23 Agosto, 2013

Provv. dir. Agenzia entrate 2 agosto 2013, n. 94902

 

 

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, effettuano la comunicazione di cui al successivo punto 2, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

1.2 L’obbligo di comunicazione di cui al punto 2 può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

 

1.3 L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:

– imprenditore individuale;

– società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

– società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);

– società cooperative;

– stabili organizzazioni di società non residenti;

– enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

 

2. Oggetto della comunicazione

2.1 A decorrere dall’anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

2.2 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.

2.3 La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

2.4 Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

– per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;

– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;

– informazioni circa l’utilizzo del bene;

– data della concessione (data di inizio e fine),

– corrispettivo versato;

– valore di mercato del bene.

 

3. Esclusioni oggettive

3.1 Sono esclusi dalla comunicazione di cui al punto 2:

– i beni concessi in godimento agli amministratori;

– i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;

– i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

– i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

– gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

– i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

– i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

3.2 L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

 

4. Termini di trasmissione dei dati

4.1 La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

4.2 Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

 

5. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva

5.1 La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 4.

5.2  La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 4.

 

6. Modalità di trasmissione dei dati

6.1 La comunicazione avviene in conformità del modello allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti.

6.2 I soggetti tenuti alla comunicazione utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

6.3 Per la trasmissione dei dati è possibile avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni

6.4 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.

6.5 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

6.6 L’Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.

6.7  Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

7. Ricevute

7.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

7.2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

7.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.

7.4 La ricevuta di cui al punto 7.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6.5;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 6.2.

 

7.5 Le circostanze elencate al punto 7.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

 

8. Trattamento dei dati

8.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.

8.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

 

9. Sicurezza dei dati

9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 4 è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

 

10. Disposizioni generali

10.1 Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 166485 del 16 novembre 2011.

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