Decreto min. 8 agosto 2019, in G.U. n. 194 del 20.8.2019
Art. 1
1. L’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
23 febbraio 2017 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Utilizzo dei dati). – 1. L’Agenzia delle entrate
utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione
del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonche’
ai fini della valutazione di altri rischi collegati all’erosione
della base imponibile ed al trasferimento degli utili. L’Agenzia
delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla
rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che li
utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a
supporto delle proprie attivita’ istituzionali.
2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell’Agenzia
delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui
all’art. 4 scambiate ai sensi dell’art. 6.
3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le
informazioni di cui all’art. 4 possono costituire elementi per
ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di
trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali
possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.»