Decreto 31 marzo 2020, n. 47, del Primo Presidente della Corte di Cassazione
Considerato che – per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, a partire dalla fine di febbraio 2020, si sono succeduti a brevissimo intervallo di tempo numerosi provvedimenti amministrativi e legislativi, fra cui il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha tra l’altro disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
tali disposizioni hanno comportato il rinvio delle udienze fissate fino al 15 aprile 2020 e il differimento di quelle, pur fissate per una data successiva, per le quali non è assicurata alle parti la fruizione dei termini stabiliti dalla legge per la predisposizione e il deposito di motivi aggiunti e memorie;
contemporaneamente sono state date disposizioni volte ad assicurare al personale amministrativo le più ampie possibilità di utilizzare modalità di lavoro agile da casa, per effetto delle quali le cancellerie dispongono per il momento e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria di limitate risorse per le attività da svolgere, cosicché la Corte può al momento svolgere le ordinarie attività in misura ridotta;
per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo dal 16 aprile al 30
giugno 2020 si rendono necessarie misure organizzative per la trattazione degli
affari giudiziari, da adottarsi nel rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le
Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni
adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al
fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone;
deve comunque essere assicurata, per il periodo dal 16 aprile 2020, la trattazione delle udienze che rientrano nelle previsioni dell’alt. 83, comma 3, DL n. 18 del 2020, cui possono aggiungersi anche quelle che risultano compatibili con le misure di prevenzione del contagio e le risorse disponibili, come di seguito indicato, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui all’art. 83, comma 7, lett. g) del decreto- legge;
deve essere assicurato che il termine assegnato alle parti con computo a ritroso possa essere interamente sfruttato, di modo che, tenuto conto delle esigenze organizzative sopra indicate, appare opportuno prevedere la trattazione degli affari civili in data successiva all’11 maggio 2020;
Letta la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 26 marzo 2020 n. 1866/VV/2020, anche con riguardo allo svolgimento dell’attività giurisdizionale da remoto da parte dei magistrati in servizio;
Sentiti i Presidenti titolari, il Procuratore generale e il dirigente della Corte, nonché ai sensi dell’art. 83 comma 6 del d.l. n. 18 del 2020, l’Autorità sanitaria competente, l’Avvocatura dello Stato e gli Organismi Forensi;
Ritenuto necessario di conseguenza riorganizzare le attività per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 ed emanare le seguenti misure organizzative, in attesa di eventuali più complete disposizioni e avuto riguardo ai propri precedenti decreti, con particolare riferimento alla celebrazione delle udienze camerali non partecipate da remoto (decreto n. 44 del 23 marzo 2020);
Dispone – Il decreto n. 36 del 13 marzo 2020 è così integrato eo modificato:
1) Settore civile:
a) tutte le cause fissate per la trattazione in udienza pubblica nel periodo fino al 30 giugno 2020 sono rinviate a nuovo ruolo per data successiva al 30 giugno 2020,
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salvo le cause aventi a oggetto le materie indicate nell’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate con priorità;
b) salvo quanto disposto alla successiva lettera c), tutte le cause fissate per la trattazione in adunanza camerale del periodo fino al 31 maggio 2020 sono rinviate a nuovo ruolo, salvo le cause aventi a oggetto le materie indicate nell’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate con priorità;
c) dall’11 al 31 maggio 2020 le Sezioni Unite e le Sezioni civili possono tenere una adunanza camerale per ciascuna Sezione e per ciascuna sottosezione della Sezione sesta, per la trattazione dei procedimenti già fissati per i quali gli avvisi alle parti siano stati comunicati o possano essere comunicati in tempi tali da consentire il rispetto dei termini concessi dalla legge alle parti. In particolare, la Prima Sezione terrà radunanza il terzo lunedì del mese; la Seconda Sezione, il terzo martedì del mese; la Terza Sezione, il terzo mercoledì del mese; la Quarta Sezione, il terzo giovedì del mese; la Quinta Sezione, il terzo venerdì del mese;
c) dal 1° al 30 giugno 2020 possono essere fissate, nel rispetto dei termini di legge, due adunanze camerali al mese per ciascuna Sezione, tranne la Sesta Sezione che potrà fissarne cinque. In particolare, la Prima Sezione terrà l’adunanza il primo e il terzo lunedì del mese; la Seconda Sezione, il primo e il terzo martedì del mese, ad eccezione del 2 giugno che sarà recuperata se necessario il giorno seguente; la Terza Sezione, il primo e il terzo mercoledì del mese; la Quarta Sezione, il primo e il terzo giovedì del mese; la Quinta Sezione, il primo e il terzo venerdì del mese; le Sezioni Unite civili tengono udienza secondo il calendario già approvato;
2) Settore penale:
a) tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio e fuori udienza a una data successiva al 30 giugno 2020, fatti salvi quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;
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b) i Presidenti titolari individuano, di regola, non più di una udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti nei quali nel ridetto periodo scadono i termini di cui all’art. 304 cod. proc. pen. e quelli nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, componendo il collegio con i magistrati in servizio, procedendo alla designazione seguendo, ove possibile e in considerazione delle difficoltà anche di raggiungere la Corte, i criteri dettati dal par. 48 delle vigenti tabelle di organizzazione;
c) nella medesima udienza si procede alla trattazione dei ricorsi per i quali i detenuti, gli imputati e i proposti, tramite i loro difensori abilitati, hanno fatto pervenire, anche tramite PEC agli indirizzi indicati nell’allegato al presente decreto, la relativa richiesta alla Cancelleria della competente Sezione penale della Corte di cassazione, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale;
d) i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio dal 16 aprile al 30 giugno 2020 sono rinviati d’ufficio e fuori udienza a una data successiva al 30 giugno 2020, fatti salvi quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 nonché quelli relativi ai ricorsi in cui, salvo che nel giudizio di merito fosse costituita la parte civile, si debba dichiarare ictu oculi l’estinzione del reato o della pena ovvero procedere de plano nei confronti di internati e imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari. Nel medesimo periodo ciascuna Sezione potrà tenere non più di una udienza pubblica e camerale anche non partecipata alla settimana, da fissare con le modalità di cui alla lettera b), per la trattazione dei procedimenti indicati nel precedente periodo, nonché, fermo restando il numero complessivo mensile delle udienze, per la trattazione, anche facendo applicazione del paragrafo n. 13.8 delle vigenti tabelle, dei ricorsi relativi a misure cautelari custodiali e domiciliari, incidenti di esecuzione e misure alternative alla detenzione, nonché procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge n. 69/2005
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e di estradizione per l’estero. Nell’ipotesi di cui alla lettera b), la richiesta di cui alla lettera c) dovrà essere presentata entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale. In particolare, la Prima Sezione terrà l’udienza il martedì, tranne il 2 giugno che sarà recuperata se necessario il giorno seguente; la Seconda Sezione, il mercoledì; la Terza Sezione, il giovedì; la Quarta Sezione, il venerdì, tranne il 1° maggio che sarà recuperata se necessario il giorno precedente; la Quinta Sezione, il lunedì, tranne il 29 giugno che sarà recuperata se necessario il giorno seguente; la Sesta Sezione, il giovedì; le Sezioni Unite penali tengono udienza secondo il calendario già approvato;
e) nel medesimo periodo 16 aprile-30 giugno 2020 potranno essere fissate, nel rispetto dei termini di legge, non più di due camere di consiglio non partecipate e de plano mensili per ciascuna Sezione, tranne la Settima Sezione che terrà le udienze camerali già calendarizzate. In particolare, la Prima Sezione terrà l’udienza il secondo e il quarto lunedì del mese; la Seconda Sezione, il secondo e il quarto martedì del mese; la Terza Sezione, il secondo e il quarto mercoledì del mese; la Quarta Sezione, il secondo e il quarto giovedì del mese; la Quinta Sezione, il secondo e il quarto venerdì del mese; la Sesta Sezione, il secondo e il quarto mercoledì del mese; le Sezioni Unite penali tengono udienza secondo il calendario già approvato;
f) l’avviso di cui agli art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen., sarà inviato, nel rispetto del termine di legge, a decorrere dal 16 aprile 2020, fatti salvi i ricorsi per cui ricorrono le ipotesi previste dall’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;
3) Disposizioni comuni:
a) le adunanze civili e le udienze penali camerali non partecipate e de plano saranno di regola celebrate da remoto con le modalità previste dal decreto n. 44 del 23 marzo 2020;
b) i Presidenti titolari provvederanno a predisporre i nuovi calendari per l’adozione delle necessarie variazioni tabellari;
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c) per consentire la celebrazione delle udienze e camere di consiglio penali e delle adunanze civili, le cancellerie potranno inviare gli atti regolamentari ai magistrati fuori sede anche tramite il servizio postale;
d) nella fissazione delle udienze e camere di consiglio penali e delle adunanze civili i Presidenti titolari sono tenuti a verificare preventivamente la compatibilità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo e informatico effettivamente presenti in ufficio;
e) le conclusioni e gli altri atti della Procura generale relativi alle cause e ai procedimenti sopra indicati possono essere inviati, alla competente cancelleria della Corte di cassazione, dalla casella di posta elettronica della competente segreteria civile o penale, mediante l’allegazione al messaggio di posta, recante le indicazioni idonee all’identificazione del procedimento, di un file in formato PDF composto secondo le disposizioni organizzative dettate dal Procuratore generale a norma dell’art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020;
f) per i ricorsi da trattare fino al 30 giugno 2020, i difensori, utilizzando esclusivamente l’indirizzo elettronico presente nel Re.G.Ind.E., possono far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC agli indirizzi indicati nell’allegato, comunicandoli contestualmente e con lo stesso mezzo alla controparte, secondo le modalità tecniche che saranno successivamente indicate. Con successivo Protocollo che sarà sottoscritto con gli organismi forensi e l’Avvocatura generale dello Stato saranno individuate ulteriori modalità di collaborazione che incentivino l’utilizzo delle tecnologie. Nel settore civile, per i procedimenti rinviati ex officio, il termine di presentazione sarà computato con riguardo alla nuova data di udienza che verrà fissata;
g) qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, e previa preventiva verifica della disponibilità di adeguate risorse amministrative e informatiche presenti in ufficio, i Presidenti titolari potranno proporre al Primo Presidente di incrementare il numero delle adunanze e udienze camerali non partecipate;
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h) il presente provvedimento è adottato con riserva di assumere le necessarie modifiche e integrazioni in relazione all’evolversi del rischio epidemiologico, della disponibilità di personale amministrativo e informatico e delle modifiche normative che dovessero intervenire.
Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell’art. 7-bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
(Omesso l’allegato).