7 Gennaio, 2014

Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, in G.U. n. 303 del 28.12.2013

(Omissis).

 

Capo II
Democrazia interna, trasparenza e controlli

(Omissis).

                                                                        Art. 3

                                                                       Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico. Allo statuto e’ allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. 2. Lo statuto, nell’osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali nonche’ dello Stato di diritto, indica: a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita’ della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche’ il soggetto fornito della rappresentanza legale; b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito; d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalita’ di partecipazione degli iscritti all’attivita’ del partito; e) i criteri con i quali e’ assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; f) le modalita’ per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l’obiettivo della parita’ tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione; g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali; i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; l) le modalita’ di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche’ per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; n) l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio. 3. Lo statuto puo’ prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonche’ procedure conciliative e arbitrali. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

                                  Art. 4

    Registro dei  partiti  politici  che  possono  accedere  ai  benefici
                    previsti dal presente decreto

  1.  I  partiti  politici  di  cui  all'articolo  3  sono  tenuti  a
trasmettere copia autentica del  proprio  statuto,  sottoscritta  dal
legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente  della  Camera  dei  deputati,  che  la   inoltrano   alla
Commissione di cui all'articolo 9, comma  3,  della  legge  6  luglio
2012, n. 96, la quale assume  la  denominazione  di  «Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti   dei   partiti   politici»,   di    seguito    denominata
«Commissione».
  2. La Commissione, verificata la  conformita'  dello  statuto  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  procede  all'iscrizione  del
partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti  politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto.
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto  conforme,  la  Commissione,
previo contraddittorio, invita il  partito  politico  ad  apportarvi,
entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  4.  Ogni  modifica  dello  statuto  deve  essere  sottoposta   alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese,  rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero  dalla
data di approvazione delle modificazioni.
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data.
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei  partiti  politici  ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui
al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto possono comunque usufruire dei predetti  benefici  a
condizione che siano in possesso dei  requisiti  e  ottemperino  alle
disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
  8. Il registro di cui al comma 2  e'  consultabile  in  un'apposita
sezione del portale internet ufficiale del Parlamento  italiano.  Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione
dei  partiti  politici   che   soddisfano   i   requisiti   di   cui,
rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 10.
                                Art. 5

              Norme per la trasparenza e la semplificazione

  1. I partiti politici assicurano la trasparenza  e  l'accesso  alle
informazioni relative al  proprio  assetto  statutario,  agli  organi
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di  elevata
accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di  linguaggio,  di  affidabilita',  di
semplicita' di  consultazione,  di  qualita',  di  omogeneita'  e  di
interoperabilita'.
  2. Entro il 15 luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti  internet  dei
partiti politici  e  in  un'apposita  sezione  del  portale  internet
ufficiale del Parlamento italiano sono  pubblicati  gli  statuti  dei
partiti  medesimi,  dopo  il  controllo   di   conformita'   di   cui
all'articolo 4, comma 2,  del  presente  decreto,  nonche',  dopo  il
controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  il  rendiconto  di  esercizio,
anche in formato open data, corredato della relazione sulla  gestione
e della nota integrativa, la relazione del revisore o della  societa'
di revisione, ove prevista, nonche' il verbale  di  approvazione  del
rendiconto di esercizio da parte del competente  organo  del  partito
politico. Nella suddetta sezione del portale internet  ufficiale  del
Parlamento italiano sono altresi' pubblicati, ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i  dati  relativi  alla  situazione
reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di  Governo  e  dei
parlamentari nonche' dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia.
  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore  dei  partiti
politici iscritti  nel  registro  di  cui  all'articolo  4,  che  non
superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento  diversi  dal  contante  che  consentano  di  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore,  non
si applicano le disposizioni di cui al terzo  comma  dell'articolo  4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma, i rappresentanti  legali  dei  partiti
beneficiari  delle  erogazioni  sono  tenuti   a   trasmettere   alla
Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che  hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di  cui
al periodo precedente deve essere  adempiuto  entro  tre  mesi  dalla
percezione  del  finanziamento  o  del   contributo.   In   caso   di
inadempienza al predetto obbligo  ovvero  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell'articolo 4 della citata legge n.  659  del  1981.  L'elenco  dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e  i
relativi importi sono pubblicati in  maniera  facilmente  accessibile
nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini  hanno
comunque  diritto  di  accedere  a  tale  documentazione  secondo  le
modalita' stabilite  dall'Ufficio  di  Presidenza  della  Camera  dei
deputati.  L'elenco  dei  soggetti  che  hanno  erogato  i   predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi e'  pubblicato,  come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito  internet  del  partito
politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono individuate  le  modalita'  per  garantire  la
tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei  soggetti  di
cui al primo periodo del presente comma.
  4. Alle fondazioni e alle  associazioni  la  composizione  dei  cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti  politici,  nonche'  alle  fondazioni  e  alle
associazioni  che  eroghino  somme  a   titolo   di   liberalita'   o
contribuiscano al finanziamento di  iniziative  o  servizi  a  titolo
gratuito  in  favore  di   partiti,   movimenti   politici   o   loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri  regionali,  in
misura superiore al 10 per cento dei  propri  proventi  di  esercizio
dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma  1
del presente articolo, relative alla trasparenza e  alla  pubblicita'
degli statuti e dei bilanci.
                                Art. 6

       Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

  1. Al bilancio dei partiti e movimenti  politici  sono  allegati  i
bilanci delle loro sedi regionali, nonche' quelli delle fondazioni  e
associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti
politici.
                                Art. 7

            Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti  nella
seconda sezione del registro  di  cui  all'articolo  4  del  presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di   revisione
contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della  legge  6  luglio
2012, n. 96.
  2. Le articolazioni territoriali di livello regionale  dei  partiti
politici iscritti nel registro  di  cui  all'articolo  4,  dotate  di
autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile,  che   abbiano
ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori
a 150.000 euro, sono tenute  ad  avvalersi  alternativamente  di  una
societa' di revisione o di un revisore contabile  iscritto  all'albo.
In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

                                  Art. 8

                   Controllo dei rendiconti dei partiti

  1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del
rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e
successive  modificazioni,   e   dei   relativi   allegati,   nonche'
sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita'  di  cui
al presente decreto, sono effettuati dalla  Commissione.  Nell'ambito
del controllo, la Commissione invita i  partiti  a  sanare  eventuali
irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6  luglio  2012,  n.
96.
  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui  all'articolo
7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e  i
relativi allegati o il verbale  di  approvazione  del  rendiconto  da
parte del competente organo  interno,  qualora  l'inottemperanza  non
venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione  dispone,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della
contestazione, la cancellazione del partito  politico  dalla  seconda
sezione del registro di cui all'articolo 4.
  3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli  obblighi  di
cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio  1997,
n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei
documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del  presente  decreto  nel
termine  ivi   indicato,   la   Commissione   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo
delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  4. Ai partiti politici che  nel  rendiconto  di  esercizio  abbiano
omesso dati ovvero abbiano dichiarato  dati  difformi  rispetto  alle
scritture  e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato  o
difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi
spettanti  ai  sensi  dell'articolo  12,  nel  limite  di  un   terzo
dell'importo medesimo. Ove una o  piu'  voci  del  rendiconto  di  un
partito non siano rappresentate in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato A alla legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  fino  a  un  ventesimo
delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione  e  nella
nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte,  le
informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta  o  veritiera,
la  Commissione  applica,   per   ogni   informazione   omessa,   non
correttamente rappresentata o riportante dati non  corrispondenti  al
vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle
somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite  di  un
terzo dell'importo medesimo.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le  sanzioni  applicate
non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  delle  somme
spettanti  ai  sensi  dell'articolo   12.   Nell'applicazione   delle
sanzioni,  la  Commissione   tiene   conto   della   gravita'   delle
irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
  7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi  da
2 a 5 siano state commesse  da  partiti  politici  che  abbiano  gia'
percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo  12
e che non abbiano diritto  a  percepirne  di  nuove,  la  Commissione
applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta
al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso
complessivamente attribuito ai  sensi  dell'articolo  12  nell'ultimo
anno.
  8.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente  articolo,  nonche'  ai  fini  della
tutela  giurisdizionale,  si  applicano  le   disposizioni   generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo  quanto  diversamente
previsto dall'articolo 9 della legge  6  luglio  2012,  n.  96,  come
modificato dall'articolo 14 del  presente  decreto,  e  salvo  quanto
previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  9. I partiti che  abbiano  fruito  della  contribuzione  volontaria
agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria  ai
sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e,
comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio  successivo  a  quello  di
percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali,  all'obbligo  di
presentare alla Commissione il rendiconto e i  relativi  allegati  di
cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  e  successive
modificazioni.
  10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito
politico interessato e sono comunicate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che riduce, nella misura disposta  dalla  Commissione,
le somme di cui all'articolo 12 spettanti per  il  periodo  d'imposta
corrispondente  all'esercizio  rendicontato  cui  si   riferisce   la
violazione.
  11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni  di
tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a
sottoscrivere i rendiconti relativi agli  esercizi  dei  cinque  anni
successivi.
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dall'anno 2014.
                                 Art. 9

                  Parita' di accesso alle cariche elettive

  1. I partiti  politici  promuovono  la  parita'  nell'accesso  alle
cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero  complessivo  dei  candidati  di  un
partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati,  del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in  misura  inferiore
al 40 per cento, le risorse spettanti al partito  politico  ai  sensi
dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale  pari  allo  0,50
per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale  dei
candidati  del  sesso  meno   rappresentato,   nel   limite   massimo
complessivo del 10 per cento.
  3. Ai partiti politici che non abbiano  destinato  una  quota  pari
almeno al 10 per  cento  delle  somme  ad  essi  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la  partecipazione
attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo  delle  somme  ad  essi
spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  4. A decorrere  dall'anno  2014,  e'  istituito  un  fondo  in  cui
confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  4  sono  annualmente
suddivise tra i partiti per i quali  la  percentuale  di  eletti  del
sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al
40 per cento  e  sono  ripartite  in  misura  proporzionale  ai  voti
ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i  fini
di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo  l'esercizio
delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Capo III
Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta


                                 Art. 10

  Partiti ammessi  alla  contribuzione  volontaria  agevolata,  nonche'
                limiti alla contribuzione volontaria

  1. A decorrere dall'anno 2014,  i  partiti  politici  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
    a) al finanziamento privato in regime fiscale  agevolato  di  cui
all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione
elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche
ove integrato con il nome di  un  candidato,  alle  elezioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  dei
membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  o  in  uno  dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
ovvero abbiano presentato  nella  medesima  consultazione  elettorale
candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo  del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province
autonome, o in almeno una circoscrizione per  l'elezione  dei  membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    b) alla ripartizione annuale delle risorse  di  cui  all'articolo
12, qualora abbiano conseguito nell'ultima  consultazione  elettorale
almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per
il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati  o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui
gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche  i  partiti  politici
iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
    a) cui  dichiari  di  fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare
regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti;
    b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista
e partecipato in  forma  aggregata  ad  una  competizione  elettorale
mediante la  presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati  in
occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della  Camera  dei
deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in
uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche'  si  tratti
di partiti politici  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo  4  antecedentemente  alla   data   del   deposito   del
contrassegno.
  3. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  2,  i  partiti  politici
presentano apposita richiesta alla Commissione entro  il  31  gennaio
dell'anno per il quale  richiedono  l'accesso  ai  benefici.  In  via
transitoria, per l'anno  2014  il  predetto  termine  e'  fissato  al
ventesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina  la
richiesta e la respinge  o  la  accoglie,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora  i  partiti  politici
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  2  e   ottemperino   alle
disposizioni previste dal presente decreto, la  Commissione  provvede
alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro  di
cui all'articolo 4.
  4.  La  richiesta  deve  essere  corredata  di  una   dichiarazione
attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  ed  e'  presentata   dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
  5.  Alle  dichiarazioni  previste  dal  comma  4  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 76  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
  6. La Commissione disciplina e  rende  note  le  modalita'  per  la
presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione
della  documentazione  relativa  alla   sussistenza   dei   requisiti
prescritti.
  7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni  liberali
in denaro o comunque corrispondere  contributi  in  beni  o  servizi,
sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo  erogati,  fatta  eccezione
per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito  politico
per un valore complessivamente superiore a  euro  300.000  annui  ne'
comunque oltre il limite del 5 per cento  dell'importo  dei  proventi
iscritti nel  conto  economico  del  partito,  quale  risultante  dal
rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello
dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016  il
limite complessivo delle erogazioni  e  dei  contributi  che  possono
essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e'  pari,
rispettivamente, al 15, al 10 e  al  5  per  cento  dell'importo  dei
proventi iscritti nel conto economico del partito,  quale  risultante
dal rendiconto di esercizio riferito al  penultimo  anno  antecedente
quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto  a  pubblicare  nel
proprio sito internet il valore del limite di cui al  presente  comma
in relazione a ciascun anno.
  8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono  effettuare
erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi  in
beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in
favore dei partiti politici per un valore complessivamente  superiore
in ciascun anno a  euro  200.000.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di
cui  al  presente  comma  ai  gruppi  di  societa'  e  alle  societa'
controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del  codice  civile.
Il divieto di cui al presente comma non si applica in  ogni  caso  in
relazione  ai  trasferimenti  di  denaro  o  di  natura  patrimoniale
effettuati tra partiti politici.
  9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai  pagamenti
effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a  fideiussioni  e
ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse  in  favore
dei partiti politici. In luogo di quanto disposto  dal  comma  12,  i
soggetti che in una annualita' abbiano  erogato,  in  adempimento  di
obbligazioni contrattuali connesse alle  predette  garanzie,  importi
eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non  possono  corrispondere,
negli esercizi successivi a quello della predetta  erogazione,  alcun
contributo in denaro, beni o servizi in favore del  medesimo  partito
politico fino a concorrenza  di  quanto  versato  in  eccedenza,  ne'
concedere, nel medesimo periodo e  a  favore  del  medesimo  partito,
alcuna ulteriore garanzia reale o  personale.  Nei  casi  di  cui  al
periodo precedente,  le  risorse  eventualmente  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 12  al  partito  che  abbia  beneficiato  di  pagamenti
eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono
ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
  10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si  applicano  con  riferimento
alle erogazioni effettuate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I predetti divieti non si  applicano  in
ogni caso in relazione alle fideiussioni  o  ad  altre  tipologie  di
garanzia reale o personale concesse, prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino  alla
scadenza e nei limiti degli  obblighi  contrattuali  risultanti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente  articolo,
il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo  anno,  facendo
riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto  il
cui simbolo e'  stata  eletta  la  maggioranza  dei  senatori  e  dei
deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare
riferimento al partito politico.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
periodo precedente, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini  dell'applicazione
del  divieto  di  cui  al  comma  7  ai  partiti  politici  di  nuova
costituzione.
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7  della  legge  2
maggio  1974,  n.  195,  e  successive  modificazioni,   a   chiunque
corrisponda o  riceva  erogazioni  o  contributi  in  violazione  dei
divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente  articolo  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pari al  doppio  delle  erogazioni
corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite  di
cui ai medesimi commi. Il partito  che  non  ottemperi  al  pagamento
della  predetta  sanzione  non  puo'  accedere  ai  benefici  di  cui
all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla
data di irrogazione della sanzione.

                               Art. 11

  Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di  partiti
                              politici

  1. A decorrere dall'anno 2014, le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate dalle persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo  4  del
presente decreto  sono  ammesse  a  detrazione  per  oneri,  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del  presente
articolo.
  2. Dall'imposta lorda  sul  reddito  si  detrae  un  importo  delle
erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
    a) al 37 per cento, per importi compresi tra  30  e  20.000  euro
annui;
    b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro
annui.
  3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda  sul  reddito  e'
altresi' detraibile un importo pari  al  75  per  cento  delle  spese
sostenute dalle persone fisiche per  la  partecipazione  a  scuole  o
corsi di formazione politica promossi e organizzati  dai  partiti  di
cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e'  consentita
nel limite dell'importo di  euro  750  per  ciascuna  annualita'  per
persona.
  4. La detrazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che
le scuole o i corsi di formazione politica siano stati  appositamente
previsti in un  piano  per  la  formazione  politica  presentato  dai
partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta
di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno  2014
il predetto termine e' fissato al ventesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita' di
formazione previste per l'anno in corso,  con  indicazione  dei  temi
principali, dei destinatari e delle modalita' di  svolgimento,  anche
con riferimento  all'articolazione  delle  attivita'  sul  territorio
nazionale, nonche' i costi preventivati.
  5. La Commissione  esamina  il  piano  entro  quindici  giorni  dal
termine previsto dal comma 4 e, qualora non  vi  riscontri  attivita'
manifestamente  estranee  alle  finalita'  di  formazione   politica,
comunica il  proprio  nulla  osta  al  partito  interessato  entro  i
quindici giorni successivi.  Il  partito  e'  tenuto  a  informare  i
partecipanti  alle  scuole  o  corsi  di  formazione  politica  della
comunicazione di cui al precedente periodo.
  6. A decorrere dall'anno 2014, ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', disciplinata dal testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino
a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo  pari  al
26  per  cento  dell'onere  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate in favore dei partiti politici  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo per importi compresi tra 50 euro  e  100.000  euro,
limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti  nei
quali vi sia  una  partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli  siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche'  dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla  stessa
societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.
  7. Le detrazioni di cui al  presente  articolo  sono  consentite  a
condizione che il versamento delle  erogazioni  liberali  di  cui  ai
commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita'  idonee  a  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e  l'esatta  identificazione  del  suo
autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo  svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite  con  regolamento
da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali
o delle quote associative in  favore  dei  partiti  o  dei  movimenti
politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito,  non
possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.
  9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno
2015 e in 15,65 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
disponibili per effetto delle disposizioni recate  dall'articolo  14,
commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in  merito  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in   cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  delle  minori  entrate  risultanti   dall'attivita'   di
monitoraggio, dell'importo delle  risorse  disponibili  iscritte  nel
fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente  rideterminazione  della  quota  del  due  per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a  favore
dei partiti politici ai sensi  del  medesimo  comma  4.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma.
  11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10  risulti  un  onere
inferiore  a  quello  indicato  al  comma  9,  le  risorse   di   cui
all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente
alla  differenza  tra  l'onere  indicato  al   comma   9   e   quello
effettivamente  sostenuto  per  le  finalita'  di  cui  al   presente
articolo, come accertato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.
                               Art. 12

  Destinazione volontaria del due per mille  dell'imposta  sul  reddito
                        delle persone fisiche

  1. A decorrere dall'anno finanziario  2014,  con  riferimento  alle
dichiarazioni dei redditi relative al precedente  periodo  d'imposta,
ciascun contribuente puo' destinare il due per  mille  della  propria
imposta sul reddito delle persone fisiche  a  favore  di  un  partito
politico  iscritto  nella  seconda  sezione  del  registro   di   cui
all'articolo 4.
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite  esclusivamente
sulla base delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei redditi mediante  la  compilazione  di  una
scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il  contribuente
puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare  il
due per mille.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  adotta  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in cui  sono  stabiliti  i  criteri,  i  termini  e  le
modalita'  per  l'applicazione  delle   disposizioni   del   presente
articolo, in modo da garantire la tempestivita' e  l'economicita'  di
gestione,  la  semplificazione  degli  adempimenti   a   carico   dei
contribuenti  e   la   tutela   della   riservatezza   delle   scelte
preferenziali, nonche' da agevolare  l'espressione  della  scelta  da
parte dei contribuenti.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014,  di
9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,  da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4  del  presente
articolo si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi
che si rendono disponibili  per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma  4,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
                                Art. 13

                       Raccolte telefoniche di fondi

  1.  La  raccolta  di  fondi  per   campagne   che   promuovano   la
partecipazione  alla  vita  politica  sia  attraverso  SMS  o   altre
applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia  fissa
attraverso una chiamata in fonia,  e'  disciplinata  da  un  apposito
codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a
fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado  di
gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni.  Tale  raccolta  di  fondi  costituisce
erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai
soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati
dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo  sono  esclusi
dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali


 

(Omissis).

Art. 14

Norme transitorie e abrogazioni

(Omissis).

5. A decorrere dal 1º gennaio 2014  sono  abrogati  l'articolo  15,
comma 1-bis, e l'articolo 78, comma  1,  limitatamente  alle  parole:
«per le erogazioni  liberali  in  denaro  in  favore  dei  partiti  e
movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis,  per  importi
compresi  tra  51,65  euro  e  103.291,38  euro,  limitatamente  alle
societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o
i cui titoli siano negoziati  in  mercati  regolamentati  italiani  o
esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano,  direttamente
o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o  siano
controllati dalla stessa societa' o ente  che  controlla  i  soggetti
medesimi, nonche' dell'onere», del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(Omissis).


                                Art. 19

                            Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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