Decreto min. 23 gennaio 2015, in G.U. n. 27 del 3.2.2015
Art. 1
Principi generali
1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui
all’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti
delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito
“pubbliche amministrazioni”, e per le quali tali amministrazioni non
sono debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di
imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del
presente decreto.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 l’imposta sul valore
aggiunto e’ versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di
beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l’imposta
diviene esigibile.
Art. 2
Effetti sui soggetti passivi fornitori
1. I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura
secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con
l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
2. I soggetti passivi dell’IVA che effettuano le operazioni di cui
all’art. 1 non sono tenuti al pagamento dell’imposta ed operano la
registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24
del decreto n. 633 del 1972 senza computare l’imposta ivi indicata
nella liquidazione periodica.
Art. 3
Esigibilita’ dell’imposta
1. L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento
dei corrispettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per
l’esigibilita’ dell’imposta anticipata al momento della ricezione
della fattura.
3. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
disciplinate dal medesimo articolo non e’ applicabile la disposizione
di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633
del 1972.
Art. 4
Versamento dell’imposta
1. Il versamento dell’IVA dovuta e’ effettuato dalle pubbliche
amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilita’ di compensazione
e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita’:
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la
Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno
2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui
alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una
banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste
italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato
con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo
1203.
2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare,
entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti
versamenti per l’IVA dovuta cosi’ come segue:
a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle
fatture per le quali l’imposta e’ divenuta esigibile in tale giorno;
b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta e’ divenuta
esigibile.
Art. 5
Disposizioni per le pubbliche
amministrazioni soggetti passivi dell’IVA
1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e
servizi nell’esercizio di attivita’ commerciali, in relazione alle
quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli
articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del
mese successivo a quello in cui l’imposta e’ divenuta esigibile, con
riferimento al mese precedente.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla
liquidazione periodica del mese dell’esigibilita’ od, eventualmente,
del relativo trimestre.
Art. 6
Attivita’ di monitoraggio e controllo
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1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. di cui all’art. 4,
l’Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le
informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute
nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’art. 1, commi da
209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti
attuativi.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche
amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione
finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione
utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta
e quello dell’IVA versata per ciascun mese di riferimento.
3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla
corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 7
Rinvio
1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in
materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche
amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d’imposta.
Art. 8
Contribuenti ammessi
al rimborso in via prioritaria
1. La disposizione di cui all’art. 38-bis, comma 10, del decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione
dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile,
si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre
dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato
operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando
quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui
all’art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per
un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta
applicata alle operazioni, di cui all’art. 17‑ter del decreto n. 633
del 1972, effettuate nel periodo in cui si e’ avuta l’eccedenza
d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
Art. 9
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni per le quali e’ stata emessa fattura a partire dal 1°
gennaio 2015.
2. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi
relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non
oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate
nell’art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme
occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi
in ogni caso entro il 16 aprile 2015.