Provv. dir. Agenzia entrate 2 agosto 2013, n. 94426
1. Trasmissione telematica del certificato di successione
1.1 A decorrere dal 2 dicembre 2013 è attivata la trasmissione telematica
del certificato di successione da parte del competente ufficio dell’Agenzia da
presentare al conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
1.2 La trasmissione telematica riguarda il certificato di successione,
integralmente predisposto con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, e
le relative note di trascrizione.
2. Certificato di eseguita formalità
2.1 Per le richieste di trascrizione integralmente trasmesse per via
telematica ai sensi dell’art. 1, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal
conservatore, ovvero da suo delegato, con firma digitale che ne attesta le relative
funzioni.
3. Disposizioni transitorie
3.1 A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino all’attivazione della
trasmissione telematica di cui all’articolo 1, il certificato di successione, predisposto
con strumenti informatici in formato PDF/A o TIFF e sottoscritto con firma digitale,
può essere trasmesso al conservatore a mezzo posta elettronica. Restano salve, ai fini
della trascrizione, le trasmissioni dei certificati di successione non sottoscritti con
firma digitale, effettuate antecedentemente al 1° agosto 2013 a mezzo posta
elettronica, anche certificata.
3.2 La copia analogica del documento informatico, attestata conforme
all’originale dal conservatore o da suo delegato, ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene custodita nella raccolta dei titoli di cui all’art.
2664 del codice civile.