8 Ottobre, 2015

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7.10.2015

Titolo I

Revisione della disciplina degli interpelli

Art. 1 

         

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Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. 2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.». Art. 2 Legittimazione e presupposti 1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. Art. 3 Contenuto delle istanze 1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso. 2. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresi' i pareri resi dall'ufficio competente. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. Art. 4 Istruttoria dell'interpello 1. Quando non e' possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere e' reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. 2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facolta' di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Art. 5 Inammissibilita' delle istanze 1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1; b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; f) vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Art. 6 Coordinamento con l'attivita' di accertamento e contenzioso 1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali puo' essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. 2. Se e' stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo e' preceduto, a pena di nullita', dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello. Art. 7 Modifiche e abrogazioni 1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: «Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari). - 1. Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata quando sussistono: a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita' ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice, che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. 5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La societa' o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi». 3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera d-bis) e' abrogata; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.»; c) al comma 5, la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere». Al medesimo e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «La societa' o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.». 4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 5. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati. 7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: «Il contribuente puo' comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.». 9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente». 11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto il seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, le parole: «la societa' interessata puo' chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente»; b) al comma 4-ter le parole: «in presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo»; c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.». 13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita' antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' sostituito con il seguente: «3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilita' del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.». 15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e' sostituito dal seguente: «5. Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.». 16. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1, lettera a),». Art. 8 Disposizioni attuative e regole procedurali 1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalita' di comunicazione delle medesime, nonche' ogni altra regola concernente la procedura. 2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I. 3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I. 4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Titolo II

Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalita’
della giurisdizione tributaria

Art. 9

      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) nel comma  1,  le  parole:  «nonche'  le  sovrimposte  e  le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da  uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio»,  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  sovrimposte  e  le  addizionali,  le  relative
sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio»;
      2) nel comma 2, le parole: «relative alla  debenza  del  canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  previsto  dall'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni, e del canone per lo scarico  e  la  depurazione  delle
acque reflue e per lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  nonche'  le
controversie» sono soppresse;
    b) il comma 1 dell'articolo 4, e' sostituito dal seguente: «1. Le
commissioni   tributarie   provinciali   sono   competenti   per   le
controversie proposte nei  confronti  degli  enti  impositori,  degli
agenti della riscossione e dei  soggetti  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che
hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e'  proposta
nei  confronti  di  articolazioni  dell'Agenzia  delle  Entrate,  con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con
il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  competente  la  commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio  al
quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Le parti). - 1. Sono  parti  nel  processo  dinanzi  alle
commissioni tributarie oltre al  ricorrente,  l'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  gli   altri   enti
impositori,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o  non  hanno  emesso
l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle
entrate, con competenza su tutto o parte  del  territorio  nazionale,
individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
    d) all'articolo 11:
      1) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
di cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  nonche'
dell'agente della riscossione,  nei  cui  confronti  e'  proposto  il
ricorso,  sta  in  giudizio  direttamente  o  mediante  la  struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio  direttamente
le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici   giudiziari   per   il
contenzioso in materia di contributo unificato.»;
      2) il comma 3-bis e' soppresso.
    e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti,  diverse  dagli  enti
impositori, dagli agenti della riscossione e  dai  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in  giudizio  da  un  difensore
abilitato.
  2. Per le controversie di valore  fino  a  tremila  euro  le  parti
possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore  della
lite si intende l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;  in  caso  di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore e' costituito dalla somma di queste.
  3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei  relativi
albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
    a) gli avvocati;
    b) i soggetti iscritti nella Sezione A  commercialisti  dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    c) i consulenti del lavoro;
    d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre  1993  nei
ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi,  in
possesso di diploma di laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio o equipollenti o di  diploma  di  ragioniere  limitatamente
alle materie concernenti le imposte di registro,  di  successione,  i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
    f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636;
    g) i dipendenti delle associazioni delle categorie  rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i
dipendenti  delle  imprese,  o  delle  loro  controllate   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo  comma,  numero  1),
limitatamente   alle   controversie   nelle   quali    sono    parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso del diploma di laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o  in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale;
    h) i dipendenti dei centri di assistenza  fiscale  (CAF)  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti,  o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei  propri  assistiti  originate  da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
  4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f),  g)
ed h),  e'  tenuto  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che vi provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministero
della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
tenuta dell'elenco, nonche'  i  casi  di  incompatibilita',  diniego,
sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Per le controversie  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei
relativi albi professionali:
    a) gli ingegneri;
    b) gli architetti;
    c) i geometri;
    d) i periti industriali;
    e) i dottori agronomi e forestali;
    f) gli agrotecnici;
    g) i periti agrari.
  6. Per le controversie relative  ai  tributi  doganali  sono  anche
abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali  iscritti
nell'apposito albo.
  7. Ai difensori di cui ai commi da 1  a  6  deve  essere  conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata  autenticata  od
anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso  la
sottoscrizione autografa  e'  certificata  dallo  stesso  incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e  se
ne da' atto a verbale.
  8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere  assistite
dall'Avvocatura dello Stato.
  9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5  e
6  possono  stare  in  giudizio  personalmente,  ferme  restando   le
limitazioni all'oggetto della loro attivita'  previste  nei  medesimi
commi.
  10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile  ed  i
relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o
della sezione o dal collegio.»;
    f) all'articolo 15:
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
      2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese
di giudizio possono essere compensate  in  tutto  o  in  parte  dalla
commissione tributaria soltanto in caso di  soccombenza  reciproca  o
qualora sussistano gravi ed eccezionali  ragioni  che  devono  essere
espressamente motivate.
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  96,  commi
primo e terzo, del codice di procedura civile.
  2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al  contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e  l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti.
  2-quater. Con l'ordinanza che decide  sulle  istanze  cautelari  la
commissione provvede sulle spese della relativa  fase.  La  pronuncia
sulle spese  conserva  efficacia  anche  dopo  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  salvo  diversa  statuizione  espressa  nella
sentenza di merito.
  2-quinquies. I compensi  agli  incaricati  dell'assistenza  tecnica
sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti  per  le  singole
categorie  professionali.  Agli  iscritti  negli   elenchi   di   cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i  parametri  previsti  per  i
dottori commercialisti e gli esperti contabili.
  2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore   dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione  e  dei  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, se assistiti da  propri  funzionari,  si  applicano  le
disposizioni  per  la  liquidazione  del  compenso   spettante   agli
avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante  iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza.
  2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis  le  spese
di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate  del  50  per  cento  a
titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
  2-octies. Qualora una delle  parti  abbia  formulato  una  proposta
conciliativa,  non  accettata  dall'altra  parte  senza  giustificato
motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il
riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della
proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese
si  intendono  compensate,  salvo  che  le   parti   stesse   abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»;
    g) all'articolo 16:
      1) nel comma 1, secondo periodo, le  parole:  «all'ufficio  del
Ministero delle finanze ed all'ente locale»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
      2) il comma 1-bis e' abrogato;
      3) nel comma 4,  le  parole:  «L'Ufficio  del  Ministero  delle
finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti:  «Gli  enti
impositori, gli  agenti  della  riscossione  e  i  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446,»;
    h) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
  «Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica).  -
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata, ai sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni.  Tra  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto  legislativo  n.  82
del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del  difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei
procedimenti nei quali la parte sta in giudizio  personalmente  e  il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata non  risulta  dai
pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol ricevere le comunicazioni.
  2.  In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di
posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria.
  3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la  competente
Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo  le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre  2013,  n.  163,  e  dei  successivi  decreti  di
attuazione.
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto.»;
    i) all'articolo 17 il comma 3-bis e' abrogato;
    l) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
  «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie
di valore non superiore a ventimila euro, il  ricorso  produce  anche
gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore  di  cui
al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di  valore  indeterminabile
non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui  all'articolo  2,
comma 2, primo periodo.
  2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine  di
novanta giorni dalla data di notifica, entro  il  quale  deve  essere
conclusa la procedura di cui al  presente  articolo.  Si  applica  la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
  3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente
decorre dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2.  Se  la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data  anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
  4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame  del
reclamo e della proposta di mediazione  mediante  apposite  strutture
diverse ed autonome da quelle che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui  al
periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la   propria
struttura organizzativa.
  5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo  o
l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio  una  propria
proposta avuto  riguardo  all'eventuale  incertezza  delle  questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al  principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del  procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
  6. Nelle controversie aventi ad oggetto un  atto  impositivo  o  di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro  il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti,  delle  somme  dovute  ovvero  della  prima  rata.  Per  il
versamento delle somme dovute si  applicano  le  disposizioni,  anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle  controversie
aventi  per  oggetto  la  restituzione  di  somme  la  mediazione  si
perfeziona con  la  sottoscrizione  di  un  accordo  nel  quale  sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita'  di  pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme  dovute  al
contribuente.
  7.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.  Sulle  somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali  non  si
applicano sanzioni e interessi.
  8. La riscossione  e  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 2, fermo restando  che  in  caso  di  mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli  interessi  previsti
dalle singole leggi d'imposta.
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  agli  agenti  della  riscossione  ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  10. Il presente articolo non si applica alle  controversie  di  cui
all'articolo 47-bis.»;
    m) all'articolo 18:
      1) nel comma 2, lettera c)  le  parole:  «del  Ministero  delle
finanze o dell'ente locale  o  del  concessionario  del  servizio  di
riscossione» sono soppresse;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  ricorso  deve
essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
        a)  della  categoria  di  cui  all'articolo  12  alla   quale
appartiene il difensore;
        b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che
il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
        c)  dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   del
difensore.»;
    n) al comma  1,  dell'articolo  23,  le  parole:  «L'Ufficio  del
Ministero delle  finanze,  l'ente  locale  o  il  concessionario  del
servizio di riscossione», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446»;
    o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono  aggiunti  i  seguenti:
«1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione  tributaria
deve risolvere una controversia  dalla  cui  definizione  dipende  la
decisione della causa.
  1-ter. Il processo tributario e'  altresi'  sospeso,  su  richiesta
conforme delle parti, nel caso in  cui  sia  iniziata  una  procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per  evitare  le
doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in  cui  sia
iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»;
    p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo,  le  parole:  «,che
costituisce titolo esecutivo» sono soppresse;
    q) all'articolo 46:
      1) nel  comma  2,  le  parole:  «,  salvo  quanto  diversamente
disposto da singole norme di legge», sono soppresse;
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei  casi  di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge  le  spese
del  giudizio  estinto  restano  a  carico  della  parte  che  le  ha
anticipate.»;
    r) all'articolo 47:
      1) nel comma  3,  le  parole:  «con  lo  stesso  decreto,  puo'
motivatamente  disporre»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «puo'
disporre con decreto motivato»;
      2) nel comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente  comunicato
alle parti in udienza.»;
      3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati
nel provvedimento.» e' sostituito dal seguente:  «della  garanzia  di
cui all'articolo 69, comma 2.»;
      4) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il
periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al  tasso
previsto per la sospensione amministrativa.»;
    s) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1.  Se  in  pendenza  del
giudizio le parti raggiungono  un  accordo  conciliativo,  presentano
istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori  per  la
definizione totale o parziale della controversia.
  2. Se la data di  trattazione  e'  gia'  fissata  e  sussistono  le
condizioni di ammissibilita', la commissione  pronuncia  sentenza  di
cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e'
parziale,  la  commissione  dichiara  con  ordinanza  la   cessazione
parziale della  materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
trattazione della causa.
  3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede  con  decreto
il presidente della sezione.
  4.  La  conciliazione   si   perfeziona   con   la   sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel  quale  sono  indicate  le  somme
dovute  con  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento.   L'accordo
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»;
    t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte  entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo'  presentare  istanza
per la conciliazione totale o parziale della controversia.
  2. All'udienza la  commissione,  se  sussistono  le  condizioni  di
ammissibilita',  invita  le  parti   alla   conciliazione   rinviando
eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento
dell'accordo conciliativo.
  3. La conciliazione si perfeziona con  la  redazione  del  processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i  termini  e  le
modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento
delle somme dovute al contribuente.
  4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione  del  giudizio
per cessazione della materia del contendere.
   Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1.  Le
sanzioni amministrative si applicano nella misura  del  quaranta  per
cento del minimo previsto dalla legge,  in  caso  di  perfezionamento
della conciliazione nel corso del primo grado  di  giudizio  e  nella
misura del cinquanta per cento del minimo previsto  dalla  legge,  in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
  2.  Il  versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
rateizzazione, della prima rata deve essere  effettuato  entro  venti
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di  cui
all'articolo  48  o  di  redazione  del  processo  verbale   di   cui
all'articolo 48-bis.
  3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di  una  delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il competente ufficio  provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,  aumentata  della  meta'  e  applicata  sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta.
  4. Per il versamento rateale delle somme dovute  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste per  l'accertamento  con
adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218.»;
    u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo  337»
sono soppresse;
    v) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  52  (Giudice  competente  e  provvedimenti   sull'esecuzione
provvisoria  in  appello).  -  1.  La  sentenza   della   commissione
provinciale  puo'  essere  appellata   alla   commissione   regionale
competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
  2.  L'appellante  puo'  chiedere  alla  commissione  regionale   di
sospendere  in  tutto  o  in  parte  l'esecutivita'  della   sentenza
impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo'
comunque chiedere la  sospensione  dell'esecuzione  dell'atto  se  da
questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
  3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
  4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del  merito,  puo'  disporre  con  decreto  motivato  la  sospensione
dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
  5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e  delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
  6. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica  la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.»;
    z) all'articolo 62:
      1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle
seguenti: «primo comma»;
      2)  dopo  il  comma  2  e'  inserito   il   seguente:   «2-bis.
Sull'accordo delle parti la  sentenza  della  commissione  tributaria
provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a  norma
dell'articolo 360,  primo  comma,  n.  3,  del  codice  di  procedura
civile.»;
  aa) dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
  «Art.  62-bis  (Provvedimenti  sull'esecuzione  provvisoria   della
sentenza impugnata per cassazione). - 1. La  parte  che  ha  proposto
ricorso  per  cassazione  puo'  chiedere  alla  commissione  che   ha
pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in  parte
l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave  e  irreparabile.
Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'  disporre  con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio.
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di  consiglio,  provvede
con ordinanza motivata non impugnabile.
  5. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis.
  6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di  cui  al
comma 1 se la parte istante  non  dimostra  di  avere  depositato  il
ricorso per cassazione contro la sentenza.»;
    bb)  all'articolo  63,  comma  1,  le  parole:  «un  anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
    cc) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o  in  unico  grado  dalle
commissioni   tributarie   possono   essere   impugnate   ai    sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»;
    dd) all'articolo 65 dopo il  comma  3  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «3-bis. Le parti  possono  proporre  istanze  cautelari  ai
sensi  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   52,   in   quanto
compatibili.»;
    ee) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
  «Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria).  -  1.  Le  sentenze  emesse
dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo  quanto  previsto
dal presente capo.»;
    ff) all'articolo 68:
      1) nel comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio  di  primo
grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento  con
rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso  di  mancata
riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma,  le  parole:
«a), b) e c)» sono soppresse;
      2) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso  di  mancata  esecuzione  del  rimborso  il  contribuente   puo'
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70  alla  commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente  nei  gradi
successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
    gg) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 69 (Esecuzione delle  sentenze  di  condanna  in  favore  del
contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme  in
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso  gli  atti
relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2,
sono  immediatamente  esecutive.  Tuttavia  il  pagamento  di   somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
puo'  essere  subordinato  dal  giudice,  anche  tenuto  conto  delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione  di  idonea
garanzia.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla  base  di  quanto
previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua  durata  nonche'  il
termine entro il quale puo' essere escussa,  a  seguito  dell'inerzia
del contribuente in ordine alla restituzione  delle  somme  garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi.
  3. I costi della garanzia,  anticipati  dal  contribuente,  sono  a
carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
  4. Il pagamento delle somme dovute a seguito  della  sentenza  deve
essere eseguito entro novanta giorni dalla sua  notificazione  ovvero
dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
  5. In caso di mancata esecuzione  della  sentenza  il  contribuente
puo'  richiedere  l'ottemperanza  a  norma  dell'articolo   70   alla
commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente
nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
    hh) l'articolo 69-bis e' abrogato;
    ii) all'articolo 70:
      1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto  dalle  norme
del  codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  forzata  della
sentenza  di  condanna  costituente  titolo  esecutivo,   la»,   sono
sostituite dalla seguente «La»;
      2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico  della»,  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «a   carico   dell'ente   impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto  iscritto  nell'albo  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
degli obblighi derivanti dalla»;
      3) nel comma 4, le parole:  «all'ufficio  del  Ministero  delle
finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»;
      4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle  finanze  o
l'ente locale», sono soppresse;  inoltre,  sempre  nel  comma  7,  al
secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio  1980,  n.  319,  e
successive modificazioni  e  integrazioni.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  Titolo  VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115.»;
      5) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:  «10-bis.  Per  il
pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque  per
il pagamento delle spese di giudizio,  il  ricorso  e'  deciso  dalla
Commissione in composizione monocratica.».
                               Art. 10

                       Norme di coordinamento

  1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  i  commi  terzo,  quarto  e  quinto  sono
sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica  davanti  alle
commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo  almeno  venti
anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati  a
svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle  carriere
dirigenziale, direttiva e di concetto degli  enti  impositori  e  del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa  in  ogni  tempo  con
provvedimento  motivato.  Le  attivita'  connesse  ai  tributi   sono
individuate con il decreto di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti  in  un  albo
professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza  e  di
rappresentanza presso gli enti impositori e  davanti  le  commissioni
tributarie per un periodo di due anni dalla data  di  cessazione  del
rapporto d'impiego.
  L'esercizio  delle  funzioni  di  rappresentanza  e  assistenza  in
violazione  del  presente  articolo  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da euro mille a euro cinquemila.».
  2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  le  parole:  «comma  5»,  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
      1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 52»;
      2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche  a  mezzo  di
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.»;
      3)  nel  comma  6,  le  parole:  «entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite  dalle
seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  68,  comma   2,   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
    b) all'articolo 22:
      1) nel comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:
«Nel caso in cui la notificazione debba  effettuarsi  all'estero,  il
termine e' triplicato.»;
      2) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Quando  la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, il presidente provvede con  decreto  motivato  assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con  lo  stesso
decreto, la camera di consiglio entro  un  termine  non  superiore  a
trenta  giorni  assegnando  all'istante  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni per la notificazione del  ricorso  e  del
decreto. A tale udienza  la  commissione,  con  ordinanza,  conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»;
      3) il comma 5 e' soppresso;
      4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  I  provvedimenti
cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
        a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni  dalla
comunicazione;
        b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro  adozione,
non  viene  notificato  atto  impositivo,  di  contestazione   o   di
irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su  istanza
di parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente  richiedente,  dispone  la
cancellazione dell'ipoteca;
        c) a seguito della sentenza, anche non passata in  giudicato,
che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera  b).  La
sentenza costituisce titolo per  la  cancellazione  dell'ipoteca.  In
caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato   la   sentenza   riduce   proporzionalmente    l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata  dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la  cui  sentenza  e'  stata
impugnata con ricorso per cassazione.».
                               Art. 11

      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  «1.  A
ciascuna delle commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e'
preposto  un  presidente  che  presiede  anche  la   prima   sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio
effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta  e  per
un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria  dell'attivita'  svolta  nel
primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria  stabilisce  con  proprio  regolamento  il
procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con  l'interessato.  Il  Presidente  non  puo'  essere
nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro  i
quattro anni successivi alla nomina.
  1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio  di
presidenza  della   giustizia   tributaria   e   comunque   all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,  il
giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio  di  funzioni  analoghe  o  diverse   all'incarico   di
presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza.»;
    b) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Con
provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria
sono  istituite  sezioni  specializzate  in  relazione  a   questioni
controverse individuate con il provvedimento stesso.
  1-bis. I  presidenti  delle  commissioni  tributarie  assegnano  il
ricorso ad una delle sezioni tenendo  conto,  preliminarmente,  della
specializzazione di cui al comma 1  e  applicando  successivamente  i
criteri cronologici e casuali.»;
      c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e'  inserita  la
seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale  o  quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;»;
      d) all'articolo 8, comma 1:
        1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere  le
seguenti: «o movimenti»;
        2) nella lettera i), le  parole:  «esercitano  la  consulenza
tributaria,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «direttamente   o
attraverso forme associative, esercitano  l'attivita'  di  consulenza
tributaria,»;
      e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti delle
commissioni tributarie» sono inserite le seguenti:  «immessi  per  la
prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4,  comma  40,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  ogni  altro  caso  alla  nomina  dei   componenti   di
commissione  tributaria  si  provvede  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»;
      f) all'articolo  11  e'  aggiunto  infine  il  seguente  comma:
«5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo'  disporre,  su  richiesta  del  Consiglio  di
presidenza    della     Giustizia     Tributaria,     l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni.»;
      g) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di
ciascuna commissione tributaria esercita  la  vigilanza  sugli  altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di  segreteria
della propria commissione, al fine di  segnalarne  le  risultanze  al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di  ciascuna
commissione  tributaria  regionale  esercita   la   vigilanza   sulla
attivita' giurisdizionale delle  commissioni  tributarie  provinciali
aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
  2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono  soggetti
alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
  3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
  4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
    a) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge;
    c) i comportamenti che, a causa dei rapporti  comunque  esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di  avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle parti,  dei  loro  difensori,  o  di  chiunque  abbia
rapporti con il giudice  nell'ambito  della  Commissione  tributaria,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro giudice;
    f)  l'omessa  comunicazione  al  Presidente   della   Commissione
tributaria  da  parte  del  giudice   destinatario   delle   avvenute
interferenze;
    g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
    h) la scarsa laboriosita', se abituale;
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
    l)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti;
    m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari  o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
  5. Si applica la sanzione  non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
    a) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
    b) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano grave e ingiusto danno o  indebito  vantaggio  a  una  delle
parti;
    c)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
    d) il frequentare persona  che  consti  essere  stata  dichiarata
delinquente abituale, professionale o  per  tendenza  o  aver  subito
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o essere sottoposta ad una misura  di  prevenzione,  salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone.
  6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico
direttivo  per  l'interferenza,  nell'attivita'  di   altro   giudice
tributario,  da  parte  del  presidente  della  commissione  o  della
sezione, se ripetuta o grave.
  7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi  di  recidiva  in
trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»;
    h) all'articolo 21:
      1) nel comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Le elezioni del Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria
hanno  luogo  entro  quattro  mesi  dallo  scadere   del   precedente
Consiglio. Esse sono indette con  provvedimento  del  Presidente  del
Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana almeno quarantacinque  giorni  prima  della  data
stabilita per le elezioni.»;
      2) i commi 2 e 2-bis  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «2.  Il
Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria  delibera,
l'ufficio centrale  elettorale,  che  si  insedia  presso  lo  stesso
Consiglio di  presidenza,  ed  e'  costituito  da  un  presidente  di
Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici  tributari.
Con la  stessa  delibera  sono  nominati,  altresi',  i  tre  giudici
supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso  di  loro
assenza o impedimento.
  2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale, a mezzo plico  raccomandato,  almeno  venticinque  giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita  scheda  di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e
da non oltre trenta giudici  tributari.  Le  firme  di  presentazione
possono  essere  apposte  e  depositate  anche  su  piu'  schede   di
presentazione, se i candidati raccolgono firme  di  presentazione  in
Commissioni diverse da quella di appartenenza.
  2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di  un  candidato  ne'  essere,
contemporaneamente,  candidato   e   presentatore   di   se   stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del  presente  comma  determina  la
nullita'  di  ogni  firma  di  presentazione  proposta  dal  medesimo
soggetto.
  2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di
cui al  comma  3,  l'ufficio  elettorale  centrale  accerta  che  nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di
cui  all'articolo  20.  Lo  stesso  Ufficio  verifica,  altresi',  il
rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  4,  esclude,  con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal  prescritto
numero di presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
trasmette immediatamente  le  candidature  ammesse  al  Consiglio  di
presidenza della giustizia  tributaria.  L'elenco  dei  candidati  e'
pubblicato sul sito istituzionale  del  Consiglio  ed  inviato  dallo
stesso per posta elettronica a tutti i componenti  delle  Commissioni
tributarie. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura  dei  Presidenti
di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.
  2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono  presso  le  sedi
delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e   presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che
assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,  composto  dal
presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e
da due giudici tributari, nominati dal  presidente  delle  rispettive
commissioni almeno venti giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono
i componenti effettivi in caso di loro  assenza  o  impedimento.  Non
possono far parte  degli  Uffici  elettorali  giudici  tributari  che
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento.
  2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle  operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di
tutte le schede elettorali, previa apertura delle  urne  e  conteggio
delle schede, determinando il totale dei  voti  validi  e  il  totale
delle preferenze per ciascun candidato. Le  operazioni  di  scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22,  comma  4,
si da' atto nel processo verbale.
  2-septies.  Con  regolamento  del  Consiglio  di  Presidenza   sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
    i) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore puo' esprimere il  voto
per  non  piu'  di   sei   candidati.   Le   schede   devono   essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio  elettorale
ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
  2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso  la
sede della commissione presso  la  quale  e'  espletata  la  funzione
giurisdizionale.
  3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di  voto
che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio  di  tutte
le schede elettorali, previa apertura delle urne  e  conteggio  delle
schede, determinando il totale dei voti  validi  e  il  totale  delle
preferenze per ciascun candidato. Le operazioni  di  scrutinio  hanno
inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come  pure
delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si  deve  dare  atto
nel processo verbale delle operazioni.
  4.  L'ufficio  elettorale  regionale  decide  a  maggioranza  sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche'  su  quelle
relative alla validita'  delle  schede,  dandone  atto  nel  processo
verbale delle operazioni.
  5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale  di  scrutinio
e'  trasmesso  all'ufficio  elettorale  centrale  che  provvede  alla
proclamazione degli eletti.»;
    l) all'articolo 23:
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
nominativi degli eletti sono comunicati al  Consiglio  di  Presidenza
della giustizia  tributaria  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
      2) dopo il comma  3  sono  aggiunti  i  seguenti:  «3-bis.  Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del  Presidente
della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il  Presidente  in
carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca
per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
  3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del  quadriennio
e continua ad esercitare le proprie  funzioni  fino  all'insediamento
del nuovo Consiglio.»;
    m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: «h)  assicura  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
tributari  attraverso  l'organizzazione  di   corsi   di   formazione
permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata   nell'ambito   degli
stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in  favore  dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione  annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese
di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»;
    n) all'articolo 29, il comma 2, e' sostituito dal  seguente:  «2.
Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  presenta  entro  il  30
ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della
giustizia tributaria nell'anno  precedente  anche  sulla  base  degli
elementi predisposti dal Consiglio  di  presidenza,  con  particolare
riguardo alla durata dei  processi  e  all'efficacia  degli  istituti
deflattivi del contenzioso.».
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta  il
regolamento  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente  articolo  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.

Titolo III

Disposizioni transitorie e norma finanziaria

                               Art. 12

                      Disposizioni transitorie

  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1,
lettere ee), gg) e hh) che entrano in  vigore  dal  1°  giugno  2016,
nonche' di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Fino all'approvazione dei decreti previsti  dagli  articoli  12,
comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, come modificati dall'articolo 10 del presente  decreto,  restano
applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12
e 69.
  3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo  16-bis  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  come  modificati
dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza  e
modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre  2013,
n. 163.
  4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  si  tiene  conto  anche  del
periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti  giurisdizionali
pendenti  al  31  dicembre  2014  dinanzi  alla  cessata  Commissione
tributaria centrale proseguono innanzi  alla  Commissione  tributaria
regionale del Lazio.
                               Art. 13

                      Disposizione finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo  9,  comma  1,  lettera  gg),
valutati in 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e  86,8  milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo  16,  comma  1,  ultimo
periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

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