Ris. 9 gennaio 2014, n. 5/E, dell’Agenzia delle entrate
“Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Con la convenzione del 18 settembre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI., è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.
A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI., mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:
- “EBAG” denominata “Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – E.BI.AGRI”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.