23 Agosto, 2013

Legge 19 luglio 2013, n. 88 in G.U. n.177 del 30.7.2013

 

Art. 1

 

Autorizzazione alla ratifica

 

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato  a  ratificare  la

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San  Marino

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e

per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo  aggiuntivo,  fatta  a

Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto  a

Roma il 13 giugno 2012.

Art. 2

 

Ordine di esecuzione

 

1. Piena ed  intera  esecuzione  e’  data  alla  Convenzione  e  al

relativo Protocollo di modifica di cui all’articolo  1,  a  decorrere

dalla data della loro entrata in  vigore,  in  conformita’  a  quanto

disposto dall’articolo 30 della Convenzione  stessa  e  dall’articolo

VII del Protocollo stesso.

2. Con provvedimento  del  Direttore  generale  delle  finanze  del

Ministero dell’economia e delle finanze,  adottato  d’intesa  con  il

Direttore dell’Agenzia delle  entrate,  sono  definite  le  modalita’

applicative  delle  disposizioni   previste   dall’articolo   V   del

Protocollo di modifica di cui all’articolo 1.

Art. 3

 

Copertura finanziaria

 

1.  All’onere  derivante  dall’attuazione  della  presente   legge,

valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall’anno  2014,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014

e 2015, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell’ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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