8 Gennaio, 2014

Art. 1


                 Approvazione degli studi di settore

  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
    a) Studio di settore VM41U (che sostituisce lo studio di  settore
UM41U)  -  Commercio  all'ingrosso   di   computer,   apparecchiature
informatiche periferiche e di software,  codice  attivita'  46.51.00;
Commercio  all'ingrosso  di  mobili  per  ufficio  e  negozi,  codice
attivita'  46.65.00;  Commercio  all'ingrosso  di  altre  macchine  e
attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00;
    b) Studio di settore VM80U (che sostituisce lo studio di  settore
UM80U) - Commercio  al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione,
codice di attivita' 47.30.00;
    c) Studio di settore VM82U (che sostituisce lo studio di  settore
UM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi,  di  metalli
ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio
all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti  semilavorati,  codice
attivita' 46.72.20;
    d) Studio di settore VM83U (che sostituisce lo studio di  settore
UM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri  prodotti
chimici  per  l'agricoltura,  codice  attivita'  46.75.01;  Commercio
all'ingrosso di prodotti chimici per  l'industria,  codice  attivita'
46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie  plastiche
in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20;
    e) Studio di settore VM84U (che sostituisce lo studio di  settore
UM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche
per telecomunicazioni  e  di  altri  componenti  elettronici,  codice
attivita'  46.52.09;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  utensili
(incluse  le  relative  parti  intercambiabili),   codice   attivita'
46.62.00;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per   le   miniere,
l'edilizia  e  l'ingegneria  civile,   codice   attivita'   46.63.00;
Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per  l'industria  tessile,  di
macchine per cucire  e  per  maglieria,  codice  attivita'  46.64.00;
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature  di  trasporto,
codice  attivita'  46.69.19;  Commercio  all'ingrosso  di   materiale
elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20;
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre,
solarium e centri  estetici,  codice  attivita'  46.69.30;  Commercio
all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per  uso  non
scientifico, codice attivita'  46.69.92;  Commercio  all'ingrosso  di
altre macchine ed attrezzature per l'industria,  il  commercio  e  la
navigazione n.c.a., codice attivita' 46.69.99;
    f) Studio di settore VM85U (che sostituisce lo studio di  settore
UM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie),
codice attivita' 47.26.00;
    g) Studio di settore VM86U (che sostituisce lo studio di  settore
UM86U) - Commercio effettuato per mezzo di  distributori  automatici,
codice attivita' 47.99.20;
    h) Studio di settore WM01U (che sostituisce lo studio di  settore
VM01U)  -  Supermercati,  codice  attivita'  47.11.20;  Discount   di
alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri  esercizi
non specializzati di  alimentari  vari,  codice  attivita'  47.11.40;
Commercio al dettaglio di frutta e verdura  preparata  e  conservata,
codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande,  codice
attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di  latte  e  di  prodotti
lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio  al  dettaglio
di  caffe'  torrefatto,  codice  attivita'  47.29.20;  Commercio   al
dettaglio di prodotti  macrobiotici  e  dietetici,  codice  attivita'
47.29.30; Commercio al dettaglio  di  altri  prodotti  alimentari  in
esercizi specializzati n.c.a., codice attivita' 47.29.90;
    i) Studio di settore WM02U (che sostituisce lo studio di  settore
VM02U) - Commercio al dettaglio di carni e  di  prodotti  a  base  di
carne, codice attivita' 47.22.00;
    j) Studio di settore WM03A (che sostituisce lo studio di  settore
VM03A) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli,
codice  attivita'  47.81.01;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di
prodotti ittici, codice attivita' 47.81.02;  Commercio  al  dettaglio
ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03; Commercio al dettaglio
ambulante di altri  prodotti  alimentari  e  bevande  n.c.a.,  codice
attivita' 47.81.09;
    k) Studio di settore WM03B (che sostituisce lo studio di  settore
VM03B) -  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di  tessuti,  articoli
tessili per la casa,  articoli  di  abbigliamento,  codice  attivita'
47.82.01;
    l) Studio di settore WM03C (che sostituisce lo studio di  settore
VM03C) - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e
prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio,  codice
attivita' 47.89.02; Commercio al dettaglio  ambulante  di  profumi  e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per  qualsiasi  uso,
codice  attivita'  47.89.03;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di
chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 47.89.04; Commercio  al
dettaglio ambulante di arredamenti per giardino;  mobili;  tappeti  e
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici;  materiale  elettrico,
codice attivita' 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di  altri
prodotti n.c.a., codice attivita' 47.89.09;
    m) Studio di settore WM03D (che sostituisce lo studio di  settore
VM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie,
codice attivita' 47.82.02;
    n) Studio di settore WM04U (che sostituisce lo studio di  settore
VM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10;
    o) Studio di settore WM05U (che sostituisce lo studio di  settore
VM05U) - Commercio al dettaglio  di  confezioni  per  adulti,  codice
attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per  bambini
e neonati, codice  attivita'  47.71.20;  Commercio  al  dettaglio  di
biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita'  47.71.30;
Commercio al dettaglio di  cappelli,  ombrelli,  guanti  e  cravatte,
codice attivita' 47.71.50; Commercio  al  dettaglio  di  calzature  e
accessori, codice  attivita'  47.72.10;  Commercio  al  dettaglio  di
articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20;
    p) Studio di settore WM07U (che sostituisce lo studio di  settore
VM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria  e  merceria,
codice attivita' 47.51.20;
    q) Studio di settore WM15A (che sostituisce lo studio di  settore
VM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e
argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazione di  orologi  e  di
gioielli, codice attivita' 95.25.00;
    r) Studio di settore WM27A (che sostituisce lo studio di  settore
VM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e  verdura  fresca,  codice
attivita' 47.21.01;
    s) Studio di settore WM27B (che sostituisce lo studio di  settore
VM27B) - Commercio al dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi,
codice attivita' 47.23.00;
    t) Studio di settore WM28U (che sostituisce lo studio di  settore
VM28U) - Commercio  al  dettaglio  di  tessuti  per  l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10;
Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12;
    u) Studio di settore WM40A (che sostituisce lo studio di  settore
VM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante,  codice  attivita'
47.76.10.
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore VM41U;
    2, per lo studio di settore VM80U;
    3, per lo studio di settore VM82U;
    4, per lo studio di settore VM83U;
    5, per lo studio di settore VM84U;
    6, per lo studio di settore VM85U;
    7, per lo studio di settore VM86U;
    8, per lo studio di settore WM01U;
    9, per lo studio di settore WM02U;
    10, per lo studio di settore WM03A;
    11, per lo studio di settore WM03B;
    12, per lo studio di settore WM03C;
    13, per lo studio di settore WM03D;
    14, per lo studio di settore WM04U;
    15, per lo studio di settore WM05U;
    16, per lo studio di settore WM07U;
    17, per lo studio di settore WM15A;
    18, per lo studio di settore WM27A;
    19, per lo studio di settore WM27B;
    20, per lo studio di settore WM28U;
    21, per lo studio di settore WM40A.
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi
di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, e' individuato sulla base della
nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di  cui
agli allegati n. 2, n. 6 e n. 8, e' individuata sulla base della nota
tecnica e metodologica in allegato n. 23.
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi allo studio di settore  di  cui  all'allegato  n.  15,  sono
riportati in allegato n. 24.
  6. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 14 e da
n. 16 a n. 21, sono riportati in allegato n. 25.
  7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica.
  8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio
di  piu'  attivita'  d'impresa,   per   attivita'   prevalente,   con
riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende
quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita'  dei
ricavi.
  9. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2013.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.
                               Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di
                               settore

  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano:
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),
d) ed e) del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate;
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.
                               Art. 3

                       Variabili delle imprese

  1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per
l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute
nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il
provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  18  giugno
2012, e successive modificazioni.
                               Art. 4

                Determinazione del reddito imponibile

  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso.
  2. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  lettere
c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonche'  i  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i
componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se  non
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
  3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da  1  a
4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni.
                               Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
                          studi di settore

  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
  2.  I  modelli  di  dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.

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