18 Aprile, 2016

Decreto min. 5 aprile 2016, in G.U. n. 88 del 15.4.2016

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Art. 1

               Riconoscimento delle somme non dedotte
                       dal reddito complessivo

  1.  Le  somme  restituite  al  soggetto  erogatore  assoggettate  a
tassazione in anni precedenti, di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
d-bis), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), che non sono state dedotte, in tutto o in parte, nel  periodo
d'imposta di restituzione sono deducibili negli anni successivi  fino
a capienza dei relativi redditi.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  riconoscono  la  non  concorrenza  alla
formazione del reddito di lavoro dipendente delle  somme  di  cui  al
citato art. 10, comma 1, lettera  d-bis),  non  dedotte  nel  periodo
d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai
sostituiti in ordine all'ammontare delle predette somme non  dedotte.
Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta sia diverso da  quello  al
quale sono state restituite le somme  assoggettate  a  tassazione  in
anni  precedenti,  la  comunicazione  deve  essere  corredata   della
certificazione unica o delle certificazioni uniche nelle  quali  sono
evidenziati i dati relativi all'ammontare delle somme restituite e di
quelle eventualmente gia' dedotte.
  3. Nella certificazione unica (CU) di cui all'art. 4, comma  6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
nella dichiarazione dei  redditi  di  cui  all'art.  1  del  medesimo
decreto n. 322 del 1998 sono evidenziati i dati utili al monitoraggio
del corretto utilizzo della predetta deduzione.
  4. In alternativa alla deducibilita' dal  reddito  complessivo  dei
periodi d'imposta successivi, il contribuente puo' chiedere, entro il
termine  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il  rimborso  dell'importo
determinato applicando all'intero ammontare delle somme  non  dedotte
l'aliquota corrispondente  al  primo  scaglione  di  reddito  di  cui
all'art.  11  del  citato  TUIR.  La   richiesta   di   rimborso   e'
irrevocabile.
                               Art. 2

                 Modalita' di richiesta del rimborso

  1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, e'  presentata
in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia  delle  entrate
nel termine biennale indicato nell'art.  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  decorrente  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale  sono  state  restituite  le
somme.
  2. Per  i  contribuenti  non  obbligati  alla  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  il  termine  biennale  di  presentazione
dell'istanza di rimborso di cui al comma  1  decorre  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale e' avvenuta la  restituzione,
ancorche' l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto
dal reddito complessivo.
                               Art. 3

                         Periodo transitorio

  1. I contribuenti che negli anni 2013 e 2014  hanno  restituito  al
soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
e che per le stesse somme non hanno fruito,  in  tutto  o  in  parte,
della deduzione dal reddito complessivo possono presentare  l'istanza
di rimborso di cui all'art.  2,  comma  1,  dell'importo  determinato
applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al  primo
scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR. In tal caso,
il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del  citato  decreto
legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.
                               Art. 4

                  Entrata in vigore e pubblicazione

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione.

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