Provv. dir. Agenzia entrate 10 maggio 2019, n. 126200
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti, per l’annualità di
imposta 2018, con le eccezioni riportate ai successivi punti 2 e 3, ai
contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
(di seguito “ISA”), alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 4,
determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti
positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
2.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018,
presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione
dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2019;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale
sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018.
2.2 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di
compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri
dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
2.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a) e 2.2, come previsto dalla
lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
3.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla
dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti
di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello
di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
3.2 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale
maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto,
per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con
un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
3.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b)
del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi
alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
4.1 L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta ai contribuenti con un
livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.
4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta ai contribuenti con un
livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.
4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno nei confronti
dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo
di imposta 2018.
4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di
affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, a condizione
che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito
dichiarato.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
5.1 Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui ai
precedenti punti conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia
redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai
benefici medesimi se:
– applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici
di affidabilità fiscale, laddove previsti;
– il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali
indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al
beneficio stesso.
6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche
strategie di controllo
6.1 Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su
analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9-
bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di
affidabilità minore o uguale a 6.
7. Rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione
finanziaria
7.1 Sulla base di quanto previsto al comma 17 dell’articolo 9-bis del decreto, al
fine di favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
2018, i membri della Commissione degli esperti, di cui al comma 8 del
medesimo articolo 9-bis, possono presentare all’Agenzia delle entrate, a
partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino alla
scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi, quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli ISA
stessi.
7.2 I quesiti di cui al punto precedente sono inviati all’indirizzo di posta
elettronica certificata [email protected], indicando in
oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli ISA
al p.i. 2018».
7.3 Ai quesiti di cui al punto 7.1 l’Agenzia delle entrate fornisce risposta,
tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni lavorativi dalla data in
cui gli stessi sono ricevuti. I quesiti pervenuti e le risposte fornite sono
pubblicati sul sito dell’Agenzia stessa, nella sezione relativa agli ISA.
8. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai
fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica
8.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente
8.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico
Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano
delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali
richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla
consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al
presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica che la delega
alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di
invio della richiesta.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8.1.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui
agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
8.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui all’allegato 1 consultando il proprio cassetto
fiscale.
8.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
8.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato
elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
8.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
– codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
negoziale, ovvero tutore del delegante;
– periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
– data di conferimento della delega;
8.2.3 I soggetti di cui al punto 8.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati indicati in
allegato1.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, i seguenti elementi:
– codice fiscale del contribuente;
– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero
tutore del delegante;
– numero e data della delega secondo quanto previsto al punto 8.2.6;
– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
delega;
– gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 –
Periodo d’imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai
fini della applicazione degli studi di settore 2018 – Periodo d’imposta
2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3
al presente provvedimento.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui
l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini
dell’acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del presente
provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni
presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe
indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle
deleghe;
L’attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al
presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi
di riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8.2.4 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui
agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
8.2.5 I soggetti di cui al punto 8.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
8.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
– numero progressivo e data della delega;
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
– estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
8.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
8.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,
tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e
l’applicazione delle sanzioni penali.
8.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui all’allegato 1 consultando il proprio cassetto
fiscale.
8.3 Ricevute
8.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate accessibile previo inserimento delle proprie
credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo
telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente
l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la
relativa diagnostica.
8.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
di cui al punto 8.3.1, non sono consegnati i dati indicati in allegato 1 del
presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti
punti 8.1.1 e 8.2.3, contenente i dati corretti.
8.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
8.3.1, della richiesta che si intende annullare.
8.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
8.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
indicati in allegato 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
8.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
8.4.1, sono resi disponibili nell’area autenticata del sito internet dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta
in modalità massiva, i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del
presente provvedimento, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le
richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 8.4.1, i file
sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente
è reso disponibile:
– l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
– l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
8.4.3 I file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento
sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 4.1
e 4.2.
8.4.4 Entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i
file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area autenticata del sito
internet dei servizi telematici.
9. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018,
da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati
9.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati indicati nell’allegato 1 del
presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di
autenticazione:
– credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle
entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità
indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
entrate;
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
9.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del
soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il
prelievo del file contenente i dati indicati nell’allegato 1 del presente
provvedimento.
10. Modifica al decreto dirigenziale 31 luglio 1998
10.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni,
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni
e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché
di esecuzione telematica dei pagamenti, è apportata la seguente modifica:
all’articolo 9, comma 4, alla lettera f-bis) dopo le parole «studi di settore»
sono aggiunte le seguenti «ovvero degli indici sintetici di affidabilità
fiscale».
11. Modifica al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2019
11.1 Al punto 5.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 gennaio 2019 l’inciso «ovvero all’area “Consultazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, secondo
le modalità e specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento» è soppresso.
11.2 L’allegato 3 al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 gennaio 2019 è sostituito con quello riportato in allegato 1 al presente
provvedimento.
11.2 Il provvedimento di cui al punto precedente è ulteriormente modificato
come indicato in allegato 5 al presente provvedimento.
(Omessi gli allegati).