30 Maggio, 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.4.2019, in G.U. n. 124 del 29.5.2019

Art. 1

O g g e t t o

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del
credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 621 a 626, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro
effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorche’
destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Art. 2

Ambito soggettivo

1. Il credito d’imposta e’ riconosciuto alle persone fisiche e agli
enti non commerciali nonche’ a tutte le imprese, esercitate in forma
individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di imprese non residenti.

Art. 3

Ambito oggettivo

1. Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento
delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno
solare 2019 per gli interventi di cui all’art. 1, spetta alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del
reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e’ ripartito in tre quote
annuali di pari importo.

Art. 4

Modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali

1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni
liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno
dei seguenti sistemi di pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari e circolari.

Art. 5

Fruizione del credito d’imposta da parte
delle persone fisiche e degli enti
che non esercitano attivita’ commerciali

1. Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti
che non esercitano attivita’ commerciali deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 ed e’
utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in
base a tale dichiarazione.
2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita’
commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da
621 a 626 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale
prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.

Art. 6

Ottenimento del beneficio da parte
dei soggetti titolari di reddito di impresa

1. Con riferimento all’ottenimento del beneficio da parte dei
soggetti titolari di reddito di impresa, l’importo e’ suddiviso in
due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d’imposta
e’ riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni
ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre
2019.
2. I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono
usufruire del credito d’imposta ne fanno richiesta all’Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e
con le modalita’ previste da apposito avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ufficio.
3. L’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet
istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il
criterio temporale di ricevimento delle richieste sino
all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra,
nonche’ l’elenco dei soggetti a cui e’ riconosciuto il beneficio
fiscale.
4. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia
inferiore alla disponibilita’ della finestra di riferimento,
l’Ufficio per lo sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti
ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra
confluiscono in quella successiva.

Art. 7

Fruizione del credito d’imposta da parte
dei soggetti titolari di reddito di impresa

1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in tre quote annuali di
pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021,
a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo
sport dell’elenco dei soggetti cui e’ riconosciuto il credito
medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per
lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli
utilizzi delle tre quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per
lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet
istituzionale dell’elenco dei soggetti cui e’ riconosciuto il
credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate, con
modalita’ telematiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di
tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di
essi, nonche’ le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
– Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia.
3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e e’ indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento
dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l’utilizzo.
4. I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano
erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell’art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito
d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Art. 8

Cause di revoca e procedure di recupero
del credito d’imposta illegittimamente fruito

1. Il credito d’imposta e’ revocato nel caso in cui venga accertata
l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e
amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente
fruito.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport, con
modalita’ telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco
dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito
d’imposta, con i relativi importi.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito
dell’ordinaria attivita’ di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da’ comunicazione in via telematica
all’Ufficio per lo sport che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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