23 Agosto, 2013

(Provv. dir. Agenzia entrate 14 agosto 2013, n. 98764)

 

 

1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

1.1. Le agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive

modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana

del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono

utilizzate in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello F24.

1.2.Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto

dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione sono istituiti i codici da

indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello

stesso.

1.3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle

entrate, i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione

concessa, nonché le eventuali variazioni.

1.4. Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate sulla base dei dati comunicati

ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo

dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo

ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle

agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che

ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei

servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

1.5. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione

concessa il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire

dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni del

Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.