Decreto min. 2 agosto 2013, in G.U. n. 188 del 12.8.2013
Art. 1
1. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la
residenza, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in Stati appartenenti
all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata
dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possono
optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per
la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute
sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore
normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che
non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato. Nei suddetti componenti si comprendono il
valore dell’avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri
dell’impresa, determinati sulla base dell’ammontare che imprese
indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, altresi’, se una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e’
trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo.
2. La sospensione di cui al comma 1 non puo’ riguardare:
a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del
TUIR;
b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell’art.
166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato;
c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a
formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in
Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non
attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia
stata rinviata in conformita’ alle disposizioni del TUIR.
3. Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al
comma 1 realizzata nel periodo in cui avviene il trasferimento e
della quale e’ sospesa la tassazione, sono determinate in via
definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle
plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.
4. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate
compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta
di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2;
l’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di tale periodo,
compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite
ancora residue, resta ferma l’applicazione dell’art. 166, comma
2-bis, del TUIR .
5. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata anche
distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in
una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a tal
fine la plusvalenza di cui al comma 1 e’ riferita a ciascun cespite o
componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e
il totale dei maggiori valori trasferiti.
6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate
nell’esercizio in cui si considerano realizzati, ai sensi delle
disposizioni del TUIR, gli elementi dell’azienda o del complesso
aziendale trasferiti. Per le partecipazioni diverse da quelle
dell’art. 85 del TUIR, la riscossione avviene, oltre che in sede di
cessione, anche nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle
riserve di capitale. Sull’importo sospeso sono dovute garanzie
proporzionali all’importo dell’imposta sospeso.
7. In alternativa al pagamento immediato e alla modalita’ di
riscossione delle imposte sui
redditi prevista dal comma 6, le
imposte stesse, anche relative a ciascun cespite, possono essere
versate in quote costanti con riferimento all’esercizio in cui ha
efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli
interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Sono, inoltre, dovute garanzie proporzionali
all’importo dell’imposta sospeso. L’esercizio dell’opzione comporta
il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.
8. Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto,
comporta il versamento dell’imposta residua con riferimento
all’esercizio in cui ha efficacia l’operazione di trasferimento di
sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all’Unione europea
o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1,
del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonche’ di
conferimento ovvero di fusione o scissione che comportano il
trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli sopra richiamati.
9. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita’ di esercizio dell’opzione e del
versamento rateale, di prestazione delle garanzie ai fini del
riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonche’
le modalita’ di monitoraggio annuale delle plusvalenze in
sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un’apposita
comunicazione. La richiesta della prestazione di garanzie dovra’
comunque tenere conto dell’ammontare delle imposte la cui riscossione
e’ sospesa, prevedendo delle soglie di esenzione per importi di
modesta entita’, e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo
la rischiosita’ della posizione del contribuente. I medesimi
provvedimenti possono, altresi’, individuare cause di decadenza della
sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata
presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni relative al
monitoraggio annuale delle plusvalenze.