3 Gennaio, 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in suppl. ord. n. 87 in G.U. n. 302 del 27.12.2013

Art. 1.

(Omissis).

 

 33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti
passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link
sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line
attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere
acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore
pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia
stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti
inserzionisti». 

(Omissis).

 

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016. 

(Omissis).

 

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti
di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di
quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del
codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e
conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di
edifici condominiali». 

  50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la
tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore». 

(Omissis).

 

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente: 
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa'
private appositamente costituite, in particolare per garantire il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di
cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli
interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione
nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima
garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla
base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per
il periodo 2014-2020». 

(Omissis).

 

 127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; 
    b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
  «b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 

(Omissis).

 

132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per
il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a
quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di
impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base
occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento
al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio
di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di
nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero
di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa
sostituita»; 
    b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati; 
    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
  «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni
ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1». 

(Omissis).

 

 137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «Dal settimo»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al
4,75 per cento». 

  138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano
l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando
l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. 

  139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) (Omissis); 
    b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del: 
    a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese
sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il
singolo condominio nella misura del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2015; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30
giugno 2016»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il
31 dicembre 2015»; 
    d) all'articolo 16: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel
comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al: 
    a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014; 
    b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:
«unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del: 
    a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
    b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non
possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione di cui al comma 1». 

  140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive
modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. 

  141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 

  142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
145. 

  143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 

  144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione. 

  145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

  146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,
nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 

  147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una
riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 142. 

  148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011,
qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello
stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con
l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini
previsti dal comma 145. 

  149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la
deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori
valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore
della presente legge». 

  150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo
15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche
alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva e'
dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in
riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta
sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il termine di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

  151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono
dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento
dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso
di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i
marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui si
riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di
imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.
L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150
non e' consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e viceversa. 

  152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
(Omissis).

156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». 

  157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307. 

  158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti
concorrono al valore della produzione netta in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale
titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta
in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei
quattro successivi». 

  159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

  160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1,
per gli atleti professionisti si considera altresi' il costo
dell'attivita' di assistenza sostenuto dalle societa' sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le
prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella
misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di assistenza nelle
medesime trattative»; 
    b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole:
«e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili»; 
    c) all'articolo 106: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono
contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti
realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in
quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio»; 
      2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 
      3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le
seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole:
«nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono
soppresse; 
    d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla
componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti
nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro
successivi». 

  161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e
alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di
imposta precedenti. 

  162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo
stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo
non inferiore a dodici anni»; 
    b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole:
«ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le
parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della
regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore
a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e'
ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni». 

  163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti
di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 

  164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972»; 
    b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e' inserito il
seguente: 
  «Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento. 
  NOTE 
    i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul
corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto». 

  165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del
trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel
leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la
parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria». 

  166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 

  167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono
sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su
crediti»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»; 
    c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in
piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono
inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive». 

  168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente: 
  «56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della
produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della
produzione netta negativo di cui al presente comma». 

  169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1». 

  170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e' inserita la seguente: «,
56-bis.1». 

  171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

  172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi
488 e 489 sono sostituiti dal seguente: 
  «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione
europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da
quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381». 

  173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal
1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di
adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2». 

  174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
  «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La
disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

  175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per
l'importo eccedente 6.700 euro. 

  176. (Omissis). 

  177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa
relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della
raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono
tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli
applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria
attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di
standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 

  178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad
essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati
identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite
le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei
controlli. 

  179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7
milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno
2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. 

(Omissis).

 

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a
2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 

(Omissis).

 

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile
dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto
reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni
dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione
obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di
consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente
contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad
effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla
normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente,
ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di
spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di
tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di
consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite
delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o
procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori
ruolo. 

(Omissis).

 

 279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma»
sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura
e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o
di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale
del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta
societa' di servizi». 

  280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura e' rilasciata
ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve
essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono
soppresse. 

  281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. 

  282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche
del valore della produzione netta di cui al comma 281. 

  283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e'
limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i
termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 

  284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

(Omissis).

 

334. Per assicurare il completamento del processo di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al 31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014. 

  335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle
suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 

(Omissis).

 

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
negli anni 2015 e 2016». 

(Omissis).

 

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione
della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014,
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
le seguenti risorse: 
    a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia'
considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a
programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di
equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
    b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede
di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si
stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni
iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori
entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle
attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni. 

  432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo
a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro
accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura,
da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986. 
  433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del
recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei
risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e
b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti
fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. 

  434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente
e degli incassi derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in
corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono
iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di
bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,
nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo
per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La
legge di stabilita', sentite le parti sociali, individua gli
eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto
all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi
importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce
le modalita' di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da
parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire
la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 

  435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo,
derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale
e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in
corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante
riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita'
previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di
utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica. 

(Omissis).

 

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie
fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a
invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale
presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale
soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso
l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia
delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 

(Omissis).

 

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 

(Omissis).

 

563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai
loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle
stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza
necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di
personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'
dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo'
comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni. 

(Omissis).

 

 568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui
al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre
anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del
trattamento economico del personale interessato dalla mobilita',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine
corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. 

(Omissis).

 

 574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di
conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente
ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al
precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori
provvedimenti. 

  575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti
normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili
o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 

  576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i
provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la
cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. 

  577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2
allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei
corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo
andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le
quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori
all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa
vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da
assicurare effetti positivi non inferiori: 
    a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro
per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
    b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni
di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. 

  578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al
comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere
rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577. 

  579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si
applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio
per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2
allegato alla presente legge. 

  580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di
cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di
verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel
comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in
misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi. 

  581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013
e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; 
    b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti:
«Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima
di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il
cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima
di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto
diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima
di euro 14.000». 

  582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e
del 2 per mille, a decorrere dal 2014». 

  583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le
agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente
cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui
alle seguenti disposizioni normative: 
    a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni; 
    b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; 
    c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni; 
    d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni; 
    e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento
connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di
pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli
tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il
prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei
mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi
di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore
di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il
trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il
termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al
prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da
quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di
riscossione in essere. 

  585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta
coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea
«relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il
trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di
pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i
termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584. 

  586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti
d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove
questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua
controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle
detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 

  587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni
di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia
delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di
imposte sui redditi. 

  588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

  589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014. 

  590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto. 

  591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli
organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni,
delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti
ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00». 

  592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui
al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a
prescindere dalla dimensione del documento». 

  593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il
comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi
e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie
locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta
di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano
fatto richiesta: euro 16,00». 

  594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica
l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria
di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 

  595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis e'
abrogato. 

  596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per
via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza
a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'
competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il
pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le
istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 

  597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per
voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi
utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di
nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate». 

  598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato»
sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in
appello,»; 
    b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita'
telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si
applicano anche al processo tributario telematico». 

  599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato
e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in
quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il
riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario
abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al
presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino
a carico degli intermediari abilitati. 

(Omissis).

 

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 

  609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per
oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti
diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale: 12 per cento». 

  610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 

  611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture
organizzative: 
    a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita'
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del
termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire
l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva
l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la
mediazione»; 
  2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»; 
  3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si
applicano le disposizioni sui termini processuali»; 
  4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale
decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in
assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di
improcedibilita' di cui al comma 2»; 
    b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge; 
    c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei
principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre
a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle
strutture a tal fine deputate»; 
  2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente: 
  «533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il
Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti
affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza
e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima
efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle
specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di
crediti»; 
    d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le
Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con
l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal
Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo
1, commi da 533 a 534. 
  2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato --
Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei
controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di
cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate,
eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di
riscossione. 
  3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati
con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di
esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata,
singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e,
in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni
degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il
predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate
alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della
spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del
Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di
iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della
comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se
antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo
amministrativo; 
    f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente
ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle
predette attivita'; 
    g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»; 
    h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con
riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono
esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il
riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale
assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate. 

  612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 

  613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono
essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31
dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al
tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla
data di versamento. 

  614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle
entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni,
a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente
alla data di presentazione della domanda. 

  615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di
entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito
della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai
sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci. 

  616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione
telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto
l'impegno a trasmettere»; 
    b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte
le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza
fiscale e le relative modalita' di misurazione»; 
    c) all'articolo 39: 
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo
da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»; 
  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione,
dell'inibizione e della revoca. 
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro». 

  617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: 
    «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula
organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la
correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi
delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a
garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per
l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei
Centri gia' autorizzati»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle
seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni
precedenti»; 
    c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un
credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare
in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme
per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del
visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione»; 
    e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative
alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via
telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al
contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma». 

  618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento: 
    a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni; 
    b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni. 

  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 

  620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire
alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 

  621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine
previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il
pagamento. 

  622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del
debito. 

  623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28
febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di
prescrizione. 

  624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 

(Omissis).

 

631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». 

  632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo,
maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale
medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare,
su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di
ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per
l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

  633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal
1º gennaio 2014. 

(Omissis).

 

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

  640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo'
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal
comma 677. 

  641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

  642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria. 

  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

  644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

  645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

  646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

  647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma
9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138
del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

  648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'
alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune,
con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi
dimostrino di avere avviato al recupero. 

  650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

  651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa
di rifiuti. 

  653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard. 

  654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente. 

  655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti. 

  656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

  657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e'
dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 

  658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

  660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)
ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere
il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In
questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune
stesso. 

  661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero. 

  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare. 

  663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 

  664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

  665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI
annuale. 

  666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo. 

  667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello
di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto
dell'Unione europea. 

  668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione
della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

  669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti. 

  670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. 

  671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

  672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna. 

  673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

  674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

  675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
puo' eccedere il 2,5 per mille. 

  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
    f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di
rifiuti e superficie stessa. 

  680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il
versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma
13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il
versamento della maggiorazione. 
  681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 

  682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
    a) per quanto riguarda la TARI: 
      1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
      5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta; 
    b) per quanto riguarda la TASI: 
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi'
della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI e' diretta. 

  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 

  684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in
comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 

  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 

  686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme
le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene
ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). 

  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
dell'IMU. 

  688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. 

  689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le
modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

  690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani. 

  691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta
attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del
corrispettivo. 

  692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

  693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione
da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni. 

  694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile. 

  695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

  696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro. 

  697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro. 

  698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500. 

  699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

  700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 

  702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

  703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l'applicazione dell'IMU. 

  704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. 

  705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e
riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni. 

  706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

  707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione
di cui al comma 10»; 
      3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la
predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi': 
    a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
    b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008; 
    c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
    d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica»; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; 
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 

  708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011. 

  709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100
milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
710. (Omissis).

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo
pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale
contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni
delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la
legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la
compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

  712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. 

  713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono
soppresse; 
    b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. 

  714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno
2014» sono soppresse; 
    b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015». 

  715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 

  716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento.
Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 

  717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale
sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; 
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello
stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del
cinquanta per cento». 

  718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

  719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli
enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in
via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 

  720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria
possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719. 

  721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con
eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. 

  722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta
municipale propria a un comune diverso da quello destinatario
dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune
competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente
il versamento. 

  723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura
del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di
rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria,
provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a
proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul
servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725. 

  725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una
somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del
contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di
apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta
municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con
successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 

  727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso
una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da
restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. 

  728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la
differenza sia versata entro il termine di versamento della prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. 

  729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono
soppresse; 
    b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; 
    c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno
2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; 
    d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per
l'anno 2014» sono soppresse; 
    e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». 

  730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: 
  «380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a
decorrere dall'anno 2014: 
    a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a
6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per
gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale
quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione
del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata
per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto
dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta'
comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a
30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di
fusione; 
    b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30
aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 
      1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera
d) del comma 380; 
      2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e
dell'istituzione della TASI; 
      3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
    c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato
entro i quindici giorni successivi; 
    d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di
gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui
alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di
cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al
bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni
interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter». 

  731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500
milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei
medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari
dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al
precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per
finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota
del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e
del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale,
e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun
comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in
proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale
dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28
febbraio 2014. 
(Omissis).

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e
regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 

  737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di
qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di
riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o
statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se
dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si
applica agli atti pubblici formati e alle scritture private
autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione dalla
medesima data. 
(Omissis).

 749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014. 

(Omessi gli allegati).

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