedotte nel periodo
d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai
sostituiti in ordine all'ammontare delle predette somme non dedotte.
Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta sia diverso da quello al
quale sono state restituite le somme assoggettate a tassazione in
anni precedenti, la comunicazione deve essere corredata della
certificazione unica o delle certificazioni uniche nelle quali sono
evidenziati i dati relativi all'ammontare delle somme restituite e di
quelle eventualmente gia' dedotte.
3. Nella certificazione unica (CU) di cui all'art. 4, comma 6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
nella dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del medesimo
decreto n. 322 del 1998 sono evidenziati i dati utili al monitoraggio
del corretto utilizzo della predetta deduzione.
4. In alternativa alla deducibilita' dal reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi, il contribuente puo' chiedere, entro il
termine di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso dell'importo
determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte
l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui
all'art. 11 del citato TUIR. La richiesta di rimborso e'
irrevocabile.
Art. 2
Modalita' di richiesta del rimborso
1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, e' presentata
in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate
nel termine biennale indicato nell'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le
somme.
2. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione
dell'istanza di rimborso di cui al comma 1 decorre dalla data di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale e' avvenuta la restituzione,
ancorche' l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto
dal reddito complessivo.
Art. 3
Periodo transitorio
1. I contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al
soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte,
della deduzione dal reddito complessivo possono presentare l'istanza
di rimborso di cui all'art. 2, comma 1, dell'importo determinato
applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo
scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR. In tal caso,
il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
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