17 Febbraio, 2016
Decreto min. 26 gennaio 2016, in G.U. n. 39 del 17.2.2016
Art. 1
Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9)
della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del
1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
a) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato
per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
fermentati o acidificati: 10 per cento;
b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte
fresco non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie:
10 per cento.
2. Per l'anno 2016 le percentuali di compensazione di cui
all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di
prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte prima, allegata
allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di
ciascuno di essi indicate:
a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo: 7,65 per cento;
b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.
Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1°
gennaio 2016.
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