8 Gennaio, 2014
Decreto min. 23 dicembre 2013, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 304 del 30.12.2013
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
a) Studio di settore VK26U (che sostituisce lo studio di settore
UK26U) - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici,
codice attivita' 79.90.20; Attivita' delle guide alpine, codice
attivita' 93.19.92;
b) Studio di settore VK27U (che sostituisce lo studio di settore
UK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00;
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer),
codice attivita' 58.29.00; Produzione di software non connesso
all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00; Gestione di
strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa
la riparazione), codice attivita' 62.03.00; Altre attivita' dei
servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice
attivita' 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili
(esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attivita'
63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita'
63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice
attivita' 63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web,
codice attivita' 74.10.21;
c) Studio di settore VK28U (che sostituisce lo studio di settore
UK28U) - Attivita' nel campo della recitazione, codice attivita'
90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02;
d) Studio di settore WK02U (che sostituisce lo studio di settore
VK02U) - Attivita' degli studi di ingegneria, codice attivita'
71.12.10;
e) Studio di settore WK06U (che sostituisce lo studio di settore
VK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13;
f) Studio di settore WK17U (che sostituisce lo studio di settore
VK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice
attivita' 74.90.91.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel
comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e
metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore VK26U;
2, per lo studio di settore VK27U;
3, per lo studio di settore VK28U;
4, per lo studio di settore WK02U;
5, per lo studio di settore WK06U;
6, per lo studio di settore WK17U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1 e 3, e' individuata
sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "compenso o ricavo
minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1
a n. 6, sono riportati in allegato n. 8.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la
coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di
normalita' economica.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo
restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore
VK26U e VK28U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti
attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita'
indicate, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 1.
In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di
piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da
cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita',
rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi
di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma
1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 3
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012
e successive modificazioni.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i
ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo
articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art.
3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute
nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di
dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e'
ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art.
3 del presente decreto devono essere considerati i componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in
sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
(Omessi gli allegati).