8 Gennaio, 2014

Decreto min. 23 dicembre 2013, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 304 del 30.12.2013

 

Art. 1

                Approvazione degli studi di settore

  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali:
    a) Studio di settore VK26U (che sostituisce lo studio di  settore
UK26U) - Attivita' delle  guide  e  degli  accompagnatori  turistici,
codice attivita'  79.90.20;  Attivita'  delle  guide  alpine,  codice
attivita' 93.19.92;
    b) Studio di settore VK27U (che sostituisce lo studio di  settore
UK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attivita'  58.21.00;
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer),
codice  attivita'  58.29.00;  Produzione  di  software  non  connesso
all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00;  Gestione  di
strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing  (esclusa
la riparazione),  codice  attivita'  62.03.00;  Altre  attivita'  dei
servizi connessi alle tecnologie  dell'informatica  n.  c.a.,  codice
attivita'  62.09.09;  Elaborazione  elettronica  di  dati   contabili
(esclusi i Centri di assistenza  fiscale  -  Caf),  codice  attivita'
63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati,  codice  attivita'
63.11.19; Hosting e fornitura di servizi  applicativi  (ASP),  codice
attivita' 63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine  web,
codice attivita' 74.10.21;
    c) Studio di settore VK28U (che sostituisce lo studio di  settore
UK28U) - Attivita' nel  campo  della  recitazione,  codice  attivita'
90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02;
    d) Studio di settore WK02U (che sostituisce lo studio di  settore
VK02U) -  Attivita'  degli  studi  di  ingegneria,  codice  attivita'
71.12.10;
    e) Studio di settore WK06U (che sostituisce lo studio di  settore
VK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri soggetti che svolgono attivita' in materia di  amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13;
    f) Studio di settore WK17U (che sostituisce lo studio di  settore
VK17U) - Attivita' tecniche  svolte  da  periti  industriali,  codice
attivita' 74.90.91.
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore VK26U;
    2, per lo studio di settore VK27U;
    3, per lo studio di settore VK28U;
    4, per lo studio di settore WK02U;
    5, per lo studio di settore WK06U;
    6, per lo studio di settore WK17U.
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1 e 3, e' individuata
sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7.
  4. Gli elementi necessari per il calcolo  del  "compenso  o  ricavo
minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1
a n. 6, sono riportati in allegato n. 8.
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica.
  6. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo  art.  2  e  tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore
VK26U  e  VK28U  si  applicano  altresi'  ai  contribuenti  esercenti
attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente  le  attivita'
indicate, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 1.
  In caso di esercizio di piu'  attivita'  professionali,  ovvero  di
piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente,  con  riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da
cui   deriva,   nel   periodo   d'imposta,   la   maggiore   entita',
rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
                               Art. 2

        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
                        gli studi di settore

  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano:
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  compensi
di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85,  comma
1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di
ammontare superiore a euro 5.164.569;
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate;
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.
                               Art. 3

       Variabili delle attivita' professionali o delle imprese

  1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per
l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute
nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012
e successive modificazioni.
                               Art. 4

                Determinazione del reddito imponibile

  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i compensi di cui all'art.  54,  comma  1,  ovvero  i
ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del  comma  1  del  medesimo
articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti  dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
  2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo  unico,  ed
e'  ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3 del presente decreto devono essere considerate le  spese  sostenute
nell'esercizio  dell'attivita'  anche  se  non  dedotte  in  sede  di
dichiarazione dei redditi.
  3. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi  derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad  aggio  o  ricavo  fisso,  ed  e'
ridotto  dei  componenti   negativi   deducibili.   Ai   fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3  del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti  in
sede di dichiarazione dei redditi.
  4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
                               Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
                          studi di settore

  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
  2.  I  modelli  di  dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.

(Omessi gli allegati).

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