Provv. dir. Agenzia entrate 18 dicembre 2015, n. 161900
1. Approvazione del modello “Comunicazioni per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ” ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e delle relative istruzioni
1.1 E’ approvato il modello per le comunicazioni relative al regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“legge finanziaria 2007”) come modificata dall’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2 Restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 novembre 2007 recante “Modalità di esercizio dell’opzione per il regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed istituzione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007” in quanto compatibili con le disposizioni recate dal decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133.
-
Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Buy cheap Viagra online
2. Termini per la comunicazione dell’integrazione dei requisiti partecipativi, per la comunicazione della sospensione del regime speciale e del ripristino dello stesso
2.1 L’integrazione dei requisiti partecipativi di cui all’articolo 1, comma 119, della legge finanziaria 2007, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è comunicata entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende applicare il regime speciale.
2.2 Il regime speciale è sospeso qualora il requisito partecipativo del 60 per cento venga superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali e sino a quando tale requisito partecipativo non sia ristabilito. In tal caso:
– la sospensione va comunicata entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita del requisito partecipativo;
-
il ripristino del requisito partecipativo va comunicato entro trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende applicare il regime speciale.
3. Modalità di presentazione della comunicazione
3.1. I soggetti che intendono effettuare le comunicazioni trasmettono in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
La trasmissione è effettuata utilizzando il software denominato “SIIQ”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
-
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “SIIQ”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
(Omessi gli allegati).