Decreto min. 5 agosto 2019, in G.U. n. 191 del 16.8.2019
Art. 1
Deducibilita’  dell’ammortamento   dell’attivita’   consistente   nel
diritto di utilizzo
  1. Se l’attivita’ consistente nel diritto  d’utilizzo  (di  seguito
ROU) e’ ammortizzata in conformita’ al primo periodo del paragrafo 32
dell’IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal  TUIR
e da altre disposizioni di legge con riguardo all’attivita’ materiale
o immateriale sottostante.
  2. Se il ROU e’ ammortizzato in conformita’ al secondo periodo  del
paragrafo 32 dell’IFRS 16, le quote di ammortamento  deducibili  sono
determinate applicando l’art. 103, comma 2, del TUIR e  assumendo,  a
tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella
quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell’IFRS 16. Le  quote  di
ammortamento  del  ROU  sono,  comunque,  deducibili  in  misura  non
superiore  a  quanto   stabilito,   con   riferimento   all’attivita’
sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti
quantitativi alla deduzione  di  componenti  negativi;  relativamente
all’art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i  limiti  di  rilevanza
del costo disposti per la locazione e il noleggio.
  3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le  modifiche  successive
del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione  per  quanto
previsto dall’art. 2, comma 1. 
Art. 2
Rilevanza delle valutazioni dell’attivita’ consistente nel diritto di
utilizzo
  1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del
ROU  operate  a  norma  del  paragrafo  33  dell’IFRS   16   ne’   le
rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti  dall’applicazione,
ai  sensi  del  paragrafo  35  dell’IFRS  16,   del   modello   della
rideterminazione del valore.
  2. Per i leasing che non trasferiscono la proprieta’ dell’attivita’
sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing  in
cui il costo dell’attivita’ consistente nel diritto di  utilizzo  non
riflette il fatto che il locatario esercitera’ l’opzione di acquisto,
se all’attivita’ consistente nel diritto d’utilizzo e’ applicato,  in
conformita’ al paragrafo 34 dell’IFRS 16, il modello del  fair  value
di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito
imponibile, ai fini IRES, e del valore  della  produzione  netta,  ai
fini IRAP, le  svalutazioni  e  le  rivalutazioni  imputate  a  conto
economico. 
Art. 3
Operazioni di vendita a retrolocazione
  1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione  rilevate  ai
sensi dei  paragrafi  100-102  dell’IFRS  16  in  capo  al  locatario
venditore assumono rilevanza fiscale:
    a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente  e  riferiti  ai
diritti trasferiti al locatore acquirente;
    b) il valore attribuito al ROU  derivante  dalla  retrolocazione,
corrispondente alla percentuale del precedente valore  contabile  del
ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto  dal  locatario
venditore. 
Art. 4
Raggruppamenti di contratti e portafogli
  1. Nel caso di contabilizzazione di piu’ contratti  di  leasing,  a
norma dei paragrafi B1 e B2 dell’IFRS  16,  l’ammortamento  contabile
del ROU e’ deducibile  nel  limite  della  somma  degli  ammortamenti
deducibili determinati applicando i precedenti  articoli  ai  singoli
contratti di leasing. 
Art. 5
Decorrenza delle disposizioni del presente decreto
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  dal  periodo
d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dell’IFRS 16.