23 Agosto, 2013

Decreto min. 2 agosto 2013, in G.U. n. 188 del 12.8.2013


Art. 1

 

1. I soggetti esercenti imprese commerciali  che  trasferiscono  la

residenza, ai sensi dell’art. 166, comma 1,  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (TUIR),  in  Stati  appartenenti

all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo  Spazio

economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato  ai

sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l’Italia abbia

stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di

riscossione dei crediti tributari  comparabile  a  quella  assicurata

dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo  2010,  possono

optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per

la sospensione della riscossione delle  imposte  sui  redditi  dovute

sulla plusvalenza,  unitariamente  determinata,  in  base  al  valore

normale dei componenti dell’azienda o del  complesso  aziendale,  che

non  siano  confluiti  in  una  stabile  organizzazione  situata  nel

territorio dello Stato. Nei suddetti  componenti  si  comprendono  il

valore dell’avviamento e quello delle funzioni e  dei  rischi  propri

dell’impresa,  determinati  sulla  base  dell’ammontare  che  imprese

indipendenti avrebbero riconosciuto per  il  loro  trasferimento.  Le

disposizioni del presente decreto  si  applicano,  altresi’,  se  una

stabile  organizzazione  situata  nel  territorio  dello   Stato   e’

trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo.

2. La sospensione di cui al comma 1 non puo’ riguardare:

a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art.  85  del

TUIR;

b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2  dell’art.

166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile

organizzazione situata nel territorio dello Stato;

c) gli altri componenti positivi  e  negativi  che  concorrono  a

formare il reddito dell’ultimo  periodo  d’imposta  di  residenza  in

Italia, ivi compresi quelli relativi a  esercizi  precedenti,  e  non

attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione  o  tassazione  sia

stata rinviata in conformita’ alle disposizioni del TUIR.

3. Le imposte sui redditi, relative  alla  plusvalenza  di  cui  al

comma 1 realizzata nel periodo in  cui  avviene  il  trasferimento  e

della quale  e’  sospesa  la  tassazione,  sono  determinate  in  via

definitiva,  senza  tener  conto   delle   minusvalenze   e/o   delle

plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.

4.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  non  ancora   utilizzate

compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo  d’imposta

di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2;

l’eccedenza,  unitamente  all’eventuale  perdita  di  tale   periodo,

compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le  eventuali  perdite

ancora residue,  resta  ferma  l’applicazione  dell’art.  166,  comma

2-bis, del TUIR .

5. L’opzione di  cui  al  comma  1  puo’  essere  esercitata  anche

distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti  in

una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a  tal

fine la plusvalenza di cui al comma 1 e’ riferita a ciascun cespite o

componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e

il totale dei maggiori valori trasferiti.

6. Le imposte sui  redditi  oggetto  di  sospensione  sono  versate

nell’esercizio in cui  si  considerano  realizzati,  ai  sensi  delle

disposizioni del TUIR, gli  elementi  dell’azienda  o  del  complesso

aziendale  trasferiti.  Per  le  partecipazioni  diverse  da   quelle

dell’art. 85 del TUIR, la riscossione avviene, oltre che in  sede  di

cessione, anche nell’esercizio di distribuzione degli utili  o  delle

riserve  di  capitale.  Sull’importo  sospeso  sono  dovute  garanzie

proporzionali all’importo dell’imposta sospeso.

7. In alternativa  al  pagamento  immediato  e  alla  modalita’  di

riscossione delle imposte  sui
redditi  prevista  dal  comma  6,  le

imposte stesse, anche relative  a  ciascun  cespite,  possono  essere

versate in quote costanti con riferimento  all’esercizio  in  cui  ha

efficacia il trasferimento e nei nove  successivi,  maggiorate  degli

interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto  legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Sono, inoltre, dovute  garanzie  proporzionali

all’importo dell’imposta sospeso. L’esercizio  dell’opzione  comporta

il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

8. Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e,  pertanto,

comporta  il  versamento   dell’imposta   residua   con   riferimento

all’esercizio in cui ha efficacia l’operazione  di  trasferimento  di

sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all’Unione europea

o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma  1,

del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonche’ di

conferimento  ovvero  di  fusione  o  scissione  che  comportano   il

trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente in  uno  Stato

diverso da quelli sopra richiamati.

9. Con uno o piu’ provvedimenti del  Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate sono individuate le modalita’ di esercizio dell’opzione e del

versamento  rateale,  di  prestazione  delle  garanzie  ai  fini  del

riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonche’

le  modalita’  di   monitoraggio   annuale   delle   plusvalenze   in

sospensione, mediante la dichiarazione dei  redditi  e/o  un’apposita

comunicazione. La richiesta  della  prestazione  di  garanzie  dovra’

comunque tenere conto dell’ammontare delle imposte la cui riscossione

e’ sospesa, prevedendo delle  soglie  di  esenzione  per  importi  di

modesta entita’, e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo

la  rischiosita’  della  posizione  del  contribuente.   I   medesimi

provvedimenti possono, altresi’, individuare cause di decadenza della

sospensione connesse al venir meno  delle  garanzie  o  alla  mancata

presentazione  delle  dichiarazioni  o  comunicazioni   relative   al

monitoraggio annuale delle plusvalenze.

 

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